lunedì 25 giugno 2012
Bilancio previsionale: ricominciare da capo o caricare a testa bassa?
Il Bilancio previsionale del Comune non è semplicemente un documento contabile nel
quale sono determinate le risorse che
si prevede di introitare e di utilizzare per raggiungere gli obiettivi programmati
nel periodo di riferimento (la competenza finanziaria dal 1 gennaio al
31 dicembre di ogni anno). Nel Bilancio, il sindaco e la giunta esplicitano (o dovrebbero esplicitare) la
strategia con la quale, previa
analisi delle risorse e dei limiti del Comune, definiscono gli obiettivi futuri
da perseguire nell’ambito delle molteplici attività dell’ente locale, e
individuano le priorità e le modalità operative per conseguirle. Tuttavia,
proprio per queste caratteristiche di strumento fondamentale per mettere in
atto la pianificazione strategica del Comune, il Bilancio previsionale non
è un atto della Giunta che il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare. La legge, infatti, garantisce all’organo consiliare la prerogativa di partecipare
direttamente alla definizione della programmazione delle attività dell’ente
e degli obiettivi da conseguire, individuando le risorse di entrata e i
relativi interventi di spesa.
Sulla base di questi principi il T.U.O.E.L. (D.lgs
267/2000) stabilisce che ciò che viene presentato al Consiglio Comunale è uno “schema di bilancio predisposto dalla giunta
comunale” che i
consiglieri possono “emendare” presentando emendamenti scritti, che devono rispettare i vincoli tenendo
conto dei quali il Bilancio deve essere redatto; in particolare gli emendamenti “non
possono determinare squilibri di bilancio” (art. 174 T.U.O.E.L.).
Ma il testo unico va oltre, e allarga
ai cittadini, organizzati o no, la partecipazione alla discussione del Bilancio.
Infatti, il comma 7 dell’art. 162, Principi del bilancio, così recita:
“ Gli
enti assicurano ai cittadini ed agli
organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8 [che rinvia agli statuti
degli EE.LL.], la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del
bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e
dai regolamenti”.
Lo Statuto
del Comune di Limbiate, nel definire al Titolo III, Capo I, gli “Istituti della
partecipazione” indica innanzitutto le “Libere forme associative”, con le
seguenti parole (art. 53, comma 1):
“Il
Comune valorizza le libere forme associative, comprese le aggregazioni non formalmente istituite che tuttavia
perseguono scopi e svolgono attività che potrebbero inerire le scelte
dell’amministrazione e promuove strumenti ed organismi di partecipazione
popolare su base territoriale finalizzate alla determinazione delle decisioni
dell’Ente”.
E il comma 3 precisa:
“Il Comune promuove la raccolta di proposte e
suggerimenti delle libere forme associative sulle diverse materie di propria
competenza e ne valorizza i contributi”
Il comma 7, infine, precisa la natura
dei compiti assegnati alle associazioni e agli organi decentrati:
“Le associazioni svolgono funzione consultiva del Comune e degli organi
decentrati anche attraverso l’istituzione delle consulte”.
La
legge, quindi, dispone che all’elaborazione del Bilancio previsionale, fino
alla forma definitiva che viene messa ai voti, partecipino in modo articolato e dialettico diversi soggetti, i cui
apporti sono vagliati e accettati, o respinti, dal Consiglio Comunale. In questo processo all’organo di revisione non
è assegnata affatto la funzione di controllo
sulla legittimità delle proposte di emendamento, funzione che ha inventato il
tronfio presidente del Consiglio comunale la sera del 20 giugno, per
giustificare la bocciatura di alcuni emendamenti presentati dall’opposizione
senza nemmeno metterli in discussione. Il T.U.O.E.L., invece, all’art. 239,
comma 1 definisce i compiti dei revisori dei conti in questo modo:
a) attività di collaborazione con
l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di
previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri
è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le
misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono
obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure
proposte dall'organo di revisione”.
Vale a dire
che, assegnata all’organo di revisione una funzione
collaborativa, questa non si può certo
esplicare con un giudizio inappellabile di legittimità; al contrario, l’organo
di revisione deve esprimere obbligatoriamente
pareri nei quali il motivato giudizio
di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi e progetti ecc., ha la funzione di mettere l’organo consiliare nella
condizione di apportare alle proposte in discussione tutte le modifiche
necessarie per discutere e votare su previsioni di bilancio (che siano contenute
nella bozza della Giunta, oppure negli emendamenti) che abbiano tutte le caratteristiche di “congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile” richieste dalla legge. L’organo
di revisione non può limitarsi a prendere atto che una previsione di bilancio
non ha tutte le caratteristiche appena rammentate; nel suo parere deve suggerire anche “le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle
impostazioni”. E tuttavia, l'organo consiliare non è obbligato ad
adottare le misure proposte dell'organo di revisione, poiché può anche decidere
di non adottarle sulla base di adeguate motivazioni.
Pertanto,
nessun emendamento al Bilancio previsionale, anche qualora l’organo di
revisione abbia espresso un parere sfavorevole, può essere escluso dall’esame e
dalla discussione del Consiglio Comunale, poiché chi lo ha presentato, tenendo conto dei suggerimenti che i revisori
dei conti devono fare, può apportarvi le correzioni necessarie per fargli
assumere le caratteristiche di "congruità, di coerenza e di attendibilità contabile atte ad assicurare l'attendibilità" della sua proposta, oppure può accogliere emendamenti al suo
emendamento proposti nel corso della discussione in aula.
Nel
Consiglio Comunale del 20 giugno la maggioranza di centrosinistra ha commesso
un abuso gravissimo, poiché per rifiutare di prendere in esame alcuni
emendamenti ha preteso di attribuire un carattere vincolante ai pareri sfavorevoli
dell’organo di revisione, senza
esplicitarli compiutamente e senza esplicitare, quindi, quali “misure
atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni” fossero state
suggerite.
Ma con la presentazione del Bilancio previsionale 2012
non è stato ignorato e violato solo l’art. 239, comma 1 del T.U.O.E.L. È stato ignorato
anche l’art. 12,
comma 1 dello Statuto del Comune, poiché non risulta che “il
responsabile dei servizi finanziari” abbia inviato, come impone l’articolo, “entro
15 giorni dall’avvenuto deposito di cui al precedente art. 10, un estratto
dello schema di bilancio annuale corredato della relazione del collegio dei
revisori agli organismi di
partecipazione aventi sede nel comune", ovvero alle associazioni (costituite
o non costituite formalmente), che, sulla base dell’art. 53, comma 1, sono
attualmente gli unici istituti di partecipazione esistenti; e men che meno risulta
che questo “responsabile”, "in presenza di
emendamenti significativi allo schema di bilancio", abbia provveduto ad integrare
la comunicazione di cui al comma 1 entro
tre giorni dalla loro presentazione.
Pertanto, vista la figuraccia che la maggioranza di
centrosinistra ha fatto il 20 giugno; visto il pericolo che, anche tenendo
conto delle osservazioni e delle considerazioni che ho formulato sopra, sia
presentato un ricorso per annullare quanto è stato votato in quella seduta; e visto
che il termine per l’approvazione del Bilancio
previsionale 2012 è stato prorogato al 31 di agosto, sarebbe opportuno che
nel Consiglio Comunale del 27 giugno si deliberasse: a) di annullare quanto
approvato (abusivamente) il giorno 20; b) di ricominciare dall’inizio l’iter della discussione e della approvazione
del bilancio, questa volta rispettando le prescrizioni di legge, sia per
quanto riguarda l’informazione agli istituti della partecipazione, sia per
quanto riguarda la formulazione di pareri effettivamente collaborativi da parte
dell’organo di revisione, sia per quanto riguarda, infine, l’esame e la
discussione in aula degli emendamenti presentati.
Il centrosinistra aspetterà che questa delibera sia
proposta dal centro-destra, per respingerla con slancio taurino, oppure nella
maggioranza c’è qualcuno che non se la sente di condividere il modo belluino di
stare nel Consiglio Comunale che una settimana fa ha mostrato (ancora una volta) il segretario del PD, e avrà il
coraggio di presentare questa delibera?
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