giovedì 5 aprile 2012

"La fallacia del diniego iniziale" per proteggere la vicesindachessa spocchiosissima, ma incompetentissima



N. 01016/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00217/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2012, proposto da:
SALVATORE RICCIARDI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Daniel e Vincenzo Caiazzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale Caldara n. 43;

contro

COMUNE DI LIMBIATE, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Corrado, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Spartaco n. 10;

nei confronti di

ANGELA RIPAMONTI, non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

del silenzio tenuto dall’amministrazione resistente sulla istanza di accesso del 24 novembre 2011, per la visione e l'estrazione di copia del verbale della seduta di Consiglio Comunale del 23 novembre 2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI LIMBIATE;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 31 gennaio 2012, il ricorrente ha impugnato il diniego di accesso descritto in epigrafe.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale [recte: comunale; n.d.r.], chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza camerale del 29 marzo 2012, il ricorrente, senza alcuna opposizione di controparte, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere stante la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti.

2. Il Collegio rileva che è cessata la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente al provvedimento espresso risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, V comma, c.p.a. (alla cui stregua, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta”), avendo l’amministrazione depositato in corso di causa la documentazione per cui vi era stata istanza di accesso. E’, pertanto, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia.

3. Residua la questione delle spese le quali, in virtù del principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico della amministrazione resistente, dal momento che il deposito in giudizio della documentazione per cui è causa, dopo la notificazione del ricorso introduttivo [sott. mia; n.d.r.] ed in adempimento di una distinta e successiva istanza, dimostra ipso facto la fallacia del diniego iniziale [sott. mia; n.d.r.]. Sotto altro profilo, l’articolata prova testimoniale, finalizzata a dimostrare l’accoglimento in via telefonica [sott. mia; n.d.r.] in data 19 novembre [recte: dicembre; n.d.r.] 2011, non sarebbe stata comunque idonea a superare la contrapposta ricostruzione dei fatti dedotta dal ricorrente, quest’ultima forte della mancata formalizzazione dell’accoglimento medesimo. [sott. mia; n.d.r.]

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA cessata la materia del contendere;

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in € 1.000,00, oltre rimborso C.U., IVA e CPA come per legge. [sott. mia; n.d.r.]

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore







L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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