Visualizzazione post con etichetta accesso agli atti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta accesso agli atti. Mostra tutti i post

mercoledì 18 aprile 2012

“Chi è causa del suo mal pianga se stesso”





Per fare la segretaria nel Comune di Limbiate, la signora dottoressa Maria Leuzzi percepisce dai cittadini limbiatesi, come assai opportunamente ha ricordato Michelangelo Campisi (v. Ricciardi! Chi era costui? ), uno stipendio di altissimo livello: 108.289,25 €, oltre la "retribuzione di risultato" che non sappiamo a quanto ammonti [v. qui]. Tuttavia, la signora in questione non dimostra propriamente l’allure del funzionario di altissimo livello. E nemmeno sembra avere nel suo bagaglio culturale qualche basilare elemento di… paremiologia. Inoltre, dimostra di non essere dotata di un seppur minimo senso del ridicolo, altrimenti si asterrebbe dal diffondere, a proposito della vicenda che ha visto il Comune soccombere nel giudizio che sono stato costretto a chiedere al TAR Lombardia [v. qui], le ricostruzioni non veritiere che sono già state messe in ridicolo dai giudici amministrativi.  

Il TAR ha condannato il Comune, ma in realtà ha condannato il comportamento della signora in questione, che, secondo il regolamento, è Responsabile del procedimento di accesso agli atti. La signora, però, non vuole prendere atto che la controversia, nonostante la cessazione della materia del contendere, si è conclusa con la secca condanna del Comune alle spese legali. Certo, nella vicenda, la signora non ha fatto una figura brillante, ma, giusto il proverbio, dovrebbe dolersene solo con se stessa (e, forse, con i suoi collaboratori, ma presumibilmente costoro hanno seguito le sue disposizioni) e, se volesse organizzare il suo ufficio in modo da non incorrere più in altri… incidenti dello stesso tipo, farebbe bene a fare con i suoi collaboratori un ripasso, non solo del Regolamento comunale per l’accesso agli atti, ma anche del D.M. 28-11-2000, Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prestando particolare attenzione all’articolo 2, commi 5 e 6, e all’articolo 11, commi 1 e 4. [1]

La signora in questione, invece insiste et signe, come si direbbe in Francia, nel raccontare le frottole che sono state integralmente rigettate dal Tribunale Amministrativo Regionale, ma che lei ripete, con qualche variante, su tutti i giornali locali. A dire il vero, con le sue dichiarazioni la signora in questione più che altro mi fa ridere, e non sono certo il solo, poiché in questi giorni non riesco più a fare una passeggiata senza che qualche conoscente mi fermi per rivolgermi battute sul fatto che, per qualche funzionario del comune nel quale abito da cinquantaquattro anni, risulto a un dipresso “un clandestino”, o altre frasi similmente scherzose. Ma la signora in questione ormai sta facendo una vera campagna denigratoria, con la quale tenta di accreditare una serie di "particolari" che dimostrerebbero la correttezza del comportamento del suo ufficio, e addirittura una particolare attenzione e benevolenza nei miei riguardi!

La signora in questione pretende di sostenere che avrei fatto una richiesta senza lasciare neanche un recapito, e che avrei chiesto un verbale “molto copioso”, e visto che lo scopo era quello di una mia tutela legale, per evitarmi una spesa gravosa, vale a dire pagare una marca da bollo e un’imposta di segreteria, mi avrebbero chiesto di precisare a quale parte del verbale (che non avevo ancora visto!) fossi interessato. La signora dice il falso, perché nella mia istanza di accesso agli atti, come ha potuto verificare il TAR, avevo ben indicato il mio recapito e precisato a quale (limitatissima) parte del verbale fossi interessato. E se non avessi indicato né il mio recapito né precisato quale parte del verbale effettivamente mi interessava, sarebbe stato compito del suo ufficio (prescritto dal regolamento) scrivermi al mio indirizzo (registrato all'anagrafe!), sospendendo in questo modo il procedimento, per chiedermi le indicazioni che fossero state necessarie per evadere la pratica. Ciò non è stato fatto! E ora la signora in questione sui giornali omette di ricordare l'omissione di questo "particolare importante" ed ha la faccia di bronzo di accusarmi di non aver sufficientemente informato il TAR. Esilarante!

Per farsi un'idea di come si è svolta la vicenda prima della notifica del mio ricorso, il TAR ha avuto a disposizione solo le precise indicazioni della mia istanza, che è un atto amministrativo; la signora Leuzzi e la Responsabile dell’Ufficio legale del Comune pretendevano, invece, di contrapporre solo alcune annotazioni manuali sulla mia istanza (che si possono apporre in qualsiasi momento) e il contenuto di un paio di telefonate fatte non da loro, ma che avrebbero voluto provare con la loro testimonianza! Le telefonate non sono atti amministrativi. La ragione per cui nel mio ricorso io ho omesso di raccontare il contenuto delle telefonate, è che il TAR giudica solo su atti amministrativi. Sembra che la dottoressa Leuzzi e la responsabile dell’Ufficio legale del Comune, iscritta all’ordine degli avvocati, non lo sapppiano. Tuttavia, dopo il deposito della memoria difensiva del Comune, sono stato costretto a contrapporre la mia versione sulle telefonate. Evidentemente, per i giudici amministrativi è risultata più credibile la mia versione.


La signora in questione, inoltre, tenta di dipingermi come un folle che, per non pagare poche decine di euro per la marca da bollo e l’imposta di segreteria, ha preferito sostenere le spese di una vertenza legale. La signora non può avere idea di quanto, con questa panzana, abbia fatto sghignazzare me e le molte persone che qui a Limbiate mi conoscono, perché, ripeto, ci vivo da cinquantaquattro anni, mentre lei è conosciuta da pochi cittadini che seguono i consigli comunali solo per l’orrenda boria e l’insolente postura con le quali si rivolge ai consiglieri. Ma, pur sghignazzando, non posso trascurare di ricordarle, ancora una volta, il piccolo particolare che il TAR ha riconosciuto che IO avevo ragione e il Comune invece aveva torto; e lo ha condannato a risarcirmi tutte le spese richiamando il principio della soccombenza virtuale! Questa è la ragione vera per la quale il Comune (scilicet: la signora Leuzzi) non vuole fare ricorso in appello per tentare di far cancellare la condanna a risarcirmi le spese: perché sa bene che una sentenza come quella che mi ha riconosciuto il risarcimento delle spese, il Consiglio di Stato non la riformerebbe mai! Altro che preocupazione di non spendere del denaro pubblico! Questa preoccupazione la signora Leuzzi non l’ha avuta prima, quando, potendo contare sul denaro pubblico che lei, nei fatti, ha il privilegio di poter usare contro i cittadini, non si è preoccupata di evitare di causare al Comune un danno erariale con la sua inadempienza, ed ha portato la sua boria burocratica fino alla stolidezza!

Infine, il tentativo di risoluzione extragiudiziale della questione, millantato come “bonario” dalla signora, è stato questo: solo dopo aver ricevuto la notifica del ricorso tramite l’ufficiale giudiziario, lei mi ha fatto comunicare per iscritto (ma solo come inciso di una risposta ad un’altra diversa istanza) che l’istanza per ottenere il verbale era già stata archiviata; poi ha proposto di consegnarmi il documento, ma alla condizione che io non depositassi al TAR il mio ricorso, per il quale ovviamente avevo già dovuto pagare uno studio legale, senza riconoscermi, naturalmente, alcun indennizzo; e, dopo il mio rifiuto, ancora pretendeva di convocarmi insieme al mio avvocato (che ovviamente avrei dovuto compensare ulteriormente per la trasferta da Milano!) ad una riunione in Municipio, dove lei avrebbe tentato, suppongo, di convincermi con la forza del pensiero che io avevo torto marcio! Come ho fatto io, chiunque altro avrebbe rifiutato.

Per il momento, sul modo in cui la signora Leuzzi fa la segretaria del nostro Comune, compito per il quale noi le paghiamo uno stipendio annuo di più di 108.289,25 €, non aggiungo altro, ma ve ne sarebbe. Mi riferisco alla vicenda della sentenza del TAR sulla nomina di Giuseppe Bova a consigliere comunale, sulla quale tornerò da qui a qualche giorno. È ormai imminente, infatti, la pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso che comunque sono riuscito a presentare, in barba alla signora in questione, che deve essere affetta da un’accentuata sindrome masochistica, visto che, come segretaria comunale, anche in questa vicenda ha voluto (o dovuto?) fare una figura non proprio brillante.




[1]  D.M. 28-11-2000, Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2. Princìpi.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

Art 11. Rapporti con il pubblico.

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. (…)

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.



lunedì 9 aprile 2012

“Ha definito matti da ricoverare, dissipatori di denaro pubblico, gente sprovveduta che non conosce la città i componenti di questa Giunta” *




«l’idea dell’umanità al primo posto, voglio mostrare che non si dà alcuna idea dello stato, perché lo stato è qualcosa di meccanico, così come non si dà l’idea di una macchina… Dobbiamo dunque oltrepassare anche lo stato! Ogni stato, infatti, non può non trattare uomini liberi come rotelle di un meccanismo; ma non deve farlo; perciò deve finire.»

G.W.F. Hegel (?), F.W.J. Schelling (?), F. Hölderlin (?), Il più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco (1796 o 1797).



Sembrerebbe incredibile, eppur è vero, lo dimostra una sentenza del TAR di Milano [v. qui]: per ottenere dal Comune di Limbiate la copia conforme all’originale di una parte del verbale del consiglio comunale del 23 novembre 2011, sono stato costretto a ricorrere al tribunale amministrativo, e solo il sabato precedente l’udienza camerale di giovedì 29 marzo 2012 il Comune si è deciso a depositare nella segreteria del tribunale il documento da me richiesto il 24 novembre 2011!

Cessata la materia del contendere con il deposito del documento, il TAR non aveva più l’obbligo di pronunciarsi sul merito della controversia, bensì solo sulla questione delle spese. Tuttavia, i giudici hanno voluto esprimere comunque un giudizio sull’intera vicenda, seppure in modo estremamente sintetico ed attenendosi alla forma alquanto asettica tipica delle sentenze del tribunale amministrativo, ma in questa occasione il significato delle frasi usate è comunque bruciante, come la brace sotto la cenere. Il TAR, infatti, non solo ha rigettato la pretesa della difesa del Comune (che si basava su una nota della responsabile dell’Ufficio legale e contratti, secondo la quale la copia del documento da me richiesto era stata preparata, ma io non mi sono mai presentato per ritirarla), scrivendo in sentenza che

“il deposito in giudizio della documentazione per cui è causa, dopo la notificazione del ricorso introduttivo” [fatta il 23 gennaio 2012, ultimo giorno utile; n.d.r.] e solo nell’occasione dell’”adempimento di una distinta e successiva istanza, dimostra ipso facto la fallacia del diniego iniziale” [decorso dal 23 dicembre 2011 nella forma del silenzio rigetto; sott. mie; n.d.r.];

il TAR ha anche voluto sottilmente ridicolizzare la debolezza della linea di difesa del Comune (costruita sulla nota di cui sopra, nella quale si sosteneva che l’accoglimento dell’istanza mi era stato comunicato telefonicamente, che vi era una discordanza tra i fatti “realmente” [a suo dire] accaduti e la ricostruzione che ne veniva fatta nel mio ricorso e che ciò poteva essere testimoniato [in un giudizio amministrativo!] dalla segretaria comunale e dalla stessa responsabile dell’Ufficio legale e contratti [persone con le quali non ho mai avuto alcun contatto, nemmeno telefonico!]), scrivendo abbastanza seccamente che

“l’articolata prova testimoniale, finalizzata a dimostrare l’accoglimento in via telefonica, non sarebbe stata comunque idonea a superare la contrapposta ricostruzione dei fatti dedotta dal ricorrente, quest’ultima forte della mancata formalizzazione dell’accoglimento medesimo.

Per comprendere esattamente il tenore di questo giudizio si deve considerare, innanzi tutto, che l’articolo 12 del regolamento comunale per l’accesso agli atti obbliga l’amministrazione comunale, in caso di accoglimento dell’istanza, a comunicare in forma scritta la data entro la quale l’istante può ritirare le copie dei documenti richiesti, gli orari dell’ufficio presso il quale deve recarsi, il nominativo del responsabile del procedimento ovvero del funzionario cui l’interessato può rivolgersi, l’importo da corrispondere per la riproduzione delle copie; e che, inoltre, la giurisprudenza ha affermato più volte che

il diniego di accesso può essere opposto dall’Amministrazione soltanto con provvedimento motivato in relazione alla salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e con riferimento all’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352; è, pertanto, da considerarsi illegittimo sia un diniego immotivato, e comunque opposto alla richiesta di accesso nei casi non consentiti, sia l'omissione di ogni provvedimento sulla richiesta, ovvero l’elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti. (TAR Catania 10 novembre 2009, n. 1847) [sott. mia; n.d.r.]

Il Comune, invece, ricevuta la mia richiesta di accesso, aveva tentato proprio la strada dell’elusione con risposte non esaurienti, formulate, oltretutto, solo verbalmente ed in modo oltremodo sgarbato da un’impiegata supponente che, per esempio, a proposito di accesso agli atti, ha la pretesa di imporre obblighi ai cittadini richiedenti, pur dichiarando del tutto serenamente di non sapere da quali norme questi obblighi sarebbero stabiliti! Costei, quindi, pagata con soldi pubblici per servire i cittadini, pur essendo addetta alla gestione delle richieste di accesso agli atti non si perita di esibire la sua ignoranza del relativo regolamento comunale! Lo ha dimostrato anche in altre occasioni, per esempio cercando, dapprima, di ostacolare con diverse scuse la visione di atti di due pagine che sarebbero dovuti essere esposti all’albo pretorio elettronico, ma non lo erano, e poi pretendendo di imporre abusivamente una richiesta formale (cioè scritta, protocollata e vistata dal segretario comunale) per rilasciare una copia fotostatica di quelle due pagine! Il regolamento comunale, art. 19, comma 2, ultima frase, dice, invece, che in questi casi il rilascio delle copie “avviene in tempo reale” dopo una richiesta informale, ma questa poveretta si concede il lusso di sbattere in faccia al cittadino che prova ad obiettare che si tratta di fogli che dovrebbero essere esposti in forma elettronica (quindi liberamente riproducibili da chiunque con un PC collegato all’internet) la seguente boriosissima risposta: “Questa amministrazione fa così!”.

Comportamenti simili, di dipendenti comunali che noi cittadini paghiamo affinché forniscano un servizio pubbblico, in quella specie di Panopticon benthamiano che è il Municipio di Limbiate non sono affatto rari: potrei raccontare altri episodi, avvenuti in altri uffici, durante i quali ho sperimentato, anche in occasione di un lutto familiare, il disservizio dell’amministrazione comunale e l’impreparazione e le sgarberie di diversi impiegati. Altrettanto potrebbero fare molti altri cittadini.

Ma, tornando alla vicenda dell’accesso agli atti, come mai l’amministrazione comunale ha scelto di tentare di eludere la mia richiesta?

Nel consiglio comunale del 23 novembre 2011, la vice sindachessa Angela Ripamonti aveva reiterato la diffamazione, già più volte diffusa attraverso i giornali locali, degli insegnanti delle scuole limbiatesi, che a suo dire avrebbero esercitato pressioni psicologiche sugli alunni affinché convincessero i loro genitori a firmare la petizione del Comitato Scuola Città contro la decisione della Giunta comunale di cedere due scuole al Comune di Solaro e raggruppare le altre scuole limbiatesi in due enormi Istituti Comprensivi. A me, presente nel pubblico e indicato con il cognome (fatto scorrettissimo ed inaudito in un Consiglio Comunale!), la vice sindachessa attribuiva, insieme a critiche politiche (del tutto legittime!) che effettivamente avevo rivolto alla sua giunta, anche frasi offensive che non avevo mai pronunciato o che lei volutamente distorceva, dando prova, tra l’altro, di una buona dose di ignoranza linguistica e letteraria: “pizzino”, registrato già nella notte dei tempi e reperibile in decine di opere letterarie ambientate in Sicilia e pubblicate ben prima dell’arresto di Bernardo Provenzano, significa “bigliettino", "pezzettino di carta”, e non “messaggio mafioso”. Come ho sostenuto nel ricorso al TAR, le espressioni usate dalla vice sindachessa erano lesive del mio onore e del mio decoro, e tendevano a svilire l’impegno che avevo profuso sulla questione degli I.C., non solo perché erano pronunciate in un contesto nel quale, senza che mi fosse data la possibilità di intervenire, le stesse hanno inciso negativamente sulla mia persona, ma anche perché si voleva far ricadere su di me la causa della chiusura di ogni dialogo tra il Comune e il Comitato Scuola Città, con conseguente discredito agli occhi degli insegnanti, dei genitori e dei cittadini aderenti al Comitato, oltre che agli occhi dei concittadini presenti.

(Per comprendere bene l'obiettivo che perseguiva la vice sindachessa, non va tralasciato di ricordare che un analogo trattamento costei ha riservato al preside delle scuole medie Fernando Panico, indicato come “un altro protagonista di questa lotta”, al fine di screditarlo, insieme a tutto il movimento contro le scelte della giunta comunale sugli I.C., mediante il richiamo di un titolo di giornale locale che avrebbe dimostrato che Panico era stato trasferito da Cislago a Limbiate per “incompatibilità ambientale” con quell’amministrazione comunale).

Ecco perché ho chiesto una copia, autenticata come conforme alla registrazione magnetofonica originale, del verbale di quel consiglio comunale, dichiarando esplicitamente il “fine di adire le vie legali a tutela della (mia) onorabilità”. Avevo tutto il diritto di ottenere quella copia: la giurisprudenza afferma, infatti, che

«secondo quanto stabilito dall’art. 22 della L. n. 241/1990, come novellato dall’art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e va garantito a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nell’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi fosse necessaria al singolo per curare e difendere i suoi interessi”.

Il medesimo art. 22, al comma 7, dispone poi che “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici…”

Anche prima della riforma introdotta dalla L. n. 15 del 2005, il diritto di accesso era garantito, per espressa previsione di legge, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nell’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi fosse necessaria al singolo per curare e difendere i suoi interessi, e senza che tale interesse potesse, restrittivamente, farsi coincidere con quello all’impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 158; id. sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 32)». (TAR Catania 10 novembre 2009, n. 1847) [sott. mie; n.d.r.]

Il mio diritto di ottenere questa copia non è stato contestato in alcun modo dal Comune, perché indubitabilmente avevo “un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiedevo l’accesso”. Ma è chiaro che la vice sindachessa preferirebbe che io non potessi rivolgermi ad un tribunale per reclamare contro le sue affermazioni, che potrei attestare con un verbale autenticato. Da qui, la scelta di eludere la mia richiesta omettendo di darmi risposta nei modi previsti dall’art. 12 del regolamento comunale per l’accesso agli atti.

Questa inerzia voluta tendeva appunto a creare il silenzio rigetto, contro il quale è possibile un ricorso al TAR (entro i successivi trenta giorni), ma per un cittadino, ovviamente, è alquanto oneroso, mentre non è affatto onerosa la resistenza temeraria dell’amministrazione comunale, che può spendere il denaro pubblico. Ma, sfumato l’obiettivo del silenzio rigetto, perché questa volta un cittadino ha deciso di non subire un'ulteriore soperchieria (sobbarcandosi una spesa non indifferente), la Giunta Comunale di Limbiate, il Segretario Generale e la Dirigente dell’Ufficio legale e contratti, hanno inventato un paio di mistificazioni (era “necessario provvedere alla costituzione in giudizio a tutela della correttezza dell’operato degli uffici verificata ampiamente da questo organo; era stata “riscontrat(a) una sostanziale difformità sussistente tra quanto effettivamente avvenuto a seguito della richiesta del sig. Ricciardi di accesso agli atti e quanto asserito nell’atto del ricorso” [il TAR, come abbiamo visto, ha ridicolizzato entrambe queste “tesi”], e, dopo aver minacciato chissà quale altra azione legale ai miei danni (“in considerazione soprattutto della strumentalità dell’azione messa in campo dal sig. Ricciardi, … ci si riserva ogni altra azione a difesa e dimostrazione della correttezza dell’azione amministrativa di questo Ente”) [voglio vedere, ora, dopo questa sentenza del TAR, quale altra azione tenteranno di farmi subire!], hanno deliberato e determinato, potendo spendere il denaro pubblico, l’incarico ad un avvocato per tentare la difesa di un'inerzia amministrativa voluta ma indifendibile, originata, in realtà, dai motivi che ho indicato sopra. La cifra “determinata” non è affatto modica, considerato il tipo di causa: 2.760,20 €; sommati al rimborso delle spese legali che mi dovranno versare, 1.735 €, fa un totale di 4.495 €, per un’opposizione in giudizio che non vedo come si possa non definire temeraria!

Ovviamente, su questa dissipazione di denaro pubblico farò un esposto alla Corte dei Conti.


* Parole della vice sindachessa angela Ripamonti nel consiglio comunale del 23 novembre 2011, riferendosi a me.