martedì 21 febbraio 2012

Il TAR: lo stop al gassificatore è illegittimo, ed “è stato adottato…, oltretutto al di fuori di ogni urgenza o necessità di provvedere”.

N. 00571/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2012 REG.RIC.







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2012, proposto da:

- Ecotrattamenti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe P. Mussumeci, e domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

- il Comune di Limbiate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Cerami, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Galleria S. Babila n. 4/A;

- la Provincia di Monza e Brianza, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza/diffida del Comune di Limbiate (MB), Settore Tecnico Area Pianificazione Territoriale ed Ambientale, n. 179 del 26 ottobre 2011, Prot. n. 30278.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Limbiate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Uditi, alla camera di consiglio del 14 febbraio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 9 gennaio 2012 e depositato il 3 febbraio successivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza/diffida del Comune di Limbiate (MB), Settore Tecnico Area Pianificazione Territoriale ed Ambientale, n. 179 del 26 ottobre 2011, Prot. n. 30278, con cui la ricorrente è stata diffidata a non proseguire le operazioni di montaggio dell’impianto di trattamento dei rifiuti e recupero energetico presso la sede di Via XX Settembre n. 11 a Limbiate ed è stato ordinato alla stessa di presentare al predetto Comune, entro trenta giorni, una S.C.I.A. per l’inizio di una nuova attività artigianale/industriale.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell’ordinanza/diffida per carenza di potere sia dell’Ente, che dell’organo amministrativo che l’ha adottata e per carenza di motivazione a giustificazione di un’eventuale attività suppletiva del Comune.

Il procedimento cui si riferisce l’atto impugnato sarebbe di esclusiva competenza della Provincia e non del Comune e nemmeno si potrebbe superare tale dato in presenza di un provvedimento adottato dal Dirigente comunale; difatti soltanto un provvedimento sindacale contingibile e urgente potrebbe intervenire in tale ambito, qualora emergesse la necessità di tutelare la salute pubblica.

Ulteriori doglianze attengono alla carenza di motivazione, all’eccesso di potere e/o violazione di legge in relazione alla diffida fatta al legale rappresentante della ricorrente in relazione al proseguimento delle operazioni di montaggio dell’impianto di trattamento dei rifiuti.

La ricorrente avrebbe ottenuto dalla Provincia la possibilità di avvalersi dell’autorizzazione semplificata per la realizzazione dell’impianto di gassificazione e avrebbe richiesto anche l’autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. n. 152 del 2006, che comunque dovrebbe riferirsi all’intero stabilimento e giammai ai singoli impianti allo stesso afferenti. Di conseguenza il Comune avrebbe confuso il singolo impianto con lo stabilimento, che solo presupporrebbe l’autorizzazione ex art. 269.

Infine, viene dedotto l’eccesso di potere e/o la violazione di legge in relazione all’ordine indirizzato al legale rappresentante della ricorrente di presentare una S.C.I.A. per l’inizio di una nuova attività artigianale/industriale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nell’ambito specifico riguardante il trattamento dei rifiuti attraverso la procedura semplificata non potrebbe applicarsi, come preteso dal Comune resistente, l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività, atteso che in materia ambientale e laddove siano previsti dei limiti complessivi o dei contingenti per lo svolgimento di attività, il predetto strumento non potrebbe essere utilizzato.

E’ stata altresì proposta domanda di risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio il Comune di Limbiate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 14 febbraio 2012, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la prima censura di ricorso si assume l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto la competenza in materia di procedimenti finalizzati al trattamento dei rifiuti sarebbe riservata in via esclusiva alla Provincia e non, ordinariamente al Comune, che potrebbe intervenire soltanto attraverso provvedimenti contingibili e urgenti, necessari per la tutela della salute pubblica.

2.1. La doglianza è fondata.

Secondo l’art. 197 del D. Lgs. n. 152 del 2006 “alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare : (…) b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216”.

Ne consegue che, come già sostenuto di recente da questa Sezione, appartenendo alla Provincia in via ordinaria la competenza in materia di trattamento dei rifiuti, al Comune, per il tramite del Sindaco, può essere riconosciuto un potere di intervento soltanto nelle situazioni in cui si ravvisi l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere, sul presupposto della normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, relativa alle ordinanze contingibili e urgenti contenuta nell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti (cfr. Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3765; II, parere 24 ottobre 2007, n. 2210; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 8 giugno 2010, n. 1758).

Nel caso di specie, l’atto impugnato è stato adottato dal dirigente comunale, oltretutto al di fuori di ogni urgenza o necessità di provvedere.

2.2. Ciò determina la fondatezza della prima censura di ricorso da cui discende, previo assorbimento delle restanti doglianze, l’accoglimento del gravame e il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

3. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa deve essere respinta.

Difatti, il breve lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso alla sua decisione non ha determinato un danno di apprezzabile consistenza, anche per la natura dell’atto impugnato e della tipologia dell’attività svolta dalla parte ricorrente.

4. In ragione dell’esito complessivo della controversia, le spese possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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