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O morro de Mombello no 2025 |
La “proposta” di includere la vasta area attorno
agli ex ospedali psichiatrici Antonini e Corberi nel Parco Regionale delle
Groane
è una colossale mistificazione.
Essa è sì in linea con il
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Monza, ma solo perché
ottempera ad un obbligo imposto dal PTCP, che non
impedirà, tuttavia, le già progettate speculazioni edilizie sull’area. La
qualità culturale e il contenuto "ambientalista" dell’iniziativa,
presentata con una “relazione accompagnatoria” che non è altro che una congerie
di frasi fatte e di luoghi comuni, sono prossimi allo zero. S
enza preservare affatto, a sua volta, l’area da
operazioni speculative (anche se magari condotte da enti pubblici), la
“proposta” copre i tentativi di eliminare o almeno eludere i debolissimi
vincoli che il PTCP ha posto su quella e su altre aree. È la vaselina per far
passare più di 135.000 mc di cemento sull’area della ex Cava Ferrari
(che si aggiungeranno a più di 14.000 mc già approvati con il P.I.I. “Viale dei
Mille”, previsto sulla stessa area, e ad altre centinaia e forse migliaia di mc
che saranno approvati per soddisfare almeno una parte delle molte richieste per
aree confinanti).
L’area è stata inclusa dal PTCP fra quelle che
fanno parte della “Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica”. La RVRP è individuata, come dice
il comma 1 dell’art. 31 delle “Norme” del PTCP
”, “con valore prescrittivo e
prevalente”, dall'
Allegato
“D-5" - Tavola 6a1T. L’individuazione “
prescrittiva e prevalente”
comporta non solo l’obbligo esplicitato con il comma 4 punto c.:
- “i Comuni, in sede di redazione del PGT, provvedono all’individuazione
delle reti ecologiche comunali tenendo conto di quanto indicato dalla DGR
10962/2009”,
ma anche questo altro obbligo:
- “i nodi principali (o gangli) della rete verde di ricomposizione
paesaggistica coincidono con le aree incluse nei PLIS e nei Parchi
Regionali.
Tuttavia, se si esclude la parte che non può non
avere una destinazione agricola (la parte che serve per le attività didatticche
dell’ITAS), l’area di Mombello “individuata” e sottoposta ai vincoli della
RVRP,
- comprende solo circa tre quarti dell’area
ex Antonini-Corberi;
- non comprende affatto le superfici sulle
quali, circondati da terreni che già sono “parco”, si trovano edifici con una
volumetria complessiva di alcune centinaia di migliaia di metri cubi.
Con una individuazione che tanto accortamente non vincola le aree sulle quali si trovano gli edifici più importanti, che in parte sono di proprietà della Provincia, il Comune di Limbiate
non ha alcun bisogno, per quanto riguarda la RVRP, di avvalersi della facoltà prevista
dall’art. 31 comma 4 punto a.:
“i Comuni provvedono, in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 2, alla eventuale ridefinizione della rete
verde di ricomposizione paesaggistica con facoltà di apportare modifiche
all’individuazione effettuata dal PTCP limitatamente ai seguenti casi:
- rettifiche ossia correzioni di errori
evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale;
- miglioramenti ossia integrazioni che,
garantendo la continuità della rete, assicurino più efficacemente il
conseguimento degli obiettivi del Piano”.
Tanto, la quantità di metri cubi che possono
essere utilizzati, o ricostruiti, su terreni circondati da un parco
preesistente e vincolato, è più che abbondante!
Il progetto del PGT del Comune di Limbiate, nella
versione più recente dei documenti presentati (23 dicembre 2013), sembra
rispettare l’obbligo di conformarsi con l’individuazione delle aree della RVRP
del PTCP, ma in realtà non vi è stata alcuna vera modifica rispetto alla
versione della "Scheda dell’Ambito di Trasformazione AS" presentata nell’estate
del 2013. In
entrambe le schede, infatti, si omette di richiamare che nel PRG tuttora
vigente (art. 22 delle N.T.A.) la volumetria ammessa sull’area è di 20.000
mc/ha, con un rapporto mq/mc di 1:2!, “fatti salvi i volumi esistenti”:
vale a dire che, siccome i volumi esistenti assommano ad alcune centinaia di
migliaia di metri ma sono attualmente inutilizzati, la volumetria che si
potrebbe sfruttare è di alcune centinaia di migliaia di metri!
È quindi del tutto coerente, ma solo in questo
senso, che nella “Scheda AS” del PGT, recentemente “aggiornata”, per quanto
riguarda i parametri di edificabilità i progettisti abbiano aggiunto, con
funzione suasiva, “senza alcun incremento di sorta” alla dicitura
“mantenimento delle volumetrie esistenti”.
Per quanto riguarda le destinazioni d’uso
ammesse, la sostituzione nella scheda della dicitura “Tutte tranne le
attività insalubri di I classe” con la dicitura “Servizi e funzioni
complementari prevalentemente orientati alla sanità, all’istruzione e alla
cultura” non ha alcun rilievo, innanzitutto perché contiene quel “prevalentemente”
in realtà limitativo ed assai inquietante, ma poi perché sarà possibile, con
l’“Accordo di Programma o altra procedura negoziata con Regione Lombardia,
Provincia di Monza e Brianza e/o ente equivalente [grassetto mio, ndr]
e il Parco Regionale delle Groane”, definire con opportune varianti le
effettive destinazioni d’uso.
Si arriverà a definire con opportune varianti le
effettive destinazioni d’uso, perché è solo wishful
thinking, pio desiderio, ipotizzare
che, per effetto dei vincoli della RVRP - inesistenti sulla parte edificabile
dell’area - e per il suo inserimento nel Parco delle Groane, le previsioni
edificatorie del PRG vigente saranno accantonate dagli enti (compreso il Comune
di Limbiate) che negli anni passati hanno speso decine di migliaia di euro per
preparare progetti e masterplan per “valorizzare” (in senso proprio!)
tutta quell’area.
Questi progetti sono tenuti nel cassetto, ma
nient’affatto dimenticati, se per esempio l'Azienda Ospedaliera “G. Salvini”,
proprietaria di quasi la metà dell’area, non ha trascurato di presentare, già
due anni fa, una “richiesta esame modifica attuali N.T.A. per cambi
destinazione d’uso diversi spazi” (Istanza n. 11/2 del 28/11/2013): vale a dire
che ha chiesto di modificare l’attuale destinazione ad “attrezzature
pubbliche e collettive di livello comprensoriale” (art. 22 N.T.A.).
Le opportune varianti, tanto più
se sollecitate da enti della forza di quello appena citato, non solo saranno
possibili, ma, con il quadro istituzional-politico che si sta
prospettando, saranno anche più facili.
(segue)