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venerdì 26 settembre 2008

1.396.118,25 euro regalati ai palazzinari, come se fossero pere cotte (sempre con il P.I.I. di via M.te Sabotino)

Salvatore Ricciardi


Il Programma Integrato d’Intervento di via M.te Sabotino è illegittimo perché viola diverse leggi e norme, fra le quali anche il Documento d’Inquadramento approvato con delibera consiliare del 29 novembre 2002 n. 84, che, fino all’approvazione del documento di piano, costituisce il quadro di riferimento dei PP.II.II. Ma è illegittimo anche perché viola la logica più elementare e le convenzioni d’uso della lingua italiana condivise dai… cristiani.


Cominciamo dalle leggi, senza curarci delle scemenze degli idioti e dei reazionari, interessati a coltivare l’ignoranza del pubblico oltre che la propria, i quali, quando a loro fa comodo, dicono che delle leggi devono parlare sempre e dovunque solo gli specialisti (soprattutto se prezzolati da loro per manipolarle). Invece, poiché le leggi sono fatte da nostri rappresentanti e regolano (e in buona parte determinano) la nostra vita, tutti noi cittadini siamo autorizzati a parlarne in tutte le sedi del dibattito pubblico. Soprattutto quando il loro uso distorto ci danneggia gravemente. (Che uno specialista parli per noi è prescritto solo nei tribunali).

Il paragrafo 5.4 del Documento d’Inquadramento dice che “i programmi integrati non sono ammessi nelle aree individuate come B e C dal PRG vigente” e che “non sono ammessi nelle aree destinate dal PRG vigente ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico” (aree standard).

Per l’appunto, il terreno del P.I.I. di via M.te Sabotino è costituito per la parte maggiore da aree standard, e per la parte minore da aree B e C.

A queste disposizioni sarebbero consentite deroghe, ma le condizioni necessarie in questo caso non esistono. In particolare non è stato approvato il Piano dei Servizi, che risulta solo elaborato ma non approvato (v. la delibera della Giunta Comunale n. 132 del 8 giugno 2005, che è una semplice “presa d’atto dello stato di attuazione del Piano dei Servizi”, allora come oggi ancora non approvato).

A cosa serve il Piano dei Servizi?

Lo apprendiamo leggendo il comma 3 dell’art. 9 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005:

“Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al comma 2 [v. nota 1], valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all’articolo 8 [v. nota 2], le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione”.

In relazione a quanto previsto dal Piano dei Servizi la Convenzione per l’attuazione del piano deve prevedere

“la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi” (Art. 46, comma 1, lettera a. della citata legge regionale)

e

“qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica” (ibidem).

Cosa è avvenuto, a questo proposito, con il P.I.I. di Via M.te Sabotino? Per capirlo dobbiamo leggere un passaggio della Convenzione sottoscritta tra il Comune e la SAN INVEST S.r.l. (art. 9, comma 2, terzo paragrafo):

"Ai sensi dell’art. 90, comma 4 della L.R. 12/2005 [v. nota n. 3] e del Documento d’Inquadramento del Comune di Limbiate si dà atto che il soddisfacimento dello standard qualitativo richiesto dal Programma Integrato di Intervento produce una diminuzione di standard del P.R.G. vigente pari a mq. 7.767,00 e pertanto il valore a mq. stimato dalla perizia sopra citata di un’area destinata a standard risulta pari a Euro 60,25/mq. La società SAN INVEST S.R.L., come sopra rappresentata, versa, quale monetizzazione che ha valore di standard di qualità, l’importo di Euro 467.961,75 al COMUNE DI LIMBIATE che dichiara di avere già ricevuto come risulta dalla quietanza della Tesoriera Comunale in data 10 giugno 2008 reversale n. 3184".

Dopo aver letto questo obbrobrio, anche chi non è un giurista, semplicemente servendosi del normale, umano raziocinio non può non rilevare, innanzitutto, la totale illogicità della parte evidenziata in blu. Come è possibile che “il soddisfacimento” dello standard qualitativo richiesto dal P.I.I. produca una diminuzione di standard del P.R.G.? Semmai sarà vero (come è vero) che il P.I.I. verrà attuato su aree che erano destinate a standard dal P.R.G., e quindi è necessaria una compensazione, la quale invece viene “monetizzata”. Tuttavia questa “monetizzazione” non viene in alcun modo giustificata e, quindi, anche per questo motivo, il paragrafo in questione si richiama del tutto incongruamente all’art. 90, comma 4 della L.R. 12/2005 [v. nota n. 3].

Ma l’incongruità è evidente anche rispetto alla parte successiva evidenziata in rosso, introdotta da un “e pertanto” del tutto abusivo. In realtà, per i cristiani, la “presa d’atto” che il “Programma Integrato di Intervento produce una diminuzione di standard” potrebbe essere solo parte di una premessa causale giustificativa del ricorso alla monetizzazione prevista dal comma citato, ma a condizione che il comune dimostrasse “specificamente [sott. mia; ndr] che tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico”. Ma dalla “presa d’atto” non conseguirebbe affatto che “il valore a mq. stimato dalla perizia sopra citata di un’area destinata a standard risulta pari a Euro 60,25/mq”!

Per quanto riguarda le leggi, per rendersi conto dell’uso distorto e perverso che ne fanno gli Azzeccagarbugli al servizio di certi ossimori viventi e procacciatori d’affari, un adulto non specialista deve avere la pazienza d’informarsi un po'. Ma per quanto riguarda la logica e la lingua italiana, anche uno scolaro della scuola media dell’obbligo si accorge che, a proposito di queste due abilità eminentemente civiche e democratiche (oltre che cristiane) [4], chi ha scritto il paragrafo citato ha seri problemi. Sfido chiunque a dimostrare, per esempio, che, se ci atteniamo al testo, esiste un qualche, seppur vago, rapporto di logica consequenzialità tra la parte evidenziata in blu e quella evidenziata in rosso.


Ma è chiaro: deprivazione morale e deprivazione culturale accoppiate non possono che produrre simili mostriciattoli. Si trattava di mistificare in qualche modo un’operazione che ha causato un grave danno alla cassa pubblica, ma un’intera schiera tra “politici”, “dirigenti”, “tecnici”, “consulenti”, “valutatori”, ecc. non è riuscita a produrre altro che un compitino che nella scuola dell’obbligo sarebbe solo un pastrocchio linguistico, ma come atto di un Comune è un oltraggio alla legge, oltre che alla logica e alla lingua italiana.

Si ha l’impressione, soprattutto se si pensa ai danni che discorsi così raffazzonati provocano alle casse pubbliche (anche se sono fatti rogare dai notai), che chi per scriverli intasca molte migliaia di euro (nostri) sia in realtà solo un... peracottaro.

E tuttavia, quello che è stato fatto, ancora una volta [v. Una delibera-fantasma e un danno erariale vero nel P.I.I. di via M.te Sabotino], è una patente violazione dell’art. 46, comma 1, lettera a. della già citata Legge Regionale n. 12/2005:

”qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione [sott. mia; ndr] e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree”.

Mentre per dimostrare che la monetizzzione è la soluzione più opportuna non si spende neanche una parola, ci si riferisce, invece, ancora una volta, e incongruamente, ad una perizia redatta secondo le modalità abusive richiamate nel post che ho appena citato, per gabellare che la monetizzazione deve essere calcolata a 60,25 €/mq!

Anche in questo caso, per rendersi conto di quanti soldi nei fatti sono stati sottratti alla cassa pubblica, dobbiamo ricordare che un calcolo specifico dell'”utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione”, se fosse stato fatto con onestà, avrebbe stabilito che il valore del terreno incide sui ricavi dell’"operatore" all’incirca nella misura di 240 €/mq (valore accertato dal Comune per il calcolo dell’I.C.I. sulle aree edificabili). Invece, concordando la modica cifra di 467.961,75 € le locuste che devastano Limbiate da sette anni hanno garantito al privato un "risparmio" che si può calcolare così:

- monetizzazione "convenuta": (60,25 € x 7.767 mq) = 467.961,75 €;
- monetizzazione secondo la stima del Comune: (240 € x 7.767 mq) = 1.864.080,00 €;
- differenza: -1.396.118,25 €.


Del risparmio “regalato” al privato, gli ossimori ambulanti, i procacciatori d’affari e le locuste che divorano le ricchezze pubbliche risponderanno a varie magistrature e ai cittadini di Limbiate.

Note

[1] “I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, anche esternamente all’ambito interessato”.

[2] I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

[3] “E’ consentita la monetizzazione della dotazione di cui al comma 1 soltanto nel caso in cui il comune dimostri specificamente che tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici e di interesse pubblico ritenuta necessaria dal comune deve essere assicurata in aree interne al perimetro del programma o comunque prossime a quest’ultimo, obbligatoriamente laddove siano previste funzioni commerciali o attività terziarie aperte al pubblico”.
[4] Molti anni fa, Enzo Melandri intitolava Logica, introduzione alla democrazia, la sua Introduzione alla prima traduzione italiana di quello che probabilmente è il più diffuso (a livello mondiale) manuale universitario di logica, quello di Irving Copi, Introduzione alla logica, il Mulino, Bologna 1964, la cui prima parte è intitolata Linguaggio.
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giovedì 25 settembre 2008

Una delibera-fantasma e un danno erariale vero nel P.I.I. di via M.te Sabotino


Salvatore Ricciardi


Per sviluppare il discorso che segue sono necessarie alcune sommarie premesse:

a) l’attuazione di un Programma Integrato d’Intervento come quello di via M.te Sabotino “crea” la necessità di soddisfare gli standard urbanistici primari [1] e secondari [2];

b) le aree per gli standard urbanistici devono essere cedute al Comune a titolo gratuito o in servitù perpetua;

c) qualora la cessione “non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento” (Legge Regionale n. 12/2005, art. 46, comma 1.a), è possibile non cedere le aree e “monetizzare” (cioè pagare) affinché il Comune acquisisca altre aree da destinare agli “standard”.

È evidente il vantaggio che “l’operatore” privato ottiene con la monetizzazione: sulle aree non cedute può edificare. È per questo motivo che la legge regionale citata stabilisce: “i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree”.

Il criterio-guida principale per la monetizzazione è quindi la considerazione dell’“utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione”, vale a dire che si deve calcolare quanta utilità economica l’”operatore” ottiene edificando su aree che non cede. Quindi, secondo logica e secondo giustizia, la somma da corrispondere non può essere inferiore al valore di mercato delle aree non cedute.

L’altro criterio vincolante ma subordinato (“comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree”) è posto per garantire che, anche nel caso in cui il valore di altre aree da acquisire superi il valore medio di mercato, la somma da corrispondere al Comune sia tale da consentirne l’acquisizione senza determinare un danno erariale.

(E quindi, il Comune potrebbe anche, felicemente, avere la possibilità di acquisire un’area per poco o niente, ma dovrebbe comunque farsi versare “una somma commisurata all'utilità economica conseguita [dall’operatore privato] per effetto della mancata cessione”. La plusvalenza dovrebbe essere incamerata dall’erario [la cassa pubblica]).



Cosa è avvenuto nel caso del famigerato P.I.I. di via M.te Sabotino?

La cessione di aree per il soddisfacimento dello standard di urbanizzazione richiesto dal P.I.I. è stata sostituita in parte (2.752 mq su 7.857) da “monetizzazione”.

Come è stata calcolata questa monetizzazione? È stato fatto un calcolo specifico dell’”'utilità economica conseguita [dall’operatore privato] per effetto della mancata cessione”? No.

Una felice combinazione… astrale ha fatto sì che:

a) ci fosse nei pressi un’area inutilizzata della Provincia di Milano;


b) fosse già pronta (guarda che caso!) una perizia che aveva stimato il valore di alcuni terreni da espropriare, MA ALL’ESTERNO DEL P.I.I. Gli autori sono gli stessi che hanno “periziato” il terreno che il Comune ha venduto per 105 €/mq. Il metodo di calcolo utilizzato è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007, che in sostanza ha obbligato il Parlamento ad approvare una norma che stabilisce che l’indennità per l’esproprio di un’area edificabile deve essere pari al suo valore di mercato (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2 comma 89) – ma è un particolare… trascurabile;


c) quindi la monetizzazione non è stata “commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione”, perché è stata calcolata nel modo seguente: mq 2.752 x 60,25 € = 165.808 €, per l’appunto secondo “il valore a mq stimato dalla perizia … di un’area destinata a standard” (cito dalla convenzione, art. 9);


d) il Comune di Limbiate si è prestato, nei fatti, a fare il sensale di terreni: invece di far acquistare l’area direttamente all’”operatore", si è impegnato ad acquistare il terreno dalla Provincia con i soldi del privato, ma per la modica cifra di 150.000 €.

L’intermediazione del Comune quanto ha fruttato al privato ? Un calcolo specifico dell'”utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione” avrebbe stabilito, se fosse stato fatto con onestà, che il valore del terreno incide sui ricavi dell’operatore all’incirca nella misura di 240 €/mq (valore accertato dal Comune per il calcolo dell’I.C.I. sulle aree edificabili). Invece, concordando la modica cifra di 165.808 € il Comune ha garantito al privato un risparmio che potremmo calcolare così:

- monetizzazione concordata: (60,25 € x 2.752 mq) = 165.808,00 €;
- monetizzazione secondo la stima del Comune: (240 € x 2.752 mq) = 660.480,00 €;
- differenza: - 494.672,00 €.

Il risparmio “regalato” al privato, vale a dire il mancato introito per il Comune, è un danno erariale.


Ma chi ha stabilito che il prezzo del terreno della Provincia era 150.000 €?

L’articolo 9, secondo paragrafo, della Convenzione sottoscritta dal Comune e dalla SAN INVEST S.r.l. indica il “valore di 150.000 € complessivi come definito dalla Delibera di Giunta Provinciale” (il valore/mq corrispondente è 57,03 €).

Ma della “Delibera di Giunta Provinciale” non viene indicato né il numero, né la data.

Questa delibera non è elencata e non si trova fra gli allegati del P.I.I.

Ho allora visionato sul sito web della Provincia di Milano tutte le delibere della Giunta e tutte quelle del Consiglio Provinciale dal 2004 ad oggi. Non vi è nessuna traccia di una delibera che abbia “definito” un “valore di 150.000 € complessivi” per un terreno di 2.630 mq da cedere al Comune di Limbiate.

Ho quindi chiesto al vice Presidente vicario del Consiglio Provinciale, Luigi Greco, di far cercare questa delibera: non è stata reperita.

Questa mattina ho parlato con il Direttore Centrale Patrimonio e Servizi Generali della Provincia, architetto Valerio Gallinella: proprio non ha memoria di una simile delibera, ma farà ulteriori, approfondite ricerche, i cui risultati, con squisita cortesia, ha spontaneamente promesso di comunicarmi.

Sorge però un sospetto: si tratta forse di una delibera-fantasma? Oppure esiste realmente? Se così fosse: perché il Comune di Limbiate non ne ha indicato il numero e la data? Perché non l’ha inserita fra gli allegati del P.I.I.?

[Dovrebbe essere superfluo, ma ad ogni modo lo ripeto: quanto sopra (escluse le ultimissime ricerche) l'ho già esposto il 25/08/2008 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano]


Note

1 strade residenziali; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione; spazi di verde attrezzato.


2 asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; mercati di quartiere; delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.


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