martedì 6 novembre 2012
Il TAR: il nuovo impianto B.T.E. non è compatibile con l’ambiente
TAR
Lombardia, Sede di Milano
Sentenza
N. 02644/2012 REG.PROV.COLL.
“il ricorso principale ed i motivi
aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse
in relazione alla provincia di Milano, mentre vanno accolti con riferimento
agli altri ricorrenti, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del
provvedimento impugnato”.
“Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul
ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara
improcedibili per la provincia di Milano e li accoglie per i restanti
ricorrenti, disponendo, per l’effetto, l’annullamento
del provvedimento impugnato”.
Condanna la regione Lombardia e la B.T.E. s.r.l., in via
solidale, alla parziale rifusione delle spese di giudizio nei confronti dei tre
comuni ricorrenti e della LIPU, sempre in via solidale, che si liquidano in
euro 4.000, compresi gli oneri di legge. Spese compensate per il resto tra
tutti i ricorrenti, la regione Lombardia, la B.T.E. S.r.l., la L.I.P.U. e la provincia di Monza e Brianza.
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