
giovedì 16 maggio 2013
L’ermeneutica maccheronica dell’Avvocato Micaela come garanzia per il Consiglio Comunale
Il criterio ermeneutico di una corretta interpretazione,
come è stato formulato fin da antico, è: sensus non est inferendus, sed
efferendus:
il senso deve essere quello
che nel dato si ritrova e da esso si ricava,
non già un senso che in esso si
trasferisca dal di fuori.
Emilio Betti, L’ermeneutica
come metodica generale
delle scienze dello spirito, 1962

Ma il
valore delle garanzie dispensate dall’Avvocato Micaela deve essere riconosciuto
appieno, e quindi non possiamo esimerci dalla lettura almeno di quella parte
che ci interessa del testo dell’articolo 141, Scioglimento e
sospensione dei consigli comunali e provinciali. Dunque,
mettiamoci di buzzo buono:
1. I consigli comunali e provinciali vengono
sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
[…]
c ) quando non sia approvato nei termini il
bilancio.
[…]
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma
1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza
che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale
di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta,
l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai
singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua
approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente.
Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione
al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
Chiaro, quanto a capacità
ermeneutiche un comune cittadino è condannato a permanere ad un livello
pedestre e non può certo aspirare ad attingere le altezze di una dirigente da 70-80.000 € all'anno; tuttavia, avendo almeno cura di rispettare il testo, pare che si
possa ricavare quanto segue:
1. Quando è “trascorso il
termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato
predisposto [e approvato] dalla giunta il
relativo schema”:
1.1
“l'organo regionale di controllo nomina
un commissario affinché lo predisponga
d'ufficio”;
poi,
quando il commissario ha predisposto
d’ufficio lo schema di bilancio:
1.2 l'organo
regionale di controllo “assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a 20 giorni per la sua approvazione”.
2. “Quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta”:
anche
in questo caso si applica la procedura descritta al punto 1.2;
3. “Decorso il termine dei 20 giorni
senza che il bilancio sia approvato [l’O. Re. Co.] si sostituisce, mediante
apposito commissario, all'amministrazione inadempiente” e approva il bilancio.
5. “Del provvedimento
sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio”.
E
quindi, interpretando pedestremente:
1) la diffida ad approvare è obbligatoria sia quando la giunta non ha approvato
lo schema di bilancio, sia quando è decorso il termine assegnato per l’approvazione del bilancio;
2) la nomina del commissario è obbligatoria sia
quando non è stato predisposto e
approvato lo schema di bilancio, sia quando è decorso il termine (di non più di
20 giorni) assegnato per l’approvazione del bilancio.
Si
tratta, cioè, sempre dello stesso
procedimento, che l’organo di controllo deve mettere in atto per obbligare
un ente ad adempiere (o per adempiere in sua sostituzione) la procedura di
approvazione del bilancio, o una parte di essa.
Il
Comune di Limbiate, esclusivamente per colpa della sua Giunta e dei dirigenti fiduciari che, strapagati con
i soldi dei cittadini, per essa lavorano (?), trascorso il 30 di aprile, aveva sì approvato nella Giunta lo schema di rendiconto
consuntivo 2012, ma non lo aveva approvato nel Consiglio Comunale, e quindi il Prefetto, come prescrive la legge, avrebbe dovuto assegnare con lettera-diffida inviata a tutti i consiglieri un termine di massimo venti
giorni per approvare il rendiconto. Oppure, il Prefetto, che ben sapeva per quale motivo la
seduta del 30 aprile era stata annullata (la Dr.ssa Leuzzi aveva trasmesso le sue lagnanze delle malefatte di "tale signor Ricciardi"), avrebbe potuto almeno vigilare
affinché la nuova convocazione fosse fissata per una data posticipata tanto da poter
rispettare sia l’articolo 141 del T.U.O.E.L., sia il diritto del consigliere
subentrante di essere convocato con il prescritto anticipo, sia l’altro suo
fondamentale diritto di avere i documenti di bilancio disponibili venti giorni
prima della seduta del Consiglio, termine che avrebbe avuto l’obbligo di garantire
anche il presidente del Consiglio Comunale (un redditiero ricco sfondato, che
tuttavia non si vergogna di farsi pagare più di mille euro al mese per emettere profluvi di tronfia prosopopea, recitare epitaffi ed
insolentire sistematicamente i consiglieri di minoranza e il pubblico!).
Invece, nulla
di questo è avvenuto, e va anche ricordato che il Prefetto di Monza e della
Brianza già dopo la sentenza del T.A.R. (che in modo evidentissimo era parzialmente errata) si era astenuto dalle verifiche
dei verbali elettorali (che poi comunque ha dovuto compiere per ordine del
Consiglio di Stato!) che avrebbero evidenziato l’opportunità di un suo ricorso
al giudice civile (Dpr n. 570/1960, art. 9 bis, cc. 3 e 4) per ottenere
l’annullamento della delibera di convalida di Bova, oppure l’opportunità di una
sollecitazione al Comune di Limbiate affinché si costituisse nell’appello al
Consiglio di Stato. Entrambi questi atti avrebbero reso inutile il mio ricorso,
e non saremmo arrivati alla situazione che si è verificata la sera del 30
aprile!
Ma,
poiché il peggio non ha mai fine, e come se tutto ciò che è avvenuto
fino al 30 aprile non bastasse, la stolidità della giunta, dei “tecnici”
(sodali politici del centrosinistra strapagati con soldi pubblici) e della
maggioranza ha affondato ancora di più il Comune di Limbiate in un marasma
escrementizio. Infatti, la violazione delle prerogative del consigliere Sgrò
(la cui eleggibilità è stata accertata in modo non valido) ha reso illegittima
l’approvazione, per di più avvenuta oltre il termine perentorio, del rendiconto
consuntivo.
È
necessario, quindi, che quei consiglieri che vogliono ridare un minimo di
correttezza sia alla composizione del Consiglio, sia alle sue procedure, si
sostituiscano, come la legge consente di fare, ad un sindaco, ad un presidente
del Consiglio, ad una segretaria e ad una sua vice che pervicacemente dimostrano che non sono (e
nemmeno vogliono essere) in grado di svolgere adeguatamente i compiti che a
loro purtroppo sono stati affidati, direttamente o indirettamente, da noi cittadini. In questo modo, un’ultima
chance sarà data alla maggioranza,
ma proprio l’ultima, perché ormai, forse, la sua resipiscenza potrebbe essere provocata solo dall’intervento dello Spirito Santo. Amen.
mercoledì 15 maggio 2013
Una garanzia di compatibilità elargita dall’incompatibile Avvocato Micaela
Quel bel tomo (a voler essere gentili) di De Luca non si
degna di comunicarlo ai cittadini (che pagano lui e lei), ma l’esautoramento, di
fatto, dalle funzioni di segretaria
generale del Comune di Limbiate è il
prezzo che la Giunta
ha deciso di far pagare alla Dr.ssa Leuzzi, per non aver voluto e/o saputo rendere preventivamente edotte la Giunta e la maggioranza di
governo del Comune della necessità di revocare il Consiglio comunale convocato
per la sera del 30 aprile, per non correre il rischio di far invalidare l’approvazione del rendiconto consuntivo da parte di un
consiglio illegittimamente costituito. È noto che oltre che assumermi l’onere
di ricorrere al Consiglio di Stato per far correggere la composizione del
consiglio (la cui illegittimità, tuttavia, era da sempre ben nota alla Dr.ssa
Leuzzi e a tutto il centrosinistra*), ho dovuto anche assumermi l’incombenza di informare prima il Comune, a cominciare dalla segretaria generale, e poi
direttamente il Consiglio Comunale. E non è stata la prima volta in cui ho
messo in luce le inadempienze dell’ormai esautorata segretaria generale!
Questo risultato l’Asinistra, con
le sue periodiche (ma sempre ellittiche) invettive contro “i funzionari”, non
era stata capace di ottenerlo. Ma sembrerebbe, purtroppo, che siamo caduti dalla
padella sulla brace. Le funzioni di segretaria generale sono state affidate, infatti,
all’Avvocato Micaela, il quale, nel Consiglio Comunale dell’8 maggio, già sul
primo punto all’ordine del giorno ha mostrato “al colto pubblico e all'inclita
guarnigione” l'alto livello della sua preparazione. La questione della
dichiarazione dell’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, che
secondo il D.lgs n. 39 del 2013 doveva presentare il subentrante consigliere
Sgrò (“condizione per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico", art. 20 c. 4 del citato
D.lgs), è stata affrontata e risolta dalla navigata vice-segretaria con
sicurezza e brillante eleganza. A chi
(il consigliere Mestrone) gli chiedeva di informare il Consiglio se la
dichiarazione fosse stata acquisita dalla segreteria istituzionale del Comune, l’Avvocato
Micaela ha pazientemente spiegato che l’art. 20 del decreto parla di chi ha
incarichi nella PA, ma non è il caso di Sgrò. Questi ha compilato una serie di
dichiarazioni (non meglio precisate) e non vi sono motivi di incompatibilità; inoltre, ha aggiunto amabilmente,
che la dichiarazione di Sgrò non sia stata pubblicata, come invece prescrive la
legge, non può essere motivo per non andare avanti.
Argomentazioni sfavillanti, che non
potevano non… abbagliare, fra i tanti, anche il consigliere grant, gross, ma pussé ciula che baloss,
che, con la desolante piaggeria che gli è connaturata, dopo aver stigmatizzato
(ellitticamente) l’assenza della Dr.ssa Leuzzi, ha immediatamente rilasciato all’Avvocato
Micaela questa solenne dichiarazione: “questa sera finalmente mi sono sentito
garantito”. Deo gratias!
Ora, in questi giorni, in
migliaia di enti locali e di enti pubblici sparsi per tutta la penisola vengono
sottoscritte da migliaia di dirigenti e di amministratori di vertice, e da
migliaia di consiglieri comunali, provinciali, regionali, dichiarazioni di
insussistenza (o sussistenza) di cause di inconferibilità o di incompatibilità,
poiché, con buona pace dell’Avvocato Micaela, l’entrata in vigore del D.lgs n.
39/2013 ha creato migliaia di casi di inconferibilità o di incompatibilità che sono certi per fatti già noti, oppure che solo esplicite dichiarazioni degli interessati possono escludere, vale a dire casi del tutto analoghi a quello che con la sua brillante preparazione
non ha saputo (o non ha voluto) individuare a proposito del consigliere
subentrante Sgrò.
Ma non basta: la vice-segretaria Avvocato Micaela, che con
tanta sicumera ha “garantito” il Consiglio Comunale a proposito di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi dei consiglieri comunali, è lei stessa… incompatibile, poiché, oltre a svolgere l’incarico
di dirigente del Comune di Limbiate conferito fiduciariamente dal sindaco sostenuto dal PD (e lautissimamente pagato con i soldi dei cittadini), è anche vice-sindaco per il PD del Comune di Senago
- una duplicità di incarichi che l’art. 11 del già citato D.lgs n. 39 esplicitamente
vieta.
Fino ad oggi non risulta che l’Avvocato
Micaela si sia dimesso da uno dei due incarichi, anche perché, probabilmente, nel
Comune di Limbiate nessuno ha fatto ciò che in molti Comuni è stato fatto
immediatamente (vale a dire il 5 maggio, giorno di entrata in vigore del D.lgs
39) perché lo prescrive l'art. 15:
“Il responsabile del piano
anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di
seguito denominato «responsabile», cura,
anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in
controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il
responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle
situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni
del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni
di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per
l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative”.
Nel Comune di Limbiate chi è il responsabile del piano anticorruzione? La Dr.ssa Leuzzi (v. Delibera G.C. n. 55/2013, verbalizzata dall'Avvocato Micaela!), che è stata
esautorata, ma non ufficialmente. E quindi perché non fa quanto è prescritto dalla legge? Perché non obbliga l’Avvocato
Micaela a dimettersi da uno dei due incarichi che ricopre?
* [Aggiunta del 16 maggio 2013] Si deve ricordare che l'incarico del segretario comunale, come quello degli altri dirigenti del Comune, è un incarico fiduciario, che termina con lo scadere del mandato del sindaco. Vale a dire che il segretario e i dirigenti sono scelti e nominati sulla base della condivisione di un programma politico con chi li nomina, per l'appunto il sindaco.
sabato 11 maggio 2013
mercoledì 8 maggio 2013
... un tempo per tacere e un tempo per parlare*
* Ecclesiaste, III, 7
La comunicazione (che ho fatto il 30 aprile, prima al Comune di Limbiate
e poi al Consiglio Comunale) della sentenza del Consiglio di Stato che
ha accolto il mio ricorso - una vittoria annunciata - sta già producendo molto, molto di più della semplice messa in ridicolo di quel gruppo di inetti
(farei un'eccezione solo per F. B., D. L ed M. C., che è tenuto lì, suo malgrado, solo per
fare numero) impropriamente chiamato centrosinistra. Secondo quanto la stessa Dr.ssa Leuzzi pare che ammetta, l'azione di "un certo signor Ricciardi" (esilarante!) ha ottenuto quello che La Sinistra (questa volta per pietà non scrivo L'A...) non è stata capace di ottenere. Non solo: potrei dimostrare facilmente che Traina e Fossati sono fra i massimi responsabili della figura escrementizia che ancora una volta ho fatto fare a quel centrosinistra al quale restano (e resteranno in sæcula sæculorum) attaccati come le cozze agli scogli. Altro che "sono stato l'unico..." (Traina): "Ma mi faccia il piacere!", direbbe il Principe Antonio De Curtis. Tuttavia, almeno per il momento, voglio lasciar perdere.
Questa prima fase dell'azione, iniziata da prima del 30 aprile, in ogni caso non si concluderà senza gravi danni per lo pseudo-centrosinistra. E quando sarà evidente il primo risultato (notevolissimo, sembrerebbe) sarà evidente, anche, perché ho scelto quel modo per comunicare la sentenza. Un modo del tutto legittimo, qualsiasi squallida insinuazione non si vergogni di fare la Dr.ssa Leuzzi in un contesto in cui mi è vietato di risponderle; ma soprattutto: un modo favorito dalla sua, per essere gentili, boriosa carenza di perizia professionale e di rispetto per i cittadini che le pagano un lautissimo stipendio. Racconterò, quindi, chi ha preparato quella azione e chi ancora sta lavorando per sviluppare quella che semplicemente è una forma di critica pratica di una burocrazia e di una politica che sono una più stolida dell'altra.
Questa critica pratica fra non molto proseguirà in altre forme. Ora, però, non posso fare a meno di dire che l'unico che può riconoscere dei meriti a Mestrone e agli altri consiglieri comunali di centro-destra sono io - e quando verrà il momento lo farò senza alcuna remora personale e politica. Purtroppo, però, c'è chi (e nella miserrima situazione politica di Limbiate non poteva mancare), volendo in realtà "sminuzzarmi" (come diceva un famigerato Assessore allo Sporto che non riusciva a dire "sminuire"), accanto alle lodi ripete le solite stupidaggini stantìe sul mio carattere, e chi, pur non essendo in grado di giudicare e non sapendo sostanzialmente nulla di tutta la vicenda, sproloquia a sua volta distribuendo meriti e approvazioni. Farebbero meglio, invece, se ne fossero capaci, a considerare che ci troviamo in questa desolante situazione proprio perché Limbiate è (l'ossimoro è inevitabile) piena delle loro inconsistenze.
sabato 4 maggio 2013
venerdì 3 maggio 2013
“Una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell’interesse generale del buon andamento della Pubblica Amministrazione”
Dalla Sentenza del Consiglio di Stato
n. 1968 del 10 aprile 2013
[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201198/Provvedimenti/201301968_11.XML]:
[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201198/Provvedimenti/201301968_11.XML]:
“… la posizione del candidato è
indubbiamente diversa da quella del cittadino elettore sia per legittimazione
che per interesse ad agire, in quanto il primo fa valere l’interesse proprio a
ricoprire l’incarico elettivo mentre il secondo esercita una vera e propria azione popolare di tipo
correttivo nell’interesse generale”
“In materia di contenzioso
elettorale è affermato il principio secondo cui l’attore popolare ha facoltà di
proporre gravame anche quando non sia stato parte nella precedente fase di
giudizio, proprio perché
colui che sperimenta l’azione popolare agisce … nell’interesse generale del
buon andamento della P[ubblica] A[mministrazione]”
13 dicembre 2011 - Fuori una
consigliera nominata abusivamente, dentro uno che non è stato eletto!
16 dicembre 2011 – Bova non deve
entrare nel Consiglio Comunale! I boriosi e gli inetti chiedano scusa ai
cittadini di Limbiate!
18 dicembre 2011 - Zõon politikón
inverso
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