Peracottari. Questo epiteto, che ho
usato in diverse occasioni
[v. Un
bando da peracottari per vendere terreni comunali con varianti urbanistiche
illegittime] per qualificare le reali capacità che l’apparato burocratico del
Comune di Limbiate mette in mostra nel redigere atti amministrativi di varia
natura, potrei rispolverarlo ancora una volta dopo una prima rapida lettura
delle due delibere della Giunta Comunale pubblicate entrambe oggi 22 marzo nell’albo pretorio on
line: si tratta della n. 38 del 20
febbraio 2013 e della n. 44 del 13 marzo 2013.
Seguo la questione dell’area
di Via F.lli Cairoli da molto tempo, ma ormai, trascorsi quattro
mesi dalla
presentazione del ricorso al quale si fa riferimento nelle delibere (durante i quali sulla questione è apparso, se non ricordo male, solo un
incomprensibile,
perché disinformato e sconclusionato, articoletto su uno dei
giornali-spazzatura locali), mi ero convinto che il Comune di Limbiate
non si
costituisse in giudizio. Devo invece riconoscere che ancora una volta gli
alti funzionari e gli assessori comunali si sono superati. In ogni
senso.
Entrambe le delibere riguardano il giudizio avanti il
T.A.R. promosso dalla S.I.A. Costruzioni S.r.l. contro la Regione Lombardia,
il Parco delle Groane, le Province di Monza e di Milano e il
Comune di Limbiate per ottenere l’annullamento della variante al Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane che riguarda l’area
compresa tra le Vie F.lli Cairoli e F.lli Casati. La S.I.A. Costruzioni chiede,
sembra di capire, che sia annullata la destinazione urbanistica a “zona per servizi di
interesse comunale – parcheggi”, approvata dalla Regione Lombardia modificando
quanto deciso all’unanimità dall’assemblea del Parco delle Groane, e
ripristinata la destinazione che a quell’area era stata assegnata dal Parco
su richiesta del Comune di
Limbiate, vale a dire “zona per la Pianificazione
Comunale Orientata”.
Peracottari,
tuttavia, (anche) in questa occasione
sarebbe un termine necessario ma del tutto insufficiente per definire in breve
quello che con la seconda delibera si vorrebbe far credere: che, per l’ennesima
volta, nel redigere il verbale di una deliberazione della Giunta Comunale, la
segretaria comunale (o la sua vice, avvocato Micaela, vice-sindaco del PD nel Comune di Senago) ha commesso un mero errore
materiale. La questione, ovviamente, non è affatto chiara, ma certamente
non di un mero errore materiale si tratta, poiché con la delibera n. 38, che,
si badi, reca nel titolo “COSTITUZIONE IN GIUDIZIO”, la Giunta Comunale (il sindaco e
tutti gli assessori presenti), assistita dalla verbalizzante dr.ssa Leuzzi,
ha deliberato all’unanimità “di NON
intervenire nel giudizio in oggetto” [il maiuscolo è nel testo della
delibera; n.d.r.] ed ha motivato questa decisione nel
modo seguente:
“rilevata la principale competenza amministrativa
regionale nella materia oggetto del contendere che fa venir meno la sussistenza
di specifico interesse tecnico/giuridico idoneo a giustificare in Bilancio le
spese legali di una costituzione in giudizio”
La delibera n. 38, ripeto, è del 20
febbraio 2013, ma è stata pubblicata nell’albo pretorio on line solo oggi, insieme all’altra delibera
citata, la n. 44 del 13 marzo 2013, che non
corregge affatto un mero errore
materiale, bensì verbalizza il
contrario della decisione formalizzata con la delibera n. 38, sia nella
decisione, sia nelle motivazioni, questa volta esposte in modo assai più
argomentato. Altro che “elaborazione del testo della delibera n. 38” … che “per
mero errore materiale, non è perfettamente aderente alla volontà espressa dalla
Giunta Comunale di costituzione nel giudizio”! A distanza di poche settimane,
gli stessi funzionari che avevano espresso “pareri favorevoli di regolarità
tecnica e di regolarità contabile” per NON costituirsi in giudizio, hanno
espresso “pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile” PER costituirsi in giudizio con le
seguenti motivazioni del tutto opposte
a quelle (pretestuosamente) enunciate nell’altra delibera:
“ai fini
della salvaguardia e tutela di atti amministrativi e di indirizzo assunti da questo Comune nell’ambito del
procedimento di competenza della Regione Lombardia”,
poiché
“nell’interesse
di questo Ente la Giunta Comunale
con deliberazione n. 159 in
data 27/072/2011, ha richiesto alla Regione Lombardia la modifica del P.T.C.
nel senso di individuare la destinazione dell’area … a uso per servizi di
interesse comunale (parcheggio)”,
Strano. Né gli assessori né gli strapagati
funzionari che li assistono (assistono?) si ricordano, al momento di approvare
la delibera n. 38, che è necessario salvaguardare gli atti amministrativi e di
indirizzo precedentemente adottati; se ne sovvengono, però, alcune settimane dopo,
e si accorgono di aver commesso il seguente… “mero
errore materiale”: mentre
il 20 febbraio avevano ritenuto che vi
fosse una “principale competenza
amministrativa regionale nella materia oggetto del contendere che fa[ceva] venir meno la sussistenza di specifico
interesse tecnico/giuridico idoneo a giustificare in Bilancio le spese legali
di una costituzione in giudizio”, il
13 marzo, invece, si accorgono che il Comune di Limbiate “nella materia del
contendere” ha un interesse almeno pari a quello della Regione Lombardia, tale, in
ogni caso, da ritenere giustificata l’autorizzazione al sindaco pro
tempore di costituirsi in giudizio per il Comune, con le spese che ne
conseguono!
Cosa ha provocato questo
capovolgimento dei pareri dei funzionari e della decisione della Giunta
Comunale? Si rileva che la seconda delibera è stata verbalizzata
dall’avvocato Micaela e non dalla dr.ssa Leuzzi, e che nella riunione che l’ha
adottata erano assenti il sindaco e l’assessore della sua lista, Lodola. Si
tratta proprio di assenze casuali? Qual è il vero obbiettivo di questo
capovolgimento? Le risposte potrebbero essere suggerite, forse, dall’esame del
modo in cui la Regione Lombardia
ha cancellato, a proposito dell’area di Via F.lli Cairoli, quanto era stato
deciso, con il fattivo apporto del centrosinistra, dal Parco delle Groane alla
fine dell’autunno del 2009.
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