giovedì 16 maggio 2013

L’ermeneutica maccheronica dell’Avvocato Micaela come garanzia per il Consiglio Comunale





Il criterio ermeneutico di una corretta interpretazione, 
come è stato formulato fin da antico, è: sensus non est inferendus, sed efferendus
il senso deve essere quello che nel dato si ritrova e da esso si ricava, 
non già un senso che in esso si trasferisca dal di fuori.

Emilio Betti, L’ermeneutica come metodica generale 
delle scienze dello spirito, 1962




Narrano le cronache che quando, nel Consiglio Comunale dell’8 maggio u.s., il consigliere Mestrone ha richiamato l’articolo 141 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, per rilevare che il Consiglio era chiamato ad approvare il Rendiconto consuntivo 2012 dopo la scadenza del termine perentorio (e nient’affatto ordinatorio, o “sollecitatorio”, esimia Dr.ssa Leuzzi!) del 30 aprile 2013, senza che ai consiglieri fosse stato assegnato dal Prefetto (che sostituisce surrettiziamente l’Organismo Regionale di Controllo, abolito già nel 2001!) il termine ulteriore di 20 giorni, e senza, soprattutto, che fossero state rispettate le prerogative del subentrante consigliere Sgrò (di essere convocato con cinque giorni di anticipo e di avere venti giorni a disposizione per esaminare i documenti del rendiconto) - quella sera, la vice-segretaria Avvocato Micaela ha prontamente “approfondito” la questione con la finezza ermeneutica che le è riconosciuta in tutto l’orbe terracqueo: si tratta, ha sostenuto autorevolmente, di due differenti regimi (?), tra chi non ha approvato in Giunta e chi lo ha fatto, come Limbiate: nel primo caso c’è la diffida, nel secondo c’è la nomina di un commissario. E tanto è bastato perché i consiglieri della maggioranza si sentissero “garantiti” perinde ac cadaver, e quindi senz’altro autorizzati a definire “aria fritta” la pretesa che finalmente non fosse violato, come è avvenuto per quasi due anni, il testo fondamentale delle norme sugli enti locali, il regolamento del Consiglio Comunale e financo la Costituzione.

Ma il valore delle garanzie dispensate dall’Avvocato Micaela deve essere riconosciuto appieno, e quindi non possiamo esimerci dalla lettura almeno di quella parte che ci interessa del testo dell’articolo 141, Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali. Dunque, mettiamoci di buzzo buono:

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta del Ministro dell'interno:

[…]

c ) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

[…]

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.
Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Chiaro, quanto a capacità ermeneutiche un comune cittadino è condannato a permanere ad un livello pedestre e non può certo aspirare ad attingere le altezze di una dirigente da 70-80.000 € all'anno; tuttavia, avendo almeno cura di rispettare il testo, pare che si possa ricavare quanto segue:

1. Quando è “trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto [e approvato] dalla giunta  il relativo schema”:

1.1 “l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga  d'ufficio”;

poi, quando il commissario ha predisposto d’ufficio lo schema di bilancio:

1.2 l'organo regionale di controllo “assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione”.

2.  “Quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta”:

anche in questo caso si applica la procedura descritta al punto 1.2;

3.  “Decorso il termine dei 20 giorni senza che il bilancio sia approvato [l’O. Re. Co.] si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente” e approva il bilancio.

5. “Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”.

E quindi, interpretando pedestremente:

1) la diffida ad approvare è obbligatoria sia quando la giunta non ha approvato lo schema di bilancio, sia quando è decorso il termine assegnato per l’approvazione del bilancio;

2) la nomina del commissario è obbligatoria sia quando non è stato predisposto e approvato lo schema di bilancio, sia quando è decorso il termine (di non più di 20 giorni) assegnato per l’approvazione del bilancio.

Si tratta, cioè, sempre dello stesso procedimento, che l’organo di controllo deve mettere in atto per obbligare un ente ad adempiere (o per adempiere in sua sostituzione) la procedura di approvazione del bilancio, o una parte di essa.

Il Comune di Limbiate, esclusivamente per colpa della sua Giunta e dei dirigenti fiduciari che, strapagati con i soldi dei cittadini, per essa lavorano (?), trascorso il 30 di aprile, aveva sì  approvato nella Giunta lo schema di rendiconto consuntivo 2012, ma non lo aveva approvato nel Consiglio Comunale, e quindi il Prefetto, come prescrive la legge, avrebbe dovuto assegnare con lettera-diffida inviata a tutti i consiglieri un termine di massimo venti giorni per approvare il rendiconto. Oppure, il Prefetto, che ben sapeva per quale motivo la seduta del 30 aprile era stata annullata (la Dr.ssa Leuzzi aveva trasmesso le sue lagnanze delle malefatte di "tale signor Ricciardi"), avrebbe potuto almeno vigilare affinché la nuova convocazione fosse fissata per una data posticipata tanto da poter rispettare sia l’articolo 141 del T.U.O.E.L., sia il diritto del consigliere subentrante di essere convocato con il prescritto anticipo, sia l’altro suo fondamentale diritto di avere i documenti di bilancio disponibili venti giorni prima della seduta del Consiglio, termine che avrebbe avuto l’obbligo di garantire anche il presidente del Consiglio Comunale (un redditiero ricco sfondato, che tuttavia non si vergogna di farsi pagare più di mille euro al mese per emettere profluvi di tronfia prosopopea, recitare epitaffi ed insolentire sistematicamente i consiglieri di minoranza e il pubblico!).

Invece, nulla di questo è avvenuto, e va anche ricordato che il Prefetto di Monza e della Brianza già dopo la sentenza del T.A.R. (che in modo evidentissimo era parzialmente errata) si era astenuto dalle verifiche dei verbali elettorali (che poi comunque ha dovuto compiere per ordine del Consiglio di Stato!) che avrebbero evidenziato l’opportunità di un suo ricorso al giudice civile (Dpr n. 570/1960, art. 9 bis, cc. 3 e 4) per ottenere l’annullamento della delibera di convalida di Bova, oppure l’opportunità di una sollecitazione al Comune di Limbiate affinché si costituisse nell’appello al Consiglio di Stato. Entrambi questi atti avrebbero reso inutile il mio ricorso, e non saremmo arrivati alla situazione che si è verificata la sera del 30 aprile!

Ma, poiché il peggio non ha mai fine, e come se tutto ciò che è avvenuto fino al 30 aprile non bastasse, la stolidità della giunta, dei “tecnici” (sodali politici del centrosinistra strapagati con soldi pubblici) e della maggioranza ha affondato ancora di più il Comune di Limbiate in un marasma escrementizio. Infatti, la violazione delle prerogative del consigliere Sgrò (la cui eleggibilità è stata accertata in modo non valido) ha reso illegittima l’approvazione, per di più avvenuta oltre il termine perentorio, del rendiconto consuntivo.

È necessario, quindi, che quei consiglieri che vogliono ridare un minimo di correttezza sia alla composizione del Consiglio, sia alle sue procedure, si sostituiscano, come la legge consente di fare, ad un sindaco, ad un presidente del Consiglio, ad una segretaria e ad una sua vice che pervicacemente dimostrano che non sono (e nemmeno vogliono essere) in grado di svolgere adeguatamente i compiti che a loro purtroppo sono stati affidati, direttamente o indirettamente, da noi cittadini. In questo modo, un’ultima chance sarà data alla maggioranza, ma proprio l’ultima, perché ormai, forse, la sua resipiscenza potrebbe essere provocata solo dall’intervento dello Spirito Santo. Amen.


mercoledì 15 maggio 2013

Una garanzia di compatibilità elargita dall’incompatibile Avvocato Micaela





Quel bel tomo (a voler essere gentili) di De Luca non si degna di comunicarlo ai cittadini (che pagano lui e lei), ma l’esautoramento, di fatto, dalle  funzioni di segretaria generale del Comune di Limbiate è il prezzo che la Giunta ha deciso di far pagare alla Dr.ssa Leuzzi, per non aver voluto e/o saputo rendere preventivamente edotte la Giunta e la maggioranza di governo del Comune della necessità di revocare il Consiglio comunale convocato per la sera del 30 aprile, per non correre il rischio di far invalidare l’approvazione del rendiconto consuntivo da parte di un consiglio illegittimamente costituito. È noto che oltre che assumermi l’onere di ricorrere al Consiglio di Stato per far correggere la composizione del consiglio (la cui illegittimità, tuttavia, era da sempre ben nota alla Dr.ssa Leuzzi e a tutto il centrosinistra*), ho dovuto anche assumermi l’incombenza di informare prima il Comune, a cominciare dalla segretaria generale, e poi direttamente il Consiglio Comunale. E non è stata la prima volta in cui ho messo in luce le inadempienze dell’ormai esautorata segretaria generale!

Questo risultato l’Asinistra, con le sue periodiche (ma sempre ellittiche) invettive contro “i funzionari”, non era stata capace di ottenerlo. Ma sembrerebbe, purtroppo, che siamo caduti dalla padella sulla brace. Le funzioni di segretaria generale sono state affidate, infatti, all’Avvocato Micaela, il quale, nel Consiglio Comunale dell’8 maggio, già sul primo punto all’ordine del giorno ha mostrato “al colto pubblico e all'inclita guarnigione” l'alto livello della sua preparazione. La questione della dichiarazione dell’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, che secondo il D.lgs n. 39 del 2013 doveva presentare il subentrante consigliere Sgrò (“condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico", art. 20 c. 4 del citato D.lgs), è stata affrontata e risolta dalla navigata vice-segretaria con sicurezza e brillante eleganza. A chi (il consigliere Mestrone) gli chiedeva di informare il Consiglio se la dichiarazione fosse stata acquisita dalla segreteria istituzionale del Comune, l’Avvocato Micaela ha pazientemente spiegato che l’art. 20 del decreto parla di chi ha incarichi nella PA, ma non è il caso di Sgrò. Questi ha compilato una serie di dichiarazioni (non meglio precisate) e non vi sono motivi di incompatibilità; inoltre, ha aggiunto amabilmente, che la dichiarazione di Sgrò non sia stata pubblicata, come invece prescrive la legge, non può essere motivo per non andare avanti.

Argomentazioni sfavillanti, che non potevano non… abbagliare, fra i tanti, anche il consigliere grant, gross, ma pussé ciula che baloss, che, con la desolante piaggeria che gli è connaturata, dopo aver stigmatizzato (ellitticamente) l’assenza della Dr.ssa Leuzzi, ha immediatamente rilasciato all’Avvocato Micaela questa solenne dichiarazione: “questa sera finalmente mi sono sentito garantito”. Deo gratias!

Ora, in questi giorni, in migliaia di enti locali e di enti pubblici sparsi per tutta la penisola vengono sottoscritte da migliaia di dirigenti e di amministratori di vertice, e da migliaia di consiglieri comunali, provinciali, regionali, dichiarazioni di insussistenza (o sussistenza) di cause di inconferibilità o di incompatibilità, poiché, con buona pace dell’Avvocato Micaela, l’entrata in vigore del D.lgs n. 39/2013 ha creato migliaia di casi di inconferibilità o di incompatibilità che sono certi per fatti già noti, oppure che solo esplicite dichiarazioni degli interessati possono escludere, vale a dire casi del tutto analoghi a quello che con la sua brillante preparazione non ha saputo (o non ha voluto) individuare a proposito del consigliere subentrante Sgrò. 

Ma non basta: la vice-segretaria Avvocato Micaela, che con tanta sicumera ha “garantito” il Consiglio Comunale a proposito di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dei consiglieri comunali, è lei stessa… incompatibile, poiché, oltre a svolgere l’incarico di dirigente del Comune di Limbiate conferito fiduciariamente dal sindaco sostenuto dal PD (e lautissimamente pagato con i soldi dei cittadini), è anche vice-sindaco per il PD del Comune di Senago - una duplicità di incarichi che l’art. 11 del già citato D.lgs n. 39 esplicitamente vieta.

Fino ad oggi non risulta che l’Avvocato Micaela si sia dimesso da uno dei due incarichi, anche perché, probabilmente, nel Comune di Limbiate nessuno ha fatto ciò che in molti Comuni è stato fatto immediatamente (vale a dire il 5 maggio, giorno di entrata in vigore del D.lgs 39) perché lo prescrive l'art. 15:

“Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative”.

Nel Comune di Limbiate chi è il responsabile del piano anticorruzione? La Dr.ssa Leuzzi (v. Delibera G.C. n. 55/2013, verbalizzata dall'Avvocato Micaela!), che è stata esautorata, ma non ufficialmente. E quindi perché non fa quanto è prescritto dalla legge? Perché non obbliga l’Avvocato Micaela a dimettersi da uno dei due incarichi che ricopre?


* [Aggiunta del 16 maggio 2013] Si deve ricordare che l'incarico del segretario comunale, come quello degli altri dirigenti del Comune, è un incarico fiduciario, che termina con lo scadere del mandato del sindaco. Vale a dire che il segretario e i dirigenti sono scelti e nominati sulla base della condivisione di un programma politico con chi li nomina, per l'appunto il sindaco.



mercoledì 8 maggio 2013

... un tempo per tacere e un tempo per parlare*


 * Ecclesiaste, III, 7


La comunicazione (che ho fatto il 30 aprile, prima al Comune di Limbiate e  poi al Consiglio Comunale) della sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il mio ricorso - una vittoria annunciata - sta già producendo molto, molto di più della semplice messa in ridicolo di quel gruppo di inetti (farei un'eccezione solo per F. B., D. L ed M. C., che è tenuto lì, suo malgrado, solo per fare numero) impropriamente chiamato centrosinistra. Secondo quanto la stessa Dr.ssa Leuzzi pare che ammetta, l'azione di "un certo signor Ricciardi" (esilarante!) ha ottenuto quello che La Sinistra (questa volta per pietà non scrivo L'A...) non è stata capace di ottenere. Non solo: potrei dimostrare facilmente che Traina e Fossati sono fra i massimi responsabili della figura escrementizia che ancora una volta ho fatto fare a quel centrosinistra al quale restano (e resteranno in sæcula sæculorum) attaccati come le cozze agli scogli. Altro che "sono stato l'unico..." (Traina): "Ma mi faccia il piacere!", direbbe il Principe Antonio De Curtis. Tuttavia, almeno per il momento, voglio lasciar perdere.

Questa prima fase dell'azione, iniziata da prima del 30 aprile, in ogni caso non si concluderà senza gravi danni per lo pseudo-centrosinistra. E quando sarà evidente il primo risultato (notevolissimo, sembrerebbe) sarà evidente, anche, perché ho scelto quel modo per comunicare la sentenza. Un modo del tutto legittimo, qualsiasi squallida insinuazione non si vergogni di fare la Dr.ssa Leuzzi in un contesto in cui mi è vietato di risponderle; ma soprattutto: un modo favorito dalla sua, per essere gentili, boriosa carenza di perizia professionale e di rispetto per i cittadini che le pagano un lautissimo stipendio. Racconterò, quindi, chi ha preparato quella azione e chi ancora sta lavorando per sviluppare quella che semplicemente è una forma di critica pratica di una burocrazia e di una politica che sono una più stolida dell'altra. 

Questa critica pratica fra non molto proseguirà in altre forme. Ora, però, non posso fare a meno di dire che l'unico che può riconoscere dei meriti a Mestrone e agli altri consiglieri comunali di centro-destra sono io - e quando verrà il momento lo farò senza alcuna remora personale e politica. Purtroppo, però, c'è chi (e nella miserrima situazione politica di Limbiate non poteva mancare), volendo in realtà "sminuzzarmi" (come diceva un famigerato Assessore allo Sporto che non riusciva a dire "sminuire"), accanto alle lodi ripete le solite stupidaggini stantìe sul mio carattere, e chi, pur non essendo in grado di giudicare e non sapendo sostanzialmente nulla di tutta la vicenda, sproloquia a sua volta distribuendo meriti e approvazioni. Farebbero meglio, invece, se ne fossero capaci, a considerare che ci troviamo in questa desolante situazione proprio perché Limbiate è (l'ossimoro è inevitabile) piena delle loro inconsistenze.


The World Turned Upside Down - The Diggers (1649)







sabato 4 maggio 2013

It's All Over Now, Baby Blue



Dedicata a M. L.




venerdì 3 maggio 2013

“Una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell’interesse generale del buon andamento della Pubblica Amministrazione”







“… la posizione del candidato è indubbiamente diversa da quella del cittadino elettore sia per legittimazione che per interesse ad agire, in quanto il primo fa valere l’interesse proprio a ricoprire l’incarico elettivo mentre il secondo esercita una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell’interesse generale

“In materia di contenzioso elettorale è affermato il principio secondo cui l’attore popolare ha facoltà di proporre gravame anche quando non sia stato parte nella precedente fase di giudizio, proprio perché colui che sperimenta l’azione popolare agisce … nell’interesse generale del buon andamento della P[ubblica] A[mministrazione]


6 agosto 2011 - Qual è il decimo consigliere che il centro-destra vuole

13 dicembre 2011 - Fuori una consigliera nominata abusivamente, dentro uno che non è stato eletto!

16 dicembre 2011Bova non deve entrare nel Consiglio Comunale! I boriosi e gli inetti chiedano scusa ai cittadini di Limbiate!

18 dicembre 2011 - Zõon politikón inverso