venerdì 22 marzo 2013

Peracottari che tentano un’imitazione “raffinata” del giovane Sindona? (1)





     Peracottari. Questo epiteto, che ho usato in diverse occasioni
[v. Un bando da peracottari per vendere terreni comunali con varianti urbanistiche illegittime] per qualificare le reali  capacità che l’apparato burocratico del Comune di Limbiate mette in mostra nel redigere atti amministrativi di varia natura, potrei rispolverarlo ancora una volta dopo una prima rapida lettura delle due delibere della Giunta Comunale pubblicate entrambe oggi 22 marzo nell’albo pretorio on line: si tratta della n. 38 del 20 febbraio 2013 e della n. 44 del 13 marzo 2013.
    Seguo la questione dell’area di Via F.lli Cairoli da molto tempo, ma ormai, trascorsi  quattro mesi dalla presentazione del ricorso al quale si fa riferimento nelle delibere  (durante i quali sulla questione è apparso, se non ricordo male, solo un incomprensibile, perché disinformato e sconclusionato, articoletto su uno dei giornali-spazzatura locali), mi ero convinto che il Comune di Limbiate non si costituisse in giudizio. Devo invece riconoscere che ancora una volta gli alti funzionari e gli assessori comunali si sono superati. In ogni senso.
Entrambe le delibere riguardano il giudizio avanti il T.A.R. promosso dalla S.I.A. Costruzioni S.r.l. contro la Regione Lombardia, il Parco delle Groane, le Province di Monza e di Milano e il Comune di Limbiate per ottenere l’annullamento della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane che riguarda l’area compresa tra le Vie F.lli Cairoli e F.lli Casati. La S.I.A. Costruzioni chiede, sembra di capire, che sia annullata la destinazione urbanistica a “zona per servizi di interesse comunale – parcheggi”, approvata dalla Regione Lombardia modificando quanto deciso all’unanimità dall’assemblea del Parco delle Groane, e ripristinata la destinazione che a quell’area era stata assegnata dal Parco su richiesta del Comune di Limbiate, vale a dire “zona per la Pianificazione Comunale Orientata”. 
Peracottari, tuttavia, (anche) in questa occasione sarebbe un termine necessario ma del tutto insufficiente per definire in breve quello che con la seconda delibera si vorrebbe far credere: che, per l’ennesima volta, nel redigere il verbale di una deliberazione della Giunta Comunale, la segretaria comunale (o la sua vice, avvocato Micaela, vice-sindaco del PD nel Comune di Senago) ha commesso un mero errore materiale. La questione, ovviamente, non è affatto chiara, ma certamente non di un mero errore materiale si tratta, poiché con la delibera n. 38, che, si badi, reca nel titolo “COSTITUZIONE IN GIUDIZIO”, la Giunta Comunale (il sindaco e tutti gli assessori presenti), assistita dalla verbalizzante dr.ssa Leuzzi, ha deliberato all’unanimità “di NON intervenire nel giudizio in oggetto” [il maiuscolo è nel testo della delibera; n.d.r.]  ed ha motivato questa decisione nel modo seguente:

“rilevata la principale competenza amministrativa regionale nella materia oggetto del contendere che fa venir meno la sussistenza di specifico interesse tecnico/giuridico idoneo a giustificare in Bilancio le spese legali di una costituzione in giudizio”

La delibera n. 38, ripeto, è del 20 febbraio 2013, ma è stata pubblicata nell’albo pretorio on line solo oggi, insieme all’altra delibera citata, la n. 44 del 13 marzo 2013, che non corregge affatto un mero errore materiale, bensì verbalizza il contrario della decisione formalizzata con la delibera n. 38, sia nella decisione, sia nelle motivazioni, questa volta esposte in modo assai più argomentato. Altro che “elaborazione del testo della delibera n. 38” … che “per mero errore materiale, non è perfettamente aderente alla volontà espressa dalla Giunta Comunale di costituzione nel giudizio”! A distanza di poche settimane, gli stessi funzionari che avevano espresso “pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile” per NON costituirsi in giudizio, hanno espresso “pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile” PER costituirsi in giudizio con le seguenti motivazioni del tutto opposte a quelle (pretestuosamente) enunciate nell’altra delibera:

“ai fini della salvaguardia e tutela di atti amministrativi  e di indirizzo  assunti da questo Comune nell’ambito del procedimento di competenza della Regione Lombardia”,

poiché

“nell’interesse di questo Ente la Giunta Comunale con deliberazione n. 159 in data 27/072/2011, ha richiesto alla Regione Lombardia la modifica del P.T.C. nel senso di individuare la destinazione dell’area … a uso per servizi di interesse comunale (parcheggio)”,


Strano. Né gli assessori né gli strapagati funzionari che li assistono (assistono?) si ricordano, al momento di approvare la delibera n. 38, che è necessario salvaguardare gli atti amministrativi e di indirizzo precedentemente adottati; se ne sovvengono, però, alcune settimane dopo, e si accorgono di aver commesso il seguente… “mero errore materiale”: mentre il 20 febbraio avevano ritenuto che  vi fosse una “principale competenza amministrativa regionale nella materia oggetto del contendere che fa[ceva] venir meno la sussistenza di specifico interesse tecnico/giuridico idoneo a giustificare in Bilancio le spese legali di una costituzione in giudizio”, il 13 marzo, invece, si accorgono che il Comune di Limbiate “nella materia del contendere” ha un interesse almeno pari a quello della Regione Lombardia, tale, in ogni caso, da ritenere giustificata l’autorizzazione al sindaco pro tempore di costituirsi in giudizio per il Comune, con le spese che ne conseguono!
Cosa ha provocato questo capovolgimento dei pareri dei funzionari e della decisione della Giunta Comunale? Si rileva che la seconda delibera è stata verbalizzata dall’avvocato Micaela e non dalla dr.ssa Leuzzi, e che nella riunione che l’ha adottata erano assenti il sindaco e l’assessore della sua lista, Lodola. Si tratta proprio di assenze casuali? Qual è il vero obbiettivo di questo capovolgimento? Le risposte potrebbero essere suggerite, forse, dall’esame del modo in cui la Regione Lombardia ha cancellato, a proposito dell’area di Via F.lli Cairoli, quanto era stato deciso, con il fattivo apporto del centrosinistra, dal Parco delle Groane alla fine dell’autunno del 2009.  
Ma rimando ulteriori considerazioni (sui livelli più alti della burocrazia comunale, sul centrosinistra, sul Comitato delle Pacciade, che nella vicenda condivide con alcuni loschi figuri gravi responsabilità) ad uno o più successivi articoli. Per inquadrare adeguatamente la questione è necessario, intanto, ritornare al mio articolo del 4 gennaio 2010: Peggio del giovane Sindona. La proposta della Premiata Agenzia Immobiliare dell’“opposizione” per l’area di via F.lli Cairoli.


© Riproduzione riservata

Nessun commento: