martedì 19 maggio 2015

Appello di SYRIZA. L’Europa al momento della verità






Dopo quasi quattro mesi di intense trattative, abbiamo raggiunto il momento della verità per il nostro progetto comune europeo. Il governo guidato da Syriza fa del suo meglio per raggiungere un accordo onorevole con i suoi partners europei e internazionali, che rispetti sia gli obblighi della Grecia come stato-membro europeo, sia il mandato elettorale del popolo greco.

Il governo guidato da Syriza ha già avviato una serie di riforme che affrontano la corruzione e la diffusa evasione fiscale. Ha tirato le redini della spesa e il gettito fiscale riscosso supera le aspettative, raggiungendo un avanzo primario di bilancio di 2,16 miliardi di euro (gennaio-aprile 2015), di gran lunga al di sopra della stima iniziale di un deficit di 287 milioni. Nel frattempo, la Grecia ha onorato tutti i debiti solo con le proprie risorse – un caso unico tra le nazioni europee dal momento che ogni erogazione di fondi è stata tagliata dall’agosto del 2014.

Sono passati quattro mesi di estenuanti trattative, in cui i creditori  della Grecia hanno sistematicamente insistito per costringere il governo guidato da Syriza a mantenere esattamente come era il programma di austerità, respinto dal popolo greco con le elezioni del 25 gennaio. 

L’asfissia di liquidità, orchestrata dalle "istituzioni" europee, ha portato ad una situazione critica per le finanze del nostro paese, il che rende insostenibile il pagamento delle obbligazioni di debito in arrivo.

Il governo greco ha fatto del suo meglio per raggiungere un accordo, ma le “linee rosse” – nel quadro di sostenibili e non irrealistici avanzi primari - del ripristino del contratto collettivo e del salario minimo, della protezione dei lavoratori dai licenziamenti di massa, della salvaguardia dei salari, delle pensioni e del sistema di sicurezza sociale da ulteriori tagli, dell’arresto delle privatizzazioni "a prezzi stracciati" ecc., devono essere rispettate. La sovranità popolare  e il mandato democratico devono essere rispettati.  La pazienza del popolo greco e la sua buona volontà di non devono  essere scambiate per volontà di cedere ad un ricatto senza precedenti.  La Democrazia europea sta per essere soffocata.

Il momento è cruciale; è necessaria la volontà  politica da parte dei nostri partners europei per superare la attuale situazione di stallo. Questa lettera non è solo un appello alla solidarietà, si tratta di una richiesta di rispetto soprattutto dei valori europei.

In questo quadro, SYRIZA fa appello a tutti i soggetti progressisti e democratici, sociali e politici, che comprendono che la lotta della Grecia non si limita all'interno dei propri confini nazionali, ma costituisce una lotta per la democrazia e la giustizia sociale in Europa.

In questi momenti critici, chiediamo atti di solidarietà sociali e politici, che vanno dall'organizzazione di manifestazioni e campagne di sensibilizzazione in tutta Europa, a iniziative istituzionali nei parlamenti locali, regionali e nazionali, dichiarazioni personali o collettive di sostegno agli sforzi della Grecia per una svolta del paradigma europeo da una disastrosa austerità verso un nuovo modello di crescita sostenibile.

Il vostro sostegno è di estrema importanza, non solo per il popolo greco, ma per il destino dell'idea europea.

Con i nostri migliori saluti,

Tasos Koronakis
Segretario del Comitato Centrale di SYRIZA

18 maggio 2015

venerdì 8 maggio 2015

Tram Milano-Limbiate: la revoca del finanziamento è ufficiale. Ma forse (chissà quando) sarà re-iscritto in bilancio.




 “…somma stolidità nel ricusare la credenza ai fatti, 
nel ricusare l’esame di un avvenimento così interessante;
somma superstizione nell’esigere dal cielo un miracolo…”
Pietro Verri, 1770-1777



Metrotranvia: ci sono i 60 milioni di euro, ripetevano nell’ennesimo enfatico comunicato il sindaco più intelligente della storia di Limbiate e quell’assessore che merita addirittura metà di una celeberrima definizione aristotelica. E i giornali-spazzatura locali, servilmente, hanno riportato: “I soldi ci sono! Ci sono!” Ma, ovviamente, non era vero. Tutti, ancora una volta, falsificavano la realtà: vale a dire che lo stato attuale del progetto della faraonica “metrotranvia” (incompleto ed indeterminato sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto l’aspetto economico, nonché sotto l’aspetto giuridico) rende impossibile che il finanziamento sia davvero assegnato. Questo l’ho ribadito più volte, già negli anni passati, semplicemente basandomi sui documenti ufficiali del CIPE (v. links riportati sotto), ed è stato ribadito anche dalla risposta di un sottosegretario di governo ad una interpellanza (risposta che ho riportato nell’articolo del 23 febbraio 2015, Tram Milano-Limbiate: finalmente finanziato, ma solo sulla carta. I soldi veri saranno spesi per EXPO 2015).

Ora la delibera del CIPE di cui parlavo sta per essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (v. il  Testo delibera pubblicato sulla G.U. il 16-5-2015; ndr) e vi si legge che il CIPE ha deliberato quasi esattamente quello che preconizzavo fin troppo facilmente (poiché bastava tener conto delle norme e dei documenti ufficiali), e cioè che con un’operazione puramente scritturale si cancella un finanziamento “erogabile” per la Provincia di Milano e lo si scrive come “erogabile” per la Città Metropolitana (che ha sostituito a tutti gli effetti la Provincia). Ho scritto “quasi esattamente” perché c’è una differenza, rispetto a quanto io prevedevo (anche tenendo conto di precedenti affermazioni, a proposito dei finanziamenti da reperire per EXPO 2015, dell’allora ministro Lupi e del sindaco della Città Metropolitana, Pisapia). Si tratta di una differenza formulata abilmente, che tuttavia conferma ancor più la mia previsione che per il tram Milano-Limbiate non sarebbe stato stanziato nessun reale finanziamento. 

Infatti,  dice la delibera (v. a p. 4, e si presti attenzione alle parole che ho evidenziato):

“considerato che, trattandosi di somme in perenzione amministrativa le quali, secondo le regole contabili, possono essere reiscritte in bilancio solo in favore del creditore  per la finalità originaria, l’importo di 58.934.983,20 euro, da riassegnare alla Città metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) per la realizzazione dell’intervento relativo alla metrotranvia Milano-Limbiate, quale intervento prioritario di cui all’articolo 1, comma 88, della legge n. 147/2013, sarà reiscritto sul pertinente capitolo di bilancio, senza transitare nel Fondo revoche di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011”.

Nel mio articolo, tenendo a mente le norme più volte ribadite dal CIPE, facevo una previsione benevola, e cioè che il finanziamento sarebbe stato assegnato alla Città Metropolitana, ma che questo ente (che già il primo giorno della sua vita, il 1° gennaio 2015, aveva un deficit di 112 milioni di euro) intanto lo avrebbe utilizzato per opere a suo carico comprese fra quelle dei progetti per EXPO 2015, già in cantiere ma che ancora dovevano essere completate. In questo modo, il finanziamento della riqualificazione della linea tramviaria Milano sarebbe stato rinviato, ma giustificatamente, e tuttavia sarebbe rimasto inscritto nel bilancio della Città Metropolitana.

Invece, il testo della delibera richiamata dapprima ribadisce, ancora una volta, quanto stabilito dall’articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ovvero

“che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (“Fondo revoche”)”

ma poi, con le parole che ho evidenziato nella citazione precedente, stabilisce che la previsione  di spesa di 58.934.983,20 euro, “sarà reiscritta sul pertinente capitolo di bilancio, senza transitare nel Fondo revoche”…

Ora è il "transito" nel Fondo revoche che garantisce la riassegnazione del finanziamento ad un'opera, che nel Fondo viene specificatamente indicata, ma a patto che sia attuabile (v. http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2014/09/16/anagrafe-delle-regole-e-riassegnazioni/), invece il progetto della linea Milano-Limbiate non è nella condizione di essere attuato, e non lo sarà ancora per molto tempo. E pertanto, almeno per quanto riguarda il tram Milano-Limbiate, alla Città Metropolitana (e non al Comune di Milano, come si sproloquia nel comunicato citato) non viene assegnato nemmeno un euro e il finanziamento rimane una semplice previsione che, forse, in un futuro più o meno prossimo, sarà re-iscritta, ma per l'appunto come previsione, nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
  
È sicuro che anche in questa occasione il sindaco e l’assessore di cui sopra, e anche quella deputata aspirante cavallerizza (e barricadiera leader del movimento di lotta per il coiffeur pour dame a Montecitorio), che si profonde in interpellanze che ogni volta riscrivono la storia universale a partire da Adamo ed Eva, diranno che “i soldi ci sono”, ma in realtà ancora una volta costoro sono stati  gabbati elegantemente dai loro compagni di partito, che recentemente hanno occupato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Non v’è da dispiacersene. Dispiace, invece, che molti cittadini (utenti e non del tram) si facciano gabbare tanto facilmente da tutti questi cialtroni.


- 23 febbraio 2015 Tram Milano-Limbiate: finalmente finanziato, ma solo sulla carta. I soldi veri saranno spesi per EXPO 2015
- 13 febbraio 2015 Fine della bufala della pseudo-metrotramvia: (in realtà) mai finanziata, prioritaria per finta, fra poco sarà “revocata”
- 22 dicembre 2013 I pendolari della Milano-Limbiate danneggiati da peones e deputati abusivi del PD e dal sub-assessore limbiatese al tram
- 19 dicembre 2013 Xe pezo el tacón che el buso. I deputati lombardi del PD e il governo rendono obbligatoria la revoca dei finanziamenti per il tram Milano-Limbiate
- 14 dicembre 2013 Una “metrotramvia” mai finanziata, quasi revocata, prioritaria per finta
- 15 maggio 2012 La bufala dei finanziamenti per la “metrotramvia” Milano-Limbiate
- 13 maggio 2012 Attaccati alla perteghetta del tram
- 7 aprile 2011 Il centrosinistra di Limbiate si attacca alla perteghetta* del tram

giovedì 23 aprile 2015

Repressione degli abusi edilizi a Limbiate: due pesi e due misure




 
1) Alcuni giostrai hanno svolto la loro attività e si sono insediati da tempo su un’area adiacente al parco dei divertimenti (ora non più in funzione) vicino allo Chalet del laghetto della Città Satellite (“Greenland”), che è un angolo di Limbiate fra i più lontani dalla zona urbanizzata. Sull'area, attigua agli impianti che gestivano, questi giostrai hanno realizzato un insediamento abitativo costituito da case mobili, caravan, roulottes ed edifici in muratura.

L’insediamento è privo si autorizzazione paesaggistica, nonostante sia stato realizzato su un’area compresa nel Parco Regionale delle Groane, ed è incompatibile con la destinazione assegnata all’area stessa già dal vecchio P.R.G., che la identificava come zona di “riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico”; le strutture, inoltre, sono state realizzate senza autorizzazione edilizia.

L’area recentemente è stata acquistata da una impresa che dovrebbe ri-attrezzarla sulla base di un nuovo progetto, ma sempre come parco divertimenti. Il progetto, tuttavia, è ancora alquanto nebuloso, né questa ditta si è mai davvero preoccupata di far sgomberare l’area. Se ne è occupata, invece, la dirigente del settore tecnico del Comune, che con ordinanza n. 37 datata 24 aprile 2013 ha intimato ai conduttori dell’area di procedere alla demolizione delle opere eseguite, comprensive di case mobili, caravan, roulottes ed edifici in muratura, con pulizia dell’area dai rifiuti e conferimento degli stessi e delle macerie di risulta in discariche autorizzate.

I conduttori dell’area hanno impugnato l’ordinanza avanti il TAR Milano, Sezione Quarta, che due giorni fa ha depositato la sentenza (n. 996/2015) con la quale il ricorso per illegittimità è stato respinto. Secondo i giudici amministrativi, l’ordinanza della dirigente del settore tecnico è del tutto legittima. Visti i presupposti di fatto e lette le motivazioni, credo che nessuno possa dissentire.



2) Nel 2002, un’altra famiglia entra in possesso di una casa costruita in un’altra zona di Limbiate (questa,  totalmente urbanizzata).

Nel 2003 questi proprietari ottengono un “Permesso di Costruire in Sanatoria”.

Successivamente, però, risulta che, difformemente dal permesso di costruire in sanatoria, è stato costruito un secondo piano interrato.

Nel 2004 costoro presentano una seconda richiesta tendente a ottenere la sanatoria dell'illecito edilizio ai sensi della Legge 24/11/2003, n. 326.

Ma, evidentemente, l'illecito edilizio (difforme da un permesso di costruire in sanatoria!) non è in alcun modo sanabile, tanto che viene emesso un “Provvedimento di diniego”.

Questo provvedimento, però, non viene emesso dopo i canonici sessanta giorni dalla richiesta di sanatoria, bensì dopo quasi sei anni, nel 2010!

All’inizio del 2011, infine, ai proprietari viene notificato l’ordine di provvedere a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, alla rimessione in pristino del secondo piano interrato in conformità al Permesso di Costruire in Sanatoria del 2003.   

Nel medesimo immobile, però, risulta difforme dall’originaria concessione edilizia del 1999 anche il piano sottotetto.

Anche per il sottotetto, nella stessa data di quella per il piano interrato, viene presentata una richiesta di sanatoria edilizia ai sensi della Legge 24/11/2003, nr. 326.

Ma evidentemente anche in questo caso l’abuso non è sanabile, tanto che, ancora una volta dopo sei anni (!), viene emesso un provvedimento di diniego e, sempre all’inizio del 2011, l’ordine di provvedere a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, alla rimessione in pristino del piano sottotetto.

Nel maggio del 2011, contro le due ordinanze gli interessati presentano al Presidente della Repubblica, tramite lo stesso Comune, un ricorso straordinario per illegittimità.

Nel luglio successivo, la nuova giunta di centro-destra-sinistra conferisce ad un avvocato il mandato per la difesa tecnica dei provvedimenti dei tecnici comunali. Spesa: € 4.800,00, oltre oneri accessori (deliberazione n. 152 del 13/7/2011).

Ma, alcuni mesi dopo, un’altra deliberazione della Giunta Comunale (n. 2 dell’11-1-2012) ha reso noto che le stesse persone hanno presentato un altro ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso un altro diniego di sanatoria di abuso edilizio (emesso in data 3 agosto 2011).
 
Questo ulteriore diniego, dice la deliberazione della giunta, è motivato dal fatto che

l’opera realizzata ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale nella quale, ai sensi del P.R.G. e della normativa igienico-sanitaria vigenti, non è consentita l’edificazione”.

Anche in questo caso, la giunta decide di conferire un mandato ad un legale esperto nelle materie di edilizia ed urbanistica. La delibera non specifica il costo di questo ulteriore mandato, ma presumibilmente sono state impegnate alcune altre migliaia di euro.

Fin qui, abbiamo solo:

- alcuni reiterati abusi edilizi (opere difformi, addirittura, anche dal provvedimento di sanatoria!) che, secondo i tecnici comunali, non sono sanabili;

- provvedimenti di diniego di sanatorie emessi solo dopo più di sei anni dall’accertamento; 

- ordinanze di rimessione in pristino non ottemperate;

- due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, presentati dai responsabili degli abusi, che sostengono l'illegimittità dei provvedimenti di diniego delle sanatorie;

- decisioni della giunta (ovviamente legittime, ma che forse non erano indispensabili) di affidare ad un legale la difesa della legittimità dei provvedimenti emessi dai tecnici comunali.

A questo punto, la giunta ed i tecnici comunali avrebbero potuto attendere (o anche sollecitare) che il Consiglio di Stato (al cui parere deve conformarsi la decisione del Presidente della Repubblica), esprima:

- o il parere che i ricorsi devono essere accolti (totalmente o parzialmente), ed in questo caso i tecnici comunali dovrebbero riformare i loro provvedimenti, attenendosi alle indicazioni dei giudici amministrativi - riforma che nessuno potrebbe contestare, perché dettata dal Presidente della Repubblica con decreto inappellabile;

- oppure il parere che i ricorsi non possono essere accolti.

Ma, evidentemente, la maggioranza di centro-destra-sinistra che ha in mano il Comune (nella quale, o nei pressi della quale, evidentemente, c’è qualcuno che crede di essere la reincarnazione di Agostino Depretis [1813-1887]) teme che si verifichi proprio la seconda ipotesi, che renderebbe obbligatorio far eseguire ai ricorrenti, e se necessario alla forza pubblica, le ordinanze già emesse.

Se non si tratta di questo timore, l'Arch. Paola Taglietti, Dirigente del Settore Tecnico, vorrebbe cortesemente dire ai cittadini di Limbiate chi o che cosa l'ha spinta a mettere per iscritto, in una determinazione dirigenziale (n. S03/169), ma senza esporre uno straccio di motivazione, di aver

“Rilevata la necessità di acquisire uno specifico parere legale in merito alla possibilità o meno di ripresentare i termini dei condoni edilizi del 2004 già diniegati (sic) (nello specifico le pratiche nn. 257 e 259”,

e di aver deciso di spendere altri 1.903,20 € per incaricare lo stesso legale, al quale già era stato affidato l’incarico di difendere la legittimità dei dinieghi di sanatoria e delle ordinanze di ripristino, di trovare qualche cavillo da utilizzare per rendere "legittimo" ciò che già era stato giudicato illegittimo dal Settore Tecnico comunale, in seguito a procedimenti già conclusi - procedimenti della cui legittimità la giunta era tanto convinta, da aver deciso di difenderli in un procedimento giudiziario (spendendo diverse migliaia di euro)?


sabato 18 aprile 2015

Bruciati 2.000.000 € di entrate: il TAR ha annullato gli oneri concessori





A proposito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il P.I.I. di Via Belluno, rimasta nei fatti segreta per quasi un anno e mezzo, si può avere, forse, il dubbio che i nostri pseudo-governanti locali non ne sapessero nulla (ma il silenzio religiosamente mantenuto anche dopo il mio articolo farebbe pensare il contrario). Non si può avere alcun dubbio, invece, a proposito di un’altra sentenza (questa volta emessa dal TAR di Milano il 21 gennaio 2015), che sicuramente è ben conosciuta dalla cricca di potere che la fa da padrona nel Comune di Limbiate. La vice-sindachessa, infatti, e il capogruppo del suo partito, il PD, nella seduta del Consiglio Comunale del 18 marzo 2015 vi si sono riferiti, seppure ellitticamente. Ma non si sono limitati ad omettere qualsiasi preciso riferimento: addirittura ne hanno falsificato il contenuto, seppure con qualche imbarazzo (come facilmente si evince dalla lettura del verbale della seduta), presentandolo come favorevole al Comune! I consiglieri, sia quelli di maggioranza che quelli di minoranza, non solo non hanno colto l’imbarazzo, ma ancora una volta hanno bevuto tutto, serenamente. Ma su questa falsificazione tornerò in un altro articolo. È importante, innanzitutto, rendere nota la decisione del TAR e chiarire quali conseguenze si preannunciano per il bilancio comunale.

La sentenza di cui parlo (n. 255/2015) ha annullato il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 maggio 2012. Si trattava (il passato ormai è obbligatorio) del  regolamento che avrebbe dovuto consentire al Comune di assoggettare vari utenti (in genere grandi società proprietarie di linee di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; e di trasmissione di dati elettronici e comunicazioni telefoniche) al pagamento (obbligatorio per legge) di oneri per le concessioni amministrative ottenute per l’attraversamento e l’uso del suolo pubblico.

Le cifre che il Comune avrebbe potuto incassare sulla base di questo provvedimento, se fosse stato formulato con un testo legittimo, erano consistenti: le previsioni inscritte (anzi, “accertate”) nei bilanci 2012 e 2013 erano, rispettivamente, 1.150.000 e 500.000 €; la cifra per il 2014 non è nota, poiché il conto consuntivo non è stato nemmeno presentato, e nel bilancio previsionale la cifra è “impastata” con altre entrate, ma possiamo ritenere che fosse almeno pari a quella per il 2013. (Sulla vera ragione della diminuzione drastica della previsione 2013 rispetto al 2012, e sull'ulteriore "abbattimento" del 50% approvato, del tutto illegittimamente, per il 2015, dirò nel prossimo articolo). Ma  alcune delle grandi società utenti del suolo comunale hanno impugnato sia il provvedimento comunale (avanti il TAR) sia gli avvisi di pagamento della società concessionaria della riscossione (avanti il giudice civile). Ciò che queste grandi società hanno ottenuto è scritto nella sentenza citata, con la quale il TAR di Milano, Sezione quarta, “annulla il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio approvato con deliberazione consiliare del Comune di Limbiate n. 32 del 29.05.2012”.

Prima di svolgere in un altro articolo le amarissime considerazioni che è impossibile non fare su questo bel risultato, che evidenzia ulteriormente quanto consumata sia la capacità di governo della vice-sindachessa e assessore al bilancio, ed illustra la sapienza amministrativa dei funzionari comunali del settore finanziario e del settore tecnico (diretto da una dottissima dirigente, particolarmente distintasi con la relazione sulla quale si basava il tentativo di affidare a BEA s.p.a la raccolta dei rifiuti - relazione annullata anch'essa con analoghe argomentazioni dai medesimi giudici della quarta sezione del TAR Milano), nonché di quelli del settore guidato da un’azzeccagarbugli ultra ferrata, è necessario indicare, per chi avesse voglia di documentarsi, i riferimenti normativi ai quali i giudici amministrativi si sono richiamati, che sono i seguenti:

- art. 2, comma 7, art. 25 e art. 27 del D.lgs.vo  n. 285/1992 (Codice della Strada); 
- art. 23 della Costituzione; 
- art. 67 del D.P.R. n. 495/1992;
- art. 52 e art. 63 del D.lgs.vo n. 446/1997;
- Capo II del D.lgs.vo n. 507/1993;
- art. 17, comma 63, della Legge n. 127/1997;

e riportare le motivazioni della sentenza (della quale ho evidenziato con il grassetto i passi salienti):

Il regolamento impugnato non è coerente con il quadro normativo complessivo appena esaminato.

“In primo luogo, va osservato che, seppure è ipotizzabile l’introduzione del canone concessorio non ricognitorio attraverso una disciplina generale ed astratta di natura regolamentare, nondimeno, in coerenza con le previsioni dell’art. 27 del codice della strada, la sua riferibilità ad una particolare occupazione di beni pubblici stradali postula la necessaria modificazione del titolo concessorio o convenzionale ad essa sotteso.

L’art. 27 del codice della strada impone di parametrare [il] canone alle caratteristiche specifiche del singolo rapporto pubblicistico di utilizzazione del bene pubblico, tanto che rende necessario prevedere nel titolo concessorio la debenza e la misura del canone.

Tale principio non è rispettato dal regolamento impugnato, che pretende di realizzare una generalizzata applicazione del canone, senza modificare il titolo concessorio costitutivo del particolare rapporto.

Si tratta di un profilo evidente rispetto alla posizione della società ricorrente, la quale gestisce impianti di illuminazione pubblica, occupando porzioni del territorio comunale sulla base di una specifica convenzione di affidamento stipulata nel 2005, che non prevede l’applicazione di un canone per l’occupazione del suolo pubblico per il passaggio l’appoggio e la collocazione delle linee elettriche, degli attrezzi e dei mezzi d’opera.

A fronte dell’autorizzazione all’occupazione gratuita dei beni pubblici stradali, è palesemente illegittima l’introduzione direttamente ed unilateralmente, con atto autoritativo regolamentare generale ed astratto, del canone non ricognitorio, in quanto l’art. 27 non consente l’applicazione del canone se non attraverso la modificazione del singolo titolo concessorio.

Non si tratta di un problema formale, ma di garantire, in coerenza con le puntuali previsioni dell’art. 27, che tanto l’applicazione del canone, quanto il suo ammontare, siano aderenti al contenuto dello specifico rapporto di concessione, sulla base degli oneri complessivi che esso comporta, tenendo conto delle soggezioni che derivano alla strada o all’autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e del vantaggio che l'utente ne ricava, secondo l’espressa previsione dell’art. 27, comma 8, del codice della strada.

E’ evidente poi che, qualora il titolo che consente l’occupazione del suolo abbia matrice convenzionale, come nel caso di specie, l’applicazione del canone allo specifico rapporto deve avvenire modificando il titolo sulla base di un nuovo accordo delle parti, che tenga conto, come accaduto in sede di stipulazione dell’accordo, del complesso sia dei doveri e dei diritti, sia dei vantaggi e dei costi che gravano sulle parti.

Ecco, allora, che il regolamento impugnato è illegittimo perché pretende di applicare il canone in modo generalizzato, incidendo in modo uniforme su una pluralità indeterminata di rapporti, senza tenere conto delle peculiarità giuridiche ed economiche di ciascun rapporto concessorio, nonché della natura convenzionale o unilaterale del titolo da cui promana.

Sotto altro profilo, va osservato che il regolamento non è coerente con la disciplina legislativa del rapporto tra il canone non ricognitorio e il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, o la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, l’art. 4 del regolamento prevede espressamente che il canone sia riscosso in aggiunta alla TOSAP.

Tale disciplina, da un lato, viola il divieto di cumulo tra prelievi patrimoniali aventi causa nella medesima occupazione di suolo pubblico, dall’altro, non tiene conto del fatto che è il COSAP, ovvero la TOSAP, a porsi come misura massima del prelievo effettuabile a tale titolo, sicché l’eventuale eccedenza del canone non ricognitorio rispetto quanto già versato per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non può rimanere a carico dell’utilizzatore.

Anche i criteri di quantificazione del canone non rispecchiano i parametri posti dal citato art. 27 del codice della strada.

Il regolamento impugnato si limita a stabilire delle tariffe da applicare senza indicare i parametri utilizzati per la loro determinazione e correlandole ad unità di misura, di volta in volta individuate a seconda del tipo di occupazione; in altre parole, il canone è quantificato applicando tariffe unitarie moltiplicate per l’estensione delle aree occupate.

E’ evidente che si tratta di parametri del tutto diversi da quelli individuati dall’art. 27 del codice della strada, perché sono legati ad un profilo solo quantitativo e muovono da valori tabellari predeterminati apoditticamente dall’amministrazione, senza alcuna correlazione con le caratteristiche e il valore di ciascun rapporto concessorio”.

La sentenza del TAR che ha dichiarato illegittimo il regolamento, esplica i suoi effetti ab origine, e pertanto:

1) le cifre finora incassate, sono state incassate illegittimamente;

2) il Comune non potrà pretendere di incassare le differenze fra riscossioni e “accertamenti” poste  fra i residui attivi 2012 e 2013: plausibilmente, circa 1.500.000-1.600.000 €;

3) il Comune non potrà pretendere di incassare 400.000 € previsti per il 2014;

4) le cifre appena ricordate dovranno essere cancellate dalle entrate della cassa pubblica;

5) è più che probabile che, in assenza di un valido provvedimento normativo, altre grandi società si rifiutino di pagare quanto da loro dovuto;

6) la sentenza si riverbererà su un altro analogo ricorso (di ENEL Distribuzione S.p.a.) ancora pendente presso la medesima sezione del TAR;

7) la sentenza si riverbererà, inoltre, sui procedimenti intentati avanti il giudice civile da ENEL Sole ed ENEL Distribuzione (ed unificati, sembrerebbe), ammesso che non si siano già conclusi, o che non siano stati sospesi: sull’udienza del 19 maggio 2014, ovviamente nulla è mai stato reso noto dai personaggi definiti sopra.

martedì 7 aprile 2015

Anche il P.I.I. di Via Belluno è stato annullato. E il Comune deve restituire 468.000 euro





Anche il Programma Integrato di Intervento di Via Belluno, approvato alla fine dell’ormai lontano 2007 (giunta Romeo, assessore all’urbanistica Mestrone), deve essere considerato annullato.

Contro questo P.I.I. alcuni cittadini avevano presentato, anche in questo caso per mio impulso, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con il quale chiedevano l’annullamento per illegittimità della delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 20 dicembre 2007 - delibera con la quale il P.I.I. in questione era stato approvato in variante al PRG valido allora. Il Consiglio di Stato, già il 23/10/2013 (!), alla fine dell’esame di questo ricorso ha verbalizzato “il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto”. A questo parere dovrà conformarsi obbligatoriamente il decreto del Presidente della Repubblica che renderà nulla a tutti gli effetti la delibera del Consiglio Comunale. 

Il parere, rimasto finora praticamente segreto, è stato da me reperito nel sito web del Consiglio di Stato. Ignoro se il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del quale è stato titolare dal 28 aprile 2013 al 20 marzo 2015 il deputato ciellino Maurizio Lupi, lo abbia mai trasmesso al Presidente della Repubblica, allegato alla richiesta di emettere il decreto di accoglimento del ricorso straordinario. In ogni modo, di questo decreto non vi è traccia nella Gazzetta Ufficiale. 

Sembrerebbe che né il fantasioso e creativo (ora ex) assessore Pellegata, né lo scafatissimo suo successore, l’architetto Ferrante (del periodo in cui la delega all'urbanistica se l'è tenuta il sindaco, non mette conto parlare), né l'ultra ferrata segretaria comunale, né la responsabile dell'Ufficio legale e contratti, né l'architetto Galbiati (che aveva firmato la convenzione attuativa del P.I.I.), né la dottissima architetta Taglietti (responsabile del settore tecnico del Comune), che nel preparare il PGT avrebbero dovuto seguire con particolare attenzione le varie istanze di annullamento di piani edilizi già approvati, e che erano ancora pendenti presso il Consiglio di Stato - sembrerebbe che nessuno di costoro abbia mai avuto contezza (che avrebbero potuto acquisire tramite gli avvocati lautamente pagati dal Comune) dell’esistenza di questo parere. E sembrerebbe, anche, che nessuno si sia mai interrogato sulla ragione della strana istanza, presentata dalla ditta che formalmente ha proposto il P.I.I., ma dietro la quale si nascondono ben noti immobiliaristi di Limbiate non proprio avversi al PD. Con questa istanza (numerata 210/1, è stata presentata il 26-2-2010, quando la destinazione residenziale e commerciale dell'area del P.I.I. era pienamente vigente nonostante il ricorso), si chiedeva la “modifica [della] destinazione da agricola a residenziale di espansione”. Strano...

Fatto sta che la giunta di centro-destra-sinistra di Limbiate ha indicato l’area in questione (di 22.796 metri quadrati, sulla quale era previsto di gettare 21.093 metri cubi di cemento per 70 appartamenti, più 2.241 metri cubi per attrezzature commerciali) in tutte le versioni preparatorie dell’orrendo PGT, nonché in quella recentemente approvata definitivamente, sempre come “pianificazione vigente”. Invece, la destinazione agricola era stata ripristinata, nei fatti, dal parere del Consiglio di Stato, che inevitabilmente sarà rispecchiato dal decreto del Presidente della Repubblica. E obbligatoriamente la  destinazione agricola ripristinata dovrà essere registrata nella prossima variante del PGT (che per il resto non è affatto migliorativa). 

Per ulteriore conseguenza, il Comune dovrà restituire quasi 468.000 euro, a suo tempo incassati come monetizzazione degli standard urbanistici, peraltro calcolati per meno della metà del reale valore di mercato, in violazione dell’art. 46 della legge regionale n. 12 del 2005.
 

lunedì 23 febbraio 2015

Tram Milano-Limbiate: finalmente finanziato, ma solo sulla carta. I soldi veri saranno spesi per EXPO 2015






Finalmente è stato assegnato il finanziamento di competenza dello stato per la linea tramviaria interurbana Milano-Limbiate, ma solo sulla carta, perché in realtà i soldi veri finiranno  nella cassa della Città Metropolitana di Milano, che li trasferirà ad EXPO 2015, a copertura dei finanziamenti che l’ormai estinta Provincia di Milano non ha mai versato.

Che “circa 58,9 milioni” saranno utilizzati per EXPO 2015 non è esplicitato, va chiarito, né dal comunicato del governo diffuso il 20-2-2015 [v. qui sotto link n. 1], né dall’esito della seduta del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) del 20-2-2015 diffuso oggi 23-2-2015 [v. link n. 2], ma, salvo successive precisazioni della delibera che conterrà l’esito della seduta del CIPE  del 20 febbraio 2015 (delibera che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo dopo il vaglio della Corte dei Conti), è questo il significato che si può ricavare dai due comunicati citati, alla luce di quanto ha dichiarato il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che presiede anche la Città Metropolitana, la quale ha assorbito le competenze della Provincia di Milano [v. link n. 3], ed alla luce delle cifre dei finanziamenti revocati fra quelli erogabili nel settore dei trasporti rapidi di massa, indicati nella Delibera del CIPE n. 25/2013 (v. Testo delibera).

Viene compiuta in questo modo l’operazione puramente scritturale (si cancella un finanziamento “erogabile” per la Provincia di Milano e lo si scrive come “erogabile” per la Città Metropolitana, che deciderà quale/i progetto/i finanziare fra quelli “effettivamente cantierabili”: vale a dire quelli di EXPO 2015), di cui parlavo nell’articolo precedente [v. link n. 4]. Questa operazione è possibile perché, come ha chiarito il sottosegretario Del Basso de Caro rispondendo il 24 ottobre 2014 [v. link n. 5] ad una delle interpellanze che un’aspirante cavallerizza [v. link n. 6] ogni tanto legge in aula (costei si è ulteriormente distinta anche nella lotta per avere il parrucchiere a Montecitorio! [v. link n. 7]): 

“sebbene con deliberazione CIPE del 6 novembre 2011 la provincia di Milano sia risultata assegnataria di risorse per l'intervento in argomento, ai sensi del decreto-legge n.112 del 2008, e relativa legge di conversione n. 133 del 2008, tuttavia, per la conferma del finanziamento occorre attendere il completamento [dell’] iter [di esame e validazione; ndr]”.  

Pertanto (seguiamo ancora le parole del sottosegretario): 

1)“risulta di fatto ancora confermata la disponibilità del contributo, ma non il mantenimento nello specifico di tale assegnazione a quell'opera, stante, come detto, il mancato completamento dell’iter”. 

2) “la provincia di Milano, il 15 luglio del 2014, ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il mancato perfezionamento dell'accordo a livello locale per la conferma del cofinanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in questione; 

3) “I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conseguentemente, il successivo 22 luglio, nel prendere atto di tale stato di fatto e nelle more di successive valutazioni, hanno comunicato la sospensione dell'istruttoria sul progetto”; 

4) “rammentando, comunque, alla provincia di Milano, in caso di perfezionamento di provvedimenti necessari alla ripresa dell'istruttoria stessa, la necessità di completamento della documentazione progettuale per gli aspetti economici, come già sollecitato in precedenza”; 

5) “faccio presente che la provincia di Milano, nel frattempo decaduta per assorbimento nell'area metropolitana di Milano, pur avendo presentato il progetto definitivo nei termini previsti dalla legislazione vigente – progetto attualmente, comunque, in fase di istruttoria –, non ha ancora completato la documentazione progettuale” ;

6) “faccio altresì presente che, anche a seguito di conferma dei finanziamenti statali, rimane in capo ai soggetti territorialmente competenti l'individuazione del soggetto attuatore, in sostituzione della provincia di Milano, e delle fonti finanziarie per il cofinanziamento dell'opera, fonti aggiuntive a quelle stanziate nella misura del 60 per cento dallo Stato, a valere sulla citata delibera CIPE 91 del 2011”; 

7) “per quanto detto ed in ottemperanza proprio ai criteri che governano le leggi di finanziamento del settore delle infrastrutture e dei trasporti, ritengo di sottolineare come gli sforzi del Governo vadano nella direzione di concentrare le risorse disponibili su progetti effettivamente cantierabili, come peraltro previsto nel recente decreto-legge n. 133 cosiddetto «sblocca Italia”. 

Ahinoi! I progetti di EXPO 2015 non solo sono "cantierabili", ma addiritura stanno per essere completati; invece il progetto della pseudo metrotramvia Milano-Limbiate (ma solo fino al deposito di Varedo), cominciato già dieci anni fa, nonostante gli interventi di quell'assessore di Limbiate che imita, nell'aspetto e nei modi, due dei tre personaggi del primo capitolo dei Promessi Sposi, non solo è ben lungi dall'essere "cantierabile", ma nemmeno si sa quale ente lo potrebbe attuare.

[1] http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=77930 

[2] http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2015/02/esito-20-FEBBRAIO-FINALE.pdf 

[3] http://www.ansa.it/canale_expo2015/notizie/news/2015/02/20/ok-dal-cipe-a-60-milioni-per-expo_64fc45d3-6ccd-4876-957a-bfb186b1c825.html 

[4] http://ricciardiblog.blogspot.it/2015/02/fine-della-bufala-della-pseudo.html 

[5]http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0317&tipo=stenografico#sed0317.stenografico.tit00020.sub00010 

[6] http://iltirreno.gelocal.it/livorno/foto-e-video/2013/08/29/fotogalleria/capalbio-l-on-eleonora-cimbro-a-cavallo-1.7653584#2 

[7] http://rho.milanotoday.it/bollate/polemica-eleonora-cimbro-lotta-parrucchiere-camera.html


venerdì 13 febbraio 2015

Fine della bufala della pseudo-metrotramvia: (in realtà) mai finanziata, prioritaria per finta, fra poco sarà “revocata”





 

Come ho fatto notare più volte (v. ai link in fondo), quella che la propaganda più smaccata continua a chiamare “metrotramvia” Milano-Limbiate ma in realtà è solo una tranvia extraurbana (come correttamente è sempre stata definita dal CIPE), non è mai stata realmente finanziata, ma solo inserita, senza alcuna priorità, in un elenco di opere finanziabili. Se gli ormai famigerati 60 milioni fossero stati davvero assegnati al progetto, il ministro Lupi non potrebbe annunciarne la “revoca” che, sempre secondo il ministro, il CIPE si accinge a deliberare. Questa “revoca” è possibile, invece, come ormai ammette anche quell’assessore limbiatese al quale si attaglia solo metà della definizione che Aristotele dà dell’uomo nel suo trattato sulla Politica, perché il progetto non è “cantierabile”, vale a dire che è ancora lungi dall’essere definitivo, né si può pensare, quindi, di indire una gara d’appalto (condizioni indispensabili per poter ottenere la parte del finanziamento di competenza dello stato). Anzi, addirittura la Provincia di Milano ha rimesso al Ministero delle Infrastrutture il progetto, ancora incompleto.

Circa un anno fa, il discutibile personaggio di cui sopra era solo sub-assessore, ma millantava di essere riuscito, insieme ad una folla di deputati-peones del suo partito (il PD; e quasi tutti, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sul Porcellum, erano e sono abusivi), a scongiurare un ennesimo “scippo" (!!), una reiterata “distrazione di fondi” (!!!) organizzata... da suoi compagni di partito. Questi peones, adusi alle più raffinate arti magiche e "capitanati" (espressione del discutibile personaggio) da un’aspirante cavallerizza (che sta sul cavallo come se fosse su un pedalò), avevano inserito nel testo della legge finanziaria 2014 “cinque semplici paroline”, in virtù delle quali i finanziamenti, “revocati” da opere sul sistema metropolitano non ancora affidate con apposito bando di gara, sarebbero stati assegnati "con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbiate e per quelle di Padova e di Venezia”.

Era facile prevedere che si trattava solo di parole che, almeno per la Milano-Limbiate, sarebbero rimaste prive di effetti. Innanzitutto, perché l’istituto della revoca dei finanziamenti (previsto dall’articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), esiste giusto per garantire che i fondi mano a mano disponibili siano assegnati alle opere che effettivamente possono essere messe in cantiere; la “Milano-Limbiate”, invece, non era (e non è) ancora arrivata allo stadio del progetto definitivo (!), e quindi inevitabilmente sarebbe stata sopravanzata da altre opere che potevano immediatamente essere appaltate (fra le quali alcune linee delle metrotramvie di Padova e di Venezia). Ma soprattutto, perché quando un’opera viene definita “finanziabile” non significa che i denari siano disponibili e assegnabili (v. Testo delibera CIPE n. 91/2011 e Testo delibera n. 25/2013).

Infatti, poiché in realtà di finanziamenti disponibili (e quindi revocabili) non ve n’erano affatto, il comma 88 della L. 27-12-2013 non è mai stato attuato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha mai indicato gli interventi da revocare ed il CIPE non ha mai individuato con “apposita delibera”, come avrebbe dovuto fare entro il 30 gennaio 2014, gli interventi da revocare, e meno che meno ha finalizzato “risorse rivenienti dalle revoche” alla linea tramviaria interurbana Milano-Limbiate.

Il personaggio di cui sopra, in tutto il tempo trascorso dall’approvazione della legge finanziaria 2014, ha certamente “molto lavorato” (come sistematicamente ci comunica di fare, anche a proposito di normali atti fisiologici) per diventare (finalmente!) assessore a tutti gli effetti (e per agghindarsi e acconciarsi come uno sgherro da angiporto), ma nulla ha fatto per convincere (magari facendosi aiutare dall’aspirante cavallerizza) il governo guidato dal suo partito a mettere in atto la magia delle “cinque semplici paroline”. (In realtà lo sventurato nulla avrebbe potuto fare, contando egli meno del due di picche). E due giorni dopo l'annuncio che, ancora una volta, egli aveva rimesso in moto l’intero sistema orbitale dell’universo, si ritrova a prendere in quel luogo che in romanesco è denominato metaforicamente “saccoccia” l'annuncio del ministro Lupi, il quale deve cancellare alcune opere rimaste sempre sulla carta, fra le quali la Milano-Limbiate, per poter fare l’operazione puramente scritturale necessaria per assegnare ad EXPO 2015 i 60 milioni mai stanziati dalla Provincia di Milano, promotrice di un progetto tanto faraonico che mai potrà essere finanziato. Dall'assessore ai trasporti (un già boia-chi-molla) della Provincia (governata dal peggior centro-destra) il nostro, che dice di aver tanto studiato per imparare a fare politica, con molto gaudio si è sempre fatto gabbare.  

Come ebbe a dire molti anni fa Giuseppe Saragat, certe volte il destino è cinico e baro.



domenica 1 febbraio 2015

Non ci uniamo al ‘Te deum’


Marco Revelli - L’Altra Europa con Tsipras



Non ci uniamo al 'Te deum' prevalente in queste ore che seguono la quarta votazione in Parlamento. Non perché la persona di chi è stato eletto non abbia una propria dignità. Ma per almeno due ragioni politiche per noi dirimenti.


In primo luogo perché dal punto di vista della subalternità o dell'autonomia rispetto all'Europa della Troika - che è la vera partita importante in questo delicatissimo momento - Mattarella non garantisce nulla. Non è certo una scelta di rottura rispetto alla pessima deriva precedente in cui i massimi vertici del nostro Paese sono stati fedeli esecutori delle direttive provenienti da Francoforte e da Berlino, con i guasti sociali e con il deficit di democrazia che sono sotto gli occhi di tutti.

In secondo luogo perché per quanto riguarda la questione decisiva per il nostro assetto istituzionale, e cioè la restaurazione dell'ordine costituzionale o la sua manomissione, il metodo con cui si è giunti a questo esito conferma la tendenza alla sottomissione del Parlamento da parte del Capo del Governo, secondo una logica di personalizzazione e di verticalizzazione della vita istituzionale nelle mani di Renzi che abbiamo da tempo denunciato: in questi giorni abbiamo assistito al fatto inaudito - in una democrazia parlamentare - di un Presidente del Consiglio che ha prima gestito le consultazioni sull'elezione del Capo dello Stato, poi formulato la propria candidatura (da prendere o lasciare) al proprio partito e agli alleati di governo, usurpando una prerogativa che appartiene al Parlamento, nelle singole persone dei suoi membri.

La scelta del Presidente spetta infatti, in solido, ai parlamentari come singoli - neppure come appartenenti a un partito, altrimenti non si spiegherebbe il voto rigorosamente segreto per dettato costituzionale. Ha fatto lui il mazzo e dato le carte, a conferma della mutazione regressiva del nostro assetto costituzionale (e a prescindere dalla presentabilità della figura risultata eletta).

Nel coro diffuso di violinisti del principe, noi queste cose dovremmo dirle con chiarezza, contrapponendo i giochi da corte rinascimentale di Roma-Bisanzio, alla linearità democratica di Atene, dove a meno di una settimana dal voto un ministro arrivato all'incontro in motocicletta le "canta chiare" al messaggero della Troika in nome del proprio popolo e del mandato ricevuto

Marco Revelli - L’Altra Europa con Tsipras