martedì 6 novembre 2012

Il TAR: il nuovo impianto B.T.E. non è compatibile con l’ambiente






TAR Lombardia, Sede di Milano
Sentenza N. 02644/2012 REG.PROV.COLL.


“il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla provincia di Milano, mentre vanno accolti con riferimento agli altri ricorrenti, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato”.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per la provincia di Milano e li accoglie per i restanti ricorrenti, disponendo, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato”.

Condanna la regione Lombardia e la B.T.E. s.r.l., in via solidale, alla parziale rifusione delle spese di giudizio nei confronti dei tre comuni ricorrenti e della LIPU, sempre in via solidale, che si liquidano in euro 4.000, compresi gli oneri di legge. Spese compensate per il resto tra tutti i ricorrenti, la regione Lombardia, la B.T.E. S.r.l., la L.I.P.U. e la provincia di Monza e Brianza.


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