La signora in questione, inoltre, tenta di dipingermi come un folle che, per non pagare poche decine di euro per la marca da bollo e l’imposta di segreteria, ha preferito sostenere le spese di una vertenza legale. La signora non può avere idea di quanto, con questa panzana, abbia fatto sghignazzare me e le molte persone che qui a Limbiate mi conoscono, perché, ripeto, ci vivo da cinquantaquattro anni, mentre lei è conosciuta da pochi cittadini che seguono i consigli comunali solo per l’orrenda boria e l’insolente postura con le quali si rivolge ai consiglieri. Ma, pur sghignazzando, non posso trascurare di ricordarle, ancora una volta, il piccolo particolare che il TAR ha riconosciuto che IO avevo ragione e il Comune invece aveva torto; e lo ha condannato a risarcirmi tutte le spese richiamando il principio della soccombenza virtuale! Questa è la ragione vera per la quale il Comune (scilicet: la signora Leuzzi) non vuole fare ricorso in appello per tentare di far cancellare la condanna a risarcirmi le spese: perché sa bene che una sentenza come quella che mi ha riconosciuto il risarcimento delle spese, il Consiglio di Stato non la riformerebbe mai! Altro che preocupazione di non spendere del denaro pubblico! Questa preoccupazione la signora Leuzzi non l’ha avuta prima, quando, potendo contare sul denaro pubblico che lei, nei fatti, ha il privilegio di poter usare contro i cittadini, non si è preoccupata di evitare di causare al Comune un danno erariale con la sua inadempienza, ed ha portato la sua boria burocratica fino alla stolidezza!
mercoledì 18 aprile 2012
“Chi è causa del suo mal pianga se stesso”
La signora in questione, inoltre, tenta di dipingermi come un folle che, per non pagare poche decine di euro per la marca da bollo e l’imposta di segreteria, ha preferito sostenere le spese di una vertenza legale. La signora non può avere idea di quanto, con questa panzana, abbia fatto sghignazzare me e le molte persone che qui a Limbiate mi conoscono, perché, ripeto, ci vivo da cinquantaquattro anni, mentre lei è conosciuta da pochi cittadini che seguono i consigli comunali solo per l’orrenda boria e l’insolente postura con le quali si rivolge ai consiglieri. Ma, pur sghignazzando, non posso trascurare di ricordarle, ancora una volta, il piccolo particolare che il TAR ha riconosciuto che IO avevo ragione e il Comune invece aveva torto; e lo ha condannato a risarcirmi tutte le spese richiamando il principio della soccombenza virtuale! Questa è la ragione vera per la quale il Comune (scilicet: la signora Leuzzi) non vuole fare ricorso in appello per tentare di far cancellare la condanna a risarcirmi le spese: perché sa bene che una sentenza come quella che mi ha riconosciuto il risarcimento delle spese, il Consiglio di Stato non la riformerebbe mai! Altro che preocupazione di non spendere del denaro pubblico! Questa preoccupazione la signora Leuzzi non l’ha avuta prima, quando, potendo contare sul denaro pubblico che lei, nei fatti, ha il privilegio di poter usare contro i cittadini, non si è preoccupata di evitare di causare al Comune un danno erariale con la sua inadempienza, ed ha portato la sua boria burocratica fino alla stolidezza!
lunedì 9 aprile 2012
“Ha definito matti da ricoverare, dissipatori di denaro pubblico, gente sprovveduta che non conosce la città i componenti di questa Giunta” *
«l’idea dell’umanità al primo posto, voglio mostrare che non si dà alcuna idea dello stato, perché lo stato è qualcosa di meccanico, così come non si dà l’idea di una macchina… Dobbiamo dunque oltrepassare anche lo stato! Ogni stato, infatti, non può non trattare uomini liberi come rotelle di un meccanismo; ma non deve farlo; perciò deve finire.»
G.W.F. Hegel (?), F.W.J. Schelling (?), F. Hölderlin (?), Il più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco (1796 o 1797).
Sembrerebbe incredibile, eppur è vero, lo dimostra una sentenza del TAR di Milano [v. qui]: per ottenere dal Comune di Limbiate la copia conforme all’originale di una parte del verbale del consiglio comunale del 23 novembre 2011, sono stato costretto a ricorrere al tribunale amministrativo, e solo il sabato precedente l’udienza camerale di giovedì 29 marzo 2012 il Comune si è deciso a depositare nella segreteria del tribunale il documento da me richiesto il 24 novembre 2011!
Cessata la materia del contendere con il deposito del documento, il TAR non aveva più l’obbligo di pronunciarsi sul merito della controversia, bensì solo sulla questione delle spese. Tuttavia, i giudici hanno voluto esprimere comunque un giudizio sull’intera vicenda, seppure in modo estremamente sintetico ed attenendosi alla forma alquanto asettica tipica delle sentenze del tribunale amministrativo, ma in questa occasione il significato delle frasi usate è comunque bruciante, come la brace sotto la cenere. Il TAR, infatti, non solo ha rigettato la pretesa della difesa del Comune (che si basava su una nota della responsabile dell’Ufficio legale e contratti, secondo la quale la copia del documento da me richiesto era stata preparata, ma io non mi sono mai presentato per ritirarla), scrivendo in sentenza che
“il deposito in giudizio della documentazione per cui è causa, dopo la notificazione del ricorso introduttivo” [fatta il 23 gennaio 2012, ultimo giorno utile; n.d.r.] e solo nell’occasione dell’”adempimento di una distinta e successiva istanza, dimostra ipso facto la fallacia del diniego iniziale” [decorso dal 23 dicembre 2011 nella forma del silenzio rigetto; sott. mie; n.d.r.];
il TAR ha anche voluto sottilmente ridicolizzare la debolezza della linea di difesa del Comune (costruita sulla nota di cui sopra, nella quale si sosteneva che l’accoglimento dell’istanza mi era stato comunicato telefonicamente, che vi era una discordanza tra i fatti “realmente” [a suo dire] accaduti e la ricostruzione che ne veniva fatta nel mio ricorso e che ciò poteva essere testimoniato [in un giudizio amministrativo!] dalla segretaria comunale e dalla stessa responsabile dell’Ufficio legale e contratti [persone con le quali non ho mai avuto alcun contatto, nemmeno telefonico!]), scrivendo abbastanza seccamente che
“l’articolata prova testimoniale, finalizzata a dimostrare l’accoglimento in via telefonica, non sarebbe stata comunque idonea a superare la contrapposta ricostruzione dei fatti dedotta dal ricorrente, quest’ultima forte della mancata formalizzazione dell’accoglimento medesimo.
Per comprendere esattamente il tenore di questo giudizio si deve considerare, innanzi tutto, che l’articolo 12 del regolamento comunale per l’accesso agli atti obbliga l’amministrazione comunale, in caso di accoglimento dell’istanza, a comunicare in forma scritta la data entro la quale l’istante può ritirare le copie dei documenti richiesti, gli orari dell’ufficio presso il quale deve recarsi, il nominativo del responsabile del procedimento ovvero del funzionario cui l’interessato può rivolgersi, l’importo da corrispondere per la riproduzione delle copie; e che, inoltre, la giurisprudenza ha affermato più volte che
il diniego di accesso può essere opposto dall’Amministrazione soltanto con provvedimento motivato in relazione alla salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e con riferimento all’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352; è, pertanto, da considerarsi illegittimo sia un diniego immotivato, e comunque opposto alla richiesta di accesso nei casi non consentiti, sia l'omissione di ogni provvedimento sulla richiesta, ovvero l’elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti. (TAR Catania 10 novembre 2009, n. 1847) [sott. mia; n.d.r.]
Il Comune, invece, ricevuta la mia richiesta di accesso, aveva tentato proprio la strada dell’elusione con risposte non esaurienti, formulate, oltretutto, solo verbalmente ed in modo oltremodo sgarbato da un’impiegata supponente che, per esempio, a proposito di accesso agli atti, ha la pretesa di imporre obblighi ai cittadini richiedenti, pur dichiarando del tutto serenamente di non sapere da quali norme questi obblighi sarebbero stabiliti! Costei, quindi, pagata con soldi pubblici per servire i cittadini, pur essendo addetta alla gestione delle richieste di accesso agli atti non si perita di esibire la sua ignoranza del relativo regolamento comunale! Lo ha dimostrato anche in altre occasioni, per esempio cercando, dapprima, di ostacolare con diverse scuse la visione di atti di due pagine che sarebbero dovuti essere esposti all’albo pretorio elettronico, ma non lo erano, e poi pretendendo di imporre abusivamente una richiesta formale (cioè scritta, protocollata e vistata dal segretario comunale) per rilasciare una copia fotostatica di quelle due pagine! Il regolamento comunale, art. 19, comma 2, ultima frase, dice, invece, che in questi casi il rilascio delle copie “avviene in tempo reale” dopo una richiesta informale, ma questa poveretta si concede il lusso di sbattere in faccia al cittadino che prova ad obiettare che si tratta di fogli che dovrebbero essere esposti in forma elettronica (quindi liberamente riproducibili da chiunque con un PC collegato all’internet) la seguente boriosissima risposta: “Questa amministrazione fa così!”.
Comportamenti simili, di dipendenti comunali che noi cittadini paghiamo affinché forniscano un servizio pubbblico, in quella specie di Panopticon benthamiano che è il Municipio di Limbiate non sono affatto rari: potrei raccontare altri episodi, avvenuti in altri uffici, durante i quali ho sperimentato, anche in occasione di un lutto familiare, il disservizio dell’amministrazione comunale e l’impreparazione e le sgarberie di diversi impiegati. Altrettanto potrebbero fare molti altri cittadini.
Ma, tornando alla vicenda dell’accesso agli atti, come mai l’amministrazione comunale ha scelto di tentare di eludere la mia richiesta?
Nel consiglio comunale del 23 novembre 2011, la vice sindachessa Angela Ripamonti aveva reiterato la diffamazione, già più volte diffusa attraverso i giornali locali, degli insegnanti delle scuole limbiatesi, che a suo dire avrebbero esercitato pressioni psicologiche sugli alunni affinché convincessero i loro genitori a firmare la petizione del Comitato Scuola Città contro la decisione della Giunta comunale di cedere due scuole al Comune di Solaro e raggruppare le altre scuole limbiatesi in due enormi Istituti Comprensivi. A me, presente nel pubblico e indicato con il cognome (fatto scorrettissimo ed inaudito in un Consiglio Comunale!), la vice sindachessa attribuiva, insieme a critiche politiche (del tutto legittime!) che effettivamente avevo rivolto alla sua giunta, anche frasi offensive che non avevo mai pronunciato o che lei volutamente distorceva, dando prova, tra l’altro, di una buona dose di ignoranza linguistica e letteraria: “pizzino”, registrato già nella notte dei tempi e reperibile in decine di opere letterarie ambientate in Sicilia e pubblicate ben prima dell’arresto di Bernardo Provenzano, significa “bigliettino", "pezzettino di carta”, e non “messaggio mafioso”. Come ho sostenuto nel ricorso al TAR, le espressioni usate dalla vice sindachessa erano lesive del mio onore e del mio decoro, e tendevano a svilire l’impegno che avevo profuso sulla questione degli I.C., non solo perché erano pronunciate in un contesto nel quale, senza che mi fosse data la possibilità di intervenire, le stesse hanno inciso negativamente sulla mia persona, ma anche perché si voleva far ricadere su di me la causa della chiusura di ogni dialogo tra il Comune e il Comitato Scuola Città, con conseguente discredito agli occhi degli insegnanti, dei genitori e dei cittadini aderenti al Comitato, oltre che agli occhi dei concittadini presenti.
(Per comprendere bene l'obiettivo che perseguiva la vice sindachessa, non va tralasciato di ricordare che un analogo trattamento costei ha riservato al preside delle scuole medie Fernando Panico, indicato come “un altro protagonista di questa lotta”, al fine di screditarlo, insieme a tutto il movimento contro le scelte della giunta comunale sugli I.C., mediante il richiamo di un titolo di giornale locale che avrebbe dimostrato che Panico era stato trasferito da Cislago a Limbiate per “incompatibilità ambientale” con quell’amministrazione comunale).
Ecco perché ho chiesto una copia, autenticata come conforme alla registrazione magnetofonica originale, del verbale di quel consiglio comunale, dichiarando esplicitamente il “fine di adire le vie legali a tutela della (mia) onorabilità”. Avevo tutto il diritto di ottenere quella copia: la giurisprudenza afferma, infatti, che
«secondo quanto stabilito dall’art. 22 della L. n. 241/1990, come novellato dall’art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e va garantito a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nell’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi fosse necessaria al singolo per curare e difendere i suoi interessi”.
Il medesimo art. 22, al comma 7, dispone poi che “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici…”
Anche prima della riforma introdotta dalla L. n. 15 del 2005, il diritto di accesso era garantito, per espressa previsione di legge, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nell’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi fosse necessaria al singolo per curare e difendere i suoi interessi, e senza che tale interesse potesse, restrittivamente, farsi coincidere con quello all’impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 158; id. sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 32)». (TAR Catania 10 novembre 2009, n. 1847) [sott. mie; n.d.r.]
Il mio diritto di ottenere questa copia non è stato contestato in alcun modo dal Comune, perché indubitabilmente avevo “un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiedevo l’accesso”. Ma è chiaro che la vice sindachessa preferirebbe che io non potessi rivolgermi ad un tribunale per reclamare contro le sue affermazioni, che potrei attestare con un verbale autenticato. Da qui, la scelta di eludere la mia richiesta omettendo di darmi risposta nei modi previsti dall’art. 12 del regolamento comunale per l’accesso agli atti.
Questa inerzia voluta tendeva appunto a creare il silenzio rigetto, contro il quale è possibile un ricorso al TAR (entro i successivi trenta giorni), ma per un cittadino, ovviamente, è alquanto oneroso, mentre non è affatto onerosa la resistenza temeraria dell’amministrazione comunale, che può spendere il denaro pubblico. Ma, sfumato l’obiettivo del silenzio rigetto, perché questa volta un cittadino ha deciso di non subire un'ulteriore soperchieria (sobbarcandosi una spesa non indifferente), la Giunta Comunale di Limbiate, il Segretario Generale e la Dirigente dell’Ufficio legale e contratti, hanno inventato un paio di mistificazioni (era “necessario provvedere alla costituzione in giudizio a tutela della correttezza dell’operato degli uffici verificata ampiamente da questo organo; era stata “riscontrat(a) una sostanziale difformità sussistente tra quanto effettivamente avvenuto a seguito della richiesta del sig. Ricciardi di accesso agli atti e quanto asserito nell’atto del ricorso” [il TAR, come abbiamo visto, ha ridicolizzato entrambe queste “tesi”], e, dopo aver minacciato chissà quale altra azione legale ai miei danni (“in considerazione soprattutto della strumentalità dell’azione messa in campo dal sig. Ricciardi, … ci si riserva ogni altra azione a difesa e dimostrazione della correttezza dell’azione amministrativa di questo Ente”) [voglio vedere, ora, dopo questa sentenza del TAR, quale altra azione tenteranno di farmi subire!], hanno deliberato e determinato, potendo spendere il denaro pubblico, l’incarico ad un avvocato per tentare la difesa di un'inerzia amministrativa voluta ma indifendibile, originata, in realtà, dai motivi che ho indicato sopra. La cifra “determinata” non è affatto modica, considerato il tipo di causa: 2.760,20 €; sommati al rimborso delle spese legali che mi dovranno versare, 1.735 €, fa un totale di 4.495 €, per un’opposizione in giudizio che non vedo come si possa non definire temeraria!
Ovviamente, su questa dissipazione di denaro pubblico farò un esposto alla Corte dei Conti.
* Parole della vice sindachessa angela Ripamonti nel consiglio comunale del 23 novembre 2011, riferendosi a me.
mercoledì 23 settembre 2009
De profundis? 2. Alcune banali (seppure amare) verità...
...sottaciute o dissimulate dagli ambientalisti finti del “comitato” semiclandestino ora denominato “+Limbiate –cemento”.
Parte 2.
Mauro Varisco ormai viene dipinto come un eroico ed inespugnabile baluardo contro la cementificazione di Limbiate, ma non è mai stato capace, in realtà, di uscire da quella forma di grettezza sociale che in sociologia viene indicata con il termine “NIMBY”, acronimo di Not In My Back Yard, “non nel mio cortile”. Il “cortile”, nel caso di Varisco & C., era abusivo. Infatti, egli e i suoi amici hanno sempre avuto come vero interesse solo il “recupero” di un’area in parte pubblica, praticamente interclusa e nei fatti accessibile esclusivamente a loro, dalle loro villette di via M.te Sabotino n. 5, nella recinzione di diverse delle quali era stato aperto del tutto abusivamente un ingresso al terreno comunale. E si badi: si trattava non di ingressi provvisori ad un terreno non usato dal proprietario, bensì di una serie di solidissimi cancelletti metallici tutti uguali, costruiti ed installati a regola d’arte. Potendo accedervi così comodamente, molti si erano infatti “ritagliata” un’area in corrispondenza della propria villetta, e l’avevano delimitata con piccole siepi. Questo abuso è andato avanti per molto tempo, tanto che già nel 2004 la situazione era stata registrata, con la specifica simbologia, nella Cartografia Aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di Limbiate.
[Click Aerofotogrammetrico.zip (occorrono circa 3 minuti per caricare tutto il documento); v. tavola n. 4, e legenda: "orto" e "palizzata-cancellata"; click anche articolo 1158 c.c.]
Orti, siepi e cancelletti erano tuttavia invisibili dalla via M.te Sabotino, perché nascosti da altre siepi naturali molto alte e da piante ed arbusti vari più vicini alla strada. Quando un anno fa tutto ciò è stato eliminato [dal proprietario privato, che ha anche diffidato Varisco & C. ad eliminare gli abusi edilizi; aggiunta del 29 giugno 2013], orti, siepi e cancelletti sono diventati visibili da chiunque passasse da lì (questo era il vero scopo dei lavori “di pulizia” fatti dalla SAN INVEST) ed è divenuto visibile, anche, che su quell’area non vi è mai stato qualcosa che effettivamente potesse essere chiamata “bosco”, ma solo un po’ di arbusti spontanei e al massimo alcune piante malate che in ogni caso dovevano essere abbattute. (Nemmeno l’altra area attigua ma esterna all’area da edificare - quella di proprietà dei tre ricorrenti al TAR, da espropriare parzialmente per opere di urbanizzazione - può essere definita “un bosco”, poiché un’ottantina - a voler essere generosi - di piante rachitiche e malate non sono “un bosco”! Ma su questo particolare mi soffermerò più avanti).
Per ottenere consenso su un generico ma mistificante discorso ambientalista (tanto che, come discorso generico, non vi è più chi non lo condivida) è stata inventata la panzana del bosco, alla quale Mauro Varisco ne ha aggiunte altre, espresse con stentate frasette (poiché nemmeno le forme più banali della comunicazione politica si possono imparare dall’oggi al domani) sull’”ecomostro” e sulla “colata di cemento”, e con ridicolaggini a proposito di “vaccini” e “ricette”. Con tali discorsi egli si presenta con i suoi amici a scroccare soldi alla cittadinanza per battaglie in “difesa dalla cementificazione”, ma continua a dimostrare di non capire chi sia e cosa sia la cittadinanza! (Mi riferisco, evidentemente, alla collettività e al concetto).
Infatti, costui non ha saputo (né voluto) dare un’impronta davvero pubblica e collettiva alla sua azione nella fase di approvazione del P.I.I., e non ha saputo individuarne i punti deboli, che non sono certo le presunte “distruzioni ambientali”, né ha capito che in ciò l’”opposizione” non era in grado di (e nemmeno veramente voleva) aiutarlo. Anche l’unico argomento degno di questo nome portato autonomamente da Varisco & C. (quello della vendita del terreno comunale al di sotto del suo probabile valore di mercato) è stato usato del tutto strumentalmente, come mero espediente polemico, e infatti il valore/mq della perizia di un tecnico comunale (abitante anch’egli in via M.te Sabotino n. 5!) per lungo tempo è stato indicato con una cifra errata, poiché né Varisco né i suoi amici politici si erano preoccupati di fare una verifica sui documenti della stima comunale, né su quelli della stima dell’ineffabile “perito” privato allegata al P.I.I. E infatti la funzione centrale delle varie “stime” in tutto il meccanismo truffaldino del P.I.I. non era stata minimamente colta.
Beninteso, è vero che, come amava dire il filosofo Benedetto Croce, “nisciuno nasce imparato”, ma una disposizione meno gretta, meno esclusivamente gelosa del proprio “cortile”, e più intelligentemente (oltre che civicamente) propensa a considerare la questione dal punto di vista di tutta la collettività e in particolare dal punto di vista dell’intero quartiere Mombello (e non del solo ghetto del civico n. 5 di Via M.te Sabotino) avrebbe consentito, già prima dell’approvazione, di capire come fosse effettivamente congegnato il P.I.I., e quindi sarebbe stato possibile cominciare ad imparare come trovare gli argomenti per fare denunce sì politiche, ma nel senso che avrebbero messo in luce sia le varie lesioni del diritto inalienabile di tutta la collettività agli “standard” urbanistici, sia gli ingenti danni alla cassa pubblica, sia, infine, i metodi truffaldini usati per mascherare tutto ciò. Questi erano gli argomenti utili per organizzare una ben più numerosa opposizione capace di coinvolgere almeno tutta la collettività di Mombello. La rivendicazione giusta, infatti, quella veramente civica (e quindi veramente politica), non poteva che essere quella della realizzazione delle strutture pubbliche (che non comprendono solo il verde), di cui il quartiere è carente, su quell’area che a ciò era destinata, anche servendosi di uno strumento urbanistico come il Programma Integrato d’Intervento, che si chiama così perché (ed è tale solo quando) prevede l’integrazione di funzioni pubbliche e funzioni private. E sarebbe stata anche un’ottima base sulla quale cercare ed imporre, eventualmente, una mediazione. Magari si poteva progettare di costruire sul terreno comunale un centro civico o un altro edificio pubblico. Ma Varisco & C. non hanno mai perseguito un obbiettivo del genere poiché, come hanno più volte sostenuto (ecco, per esempio, la grettezza), una costruzione dietro le loro villette le avrebbe deprezzate! Costoro erano talmente convinti della validità dell’argomento del “deprezzamento” (di alcune normalissime villette a schiera!) da inserirlo in un esposto indirizzato, all’inizio del 2008, alla magistratura, che conteneva anche un’altra perla, presa in prestito dal frasario consociativista dell’attuale coordinatore del PD: il P.I.I. era da condannare poiché era stato approvato dalla sola maggioranza! Ovviamente di quell’esposto non si è più saputo nulla. Sarà stato cestinato.
Un’azione di questo tipo avrebbe sicuramente ottenuto la simpatia di tutta la popolazione limbiatese, la quale tuttora quasi nulla veramente sa della questione. Dappertutto, nel mondo, chiunque sia stato costretto ad auto-organizzarsi per difendere la sua condizione e i suoi diritti di cittadino ha dovuto presto imparare che non si può sperare di trasformare in coscienza collettiva le proprie pur sacrosante rivendicazioni, se non si informa correttamente la cittadinanza. In mancanza di ciò, non si può ottenere alcun reale sostegno. Per questo scopo, l’esperienza insegna, non vi è altra possibilità se non quella di produrre e diffondere direttamente le informazioni. L’originalissima “ricetta” di Mauro Varisco, invece, è la seguente: periodicamente fa uno show compiaciuto in quelle che lui chiama “conferenze stampa”, nelle quali in realtà non informa, e nelle quali quattro ragazzotti smandruppati non fanno mai quello che tutti i giornalisti veri fanno in simili occasioni: fare domande per stimolare o addirittura costringere chi tiene la conferenza a dare effettivamente informazioni. Le domande non vengono fatte perché, anche dopo aver scritto articoli su articoli, nessuno di questi ragazzotti è riuscito ad accumulare un minimo di vere conoscenze sulla questione. Ovviamente, in quello che poi scrivono brillano solo le omissioni, le incongruenze, le autentiche asinerie, l’incultura generale.
Questo tipo di azione avrebbe inevitabilmente fatto pagare alla giunta Romeo-Mestrone un prezzo politico che non tutti, nella maggioranza di centro-destra, sarebbero stati disposti a pagare a cuor leggero (e avrebbe anche messo in chiaro davvero il rischio altissimo, per qualcuno, di essere costretto a prendere domicilio in Milano, Piazza Filangieri n. 2). Infatti, i primi a sapere quali magagne nascondono operazioni come il P.I.I. di via M.te Sabotino sono ovviamente coloro che le approntano: tecnici, funzionari, “politici”, i quali contano però sull’opacità delle procedure amministrative, sulla connivenza dell’opposizione (magari compensata con concessioni su altri innocui provvedimenti), sulla frantumazione sociale, sulla tendenza di molti cittadini a restare rinserrati nel proprio particolare, sulla loro scarsa disposizione (favorita da tutto ciò che li circonda) a stabilire relazioni non condizionate da credenze di vario tipo e da falsi miti, nonché, in generale, sulla mancanza di cultura civica in senso proprio. Chiaro: è possibile ribaltare questa situazione solo con un’azione politica che richiede tempo e fatica da spendere personalmente. Ovviamente è più comodo servirsi del tempo e della fatica fornita gratis (in ogni senso) da qualcun altro, sul quale, al momento opportuno, ma solo in sua assenza, si può riversare grettezza, calunnie, cattiveria : nevvero, Mauro Varisco?
Tuttavia, non esistono alternative: chi vuole opporsi alle prepotenze dei governanti è costretto a cambiare, almeno in una certa misura, tutto ciò; e si tratta, ovviamente, di una lotta faticosa in cui inevitabilmente si deve pagare lo scotto di cambiare anche se stessi. Mauro Varisco questo non l’ha ancora capito, come non ha mai voluto capire che se il P.I.I. era stato comunque approvato (nonostante nella maggioranza fossero diversi ad essere consapevoli della sua impresentabilità) ciò era avvenuto perché in realtà l’azione della minoranza del Consiglio Comunale e quella di qualche banchetto di fronte alla chiesa non avevano avuto alcuna incisività, e non avevano nemmeno lontanamente minacciato di far pagare qualche prezzo politico alla Giunta Comunale e alla maggioranza. E quindi, incapace e anzi rifiutando con protervia di riflettere su tutto ciò, e di trarne le dovute conseguenze sul piano dell’azione, dopo la sentenza del TAR, nonostante ormai si fosse calato nella parte dell’eroico baluardo contro la cementificazione di Limbiate, egli (con i cinque partiti che lo sostengono) ha lasciato che passasse del tutto liscia la decisione della Giunta Comunale di ricorrere in appello, disattendendo totalmente l’indicazione che, di fatto, avevano ribadito i giudici amministrativi: prima dell’approvazione di un P.I.I. è necessario effettuare la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).
(segue)