Il primo elemento da tenere in
considerazione per comprendere il
vero
scopo dell’operazione propagandistico-speculativa dell’annullamento “in
autotutela” del P.R. della Villa Medolago è che viene portata avanti, in
perfetto accordo,
da tutta la coalizione
del centrosinistra ed è condivisa anche dal centro-destra che cinque anni fa approvò, in modo del tutto illegittimo, quello pseudo piano di recupero. (Tutta
la vicenda è stata minuziosamente narrata nel mio post
Quando
la paura (di un ricorso al T.A.R.) fa novanta...).
Il secondo elemento da considerare
è questo:
è falso quanto è stato
affermato più volte dal consigliere comunale grant e gross, ma pussé ciula che baloss, che
alcuni abitanti delle vetuste e
piccolissime abitazioni addossate alla villa stavano subendo la minaccia di
essere
cacciati dalle loro case, e che per difendersi sarebbero stati
costretti a compiere, entro il mese di dicembre 2013, presso il T.A.R. di
Milano, atti il cui costo non erano in grado di sostenere. In realtà, si
tratta di una sola famiglia che ha presentato un ricorso straordinario al Capo
dello Stato; un altro ricorrente, invece,
quattro anni fa ha perso la sua causa presso il TAR di Milano (per leggere la sentenza: click
201000188) e,
nonostante il Comitato delle Pacciade, del quale fa o faceva parte, esponesse
in quel periodo un pingue conto in banca, non è stato aiutato a presentare
appello al Consiglio di Stato. Si può vedere quale sia lo stato del ricorso superstite,
trasposto al TAR di Milano (click
Tar Lombardia sede
di Milano, "Ricerca Ricorsi", 2009, n. 1868, oppure:
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/DettaglioRicorso.asp?val=200901868).
Chiariamo subito che dopo
l’ultima
istanza del 24/11/2011 (domanda di fissazione dell’udienza, peraltro mai avvenuta), presentata obbligatoriamente per mantenere “in vita” il ricorso,
nessun obbligo di presentare una
qualsivoglia istanza ha attualmente la ricorrente che, infatti, a fronte
della mancata fissazione dell’udienza, non ha più presentato alcuna istanza per
manifestare di avere interesse a mandare avanti il ricorso.
Ma qual è la ragione di tanto
"disinteresse"? La ragione, evidenziata dalla lunga teoria di istanze e di stop and go del ricorso, è che in realtà
la ricorrente, la cui casetta (come
quella dell’altro ricorrente) non fa parte del P.R. (e pertanto, con questo P.R. non è esposta affatto al rischio di essere sloggiata) non ha mai avuto
veramente la volontà di arrivare alla sentenza, poiché il suo vero scopo non è
di ottenere che il TAR o chicchessia dichiari l’illegittimità del P.R. In
altri termini, la ricorrente ha presentato il ricorso solo per mettere i
bastoni tra le ruote alla Frua De Angeli Holding al fine di spuntare, con le
trattative che sono andate avanti per un po’, un prezzo più alto del reale valore di mercato per la cessione
della sua casetta. La holding, trovatasi nell’impasse i cui termini ho spiegato nel post richiamato sopra, ne è venuta
fuori rinunciando ad utilizzare per il suo progetto la superficie di alcune
case - superficie che avrebbe consentito la costruzione di ben 9.300 mc - ed accrescendo ancor più, rispetto alla prima
versione del piano, la volumetria “reperita” nel sottosuolo (!), ma
accentuandone, in questo modo, gli aspetti illegittimi. Frua De Angeli Holding certamente preferirebbe risolvere la controversia con un accordo
stragiudiziale, che gli darebbe la possibilità di costruire su tutta l'area, ma evidentemente le pretese della ricorrente sono eccessive, e quindi le trattative non sono mai arrivate alla conclusione. Anzi,
è probabile che ormai siano cessate da tempo.
È questa la ragione della riscoperta e divulgazione, cinque anni dopo!,
da parte del Comitato delle Pacciade
di un elemento del tutto secondario, fra quelli che concorrono a
determinare l’illegittimità del P.R.: la famigerata fotografia falsificata per mostrare
un mai esistito terzo piano da ricostruire in un’ala secondaria della villa. È
una fotografia delle cui stranezze solo io
a suo tempo mi accorsi, e le segnalai agli avvocati che a loro volta le segnalarono
nel ricorso al Capo dello Stato. Tuttavia, il terzo piano inventato, se altera scarsamente
l’aspetto di un’ala della villa (e si potrebbe spiegare così la distrazione
della Sovrintendenza ai beni architettonici, che avrà confrontato superficialmente la
documentazione presentata con quella già in suo possesso), per quanto riguarda la
volumetria non aumenta, o aumenta di poco, quella dei locali
della villa vera e propria. Quello della fotografia falsificata è stato solo un
modesto espediente per creare un clima di attenzione attorno all’iniziativa del
Comitato delle Pacciade e dell’Asinistra (caratterizzata dalle falsificazioni che
solitamente denotano il loro agire) e per collocare in un alone di più grande
simpatia la decisione della giunta, che solo strumentalmente vuole sanzionare
le illegalità del P.R.
L’obiettivo vero della giunta di
centrosinistra non è quello di sanzionare l’illegittimità di un P.R. presentato
in modo truffaldino e approvato con una procedura illegittima da un organo che
non era legittimato a farlo, cioè la giunta di centro-destra: se l’obiettivo
fosse questo, il momento migliore per annullare il P.R. sarebbe nell’imminenza
della scadenza del P.R.G. vigente (30 giugno 2014), quando ormai non vi sarebbe più
il tempo per riapprovare un altro Piano di Recupero con tutte le caratteristiche di legittimità
richieste.
L’obiettivo vero della giunta (che
spiega anche l’appoggio del centro-destra che quel P.R. volle approvare a costo
di palesi violazioni della legge) è il seguente: creare, quando ancora mancano sei mesi alla
scadenza del P.R.G. che prevede il P.R. della Villa Medolago, le condizioni per farlo ripresentare
seguendo la procedura legittima. Annullato il P.R. vigente, uno nuovo potrebbe essere presentato da parte di Frua De Angeli Holding o di un
altro soggetto che acquistasse il complesso edilizio della villa e tutte
le modestissime abitazioni delle tre corti adiacenti. Tutta questa superficie consentirebbe
di costruire se non 23.000 mc (questa è la volumetria del P.R. ancora vigente)
almeno 21.500 mc., senza aver più la necessità di inventare inammissibili volumetrie sotterranee "da recuperare". E questo sarebbe possibile anche se il proponente
disponesse, per averlo già acquistato, solo del 50,1% delle superfici catastali (e
molto probabilmente Frua De Angeli Holding attualmente è in questa condizione),
o perché potrebbe in un modo o nell'altro acquisire la proprietà dell'intera area. In altri termini, il proponente potrebbe legittimamente servirsi, se necessario, anche dello
strumento dell’esproprio (previsto dalla legge) che gli
darebbe la possibilità di far sloggiare gli altri proprietari. Questi, infatti, se non volessero o non potessero partecipare pro-quota al consorzio per attuare il P.R., impedirebbero la realizzazione di un'opera pubblica (caratteristica che, una volta approvato, viene assunta da un P.R. di iniziativa privata previsto dal P.R.G.): da qui la possibilità, prevista dalla legge, dello sgombero coattivo.
Questa iniziativa della giunta, caldeggiata
sconsideratamente dal Comitato delle Pacciade e dall’Asinistra, forse invoglierà un proponente
qualsiasi a dare un po’ di soldi in più a chi ancora mette il bastone tra le
ruote del P.R. affinché lasci libero il campo, ma certamente lo metterà
nelle condizioni di poter ripresentare il P.R. con la procedura legittima, cioè lo metterà nella condizione di tenere il coltello dalla parte del manico; vale a dire che, una volta che fosse cessato il pericolo di una sentenza di annullamento del TAR (la decadenza del P.R. provocherebbe in ogni caso la
decadenza del ricorso), il proponente sarà messo in
condizione di non dover soddisfare in eccesso le pretese di pochissimi
proprietari di modesti alloggi, o di farlo solo a sua discrezione. L'indennzizzo in caso di esproprio, infatti, è previsto dalla legge solo nella misura del valore venale dell'abitazione, detratti gli oneri di urbanizzazione .
Chi ha mascherato le sue venalissime anche se legittime pretese con le motivazioni della “difesa dei beni architettonici”, del “patrimonio culturale”, dell’”ambito urbano a
maggior caratterizzazione ambientale”, in realtà (solo) con un nuovo P.R. potrebbe correre il rischio di essere sloggiato coattivamente. E potrebbe restare con una mano davanti e con l’altra di dietro.
Ma, se ciò avvenisse, ben gli starebbe, poiché avrebbe fatto meglio a portare avanti il suo ricorso con coerenza.
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