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lunedì 22 dicembre 2008

Il gioco delle tre carte: far sparire 5.862 mq di aree standard per far perdere alla cassa pubblica 1.406.880 euro e farli guadagnare ai palazzinari

Salvatore Ricciardi



Sarà capitato a molti di osservare nelle più affollate stazioni della metropolitana l’abilità di certi delinquentucoli che, spostando a velocità ridotta tre carte su un tavolinetto, danno a chi si ferma ad osservarli l’illusione di riuscire a seguire gli spostamenti della carta vincente. Però gli illusi che fanno delle puntate perdono regolarmente: nella posizione nella quale credono che sia finita la carta vincente ne scoprono un’altra. Ma si tratta di un gioco tutto sommato modesto e ormai preistorico. Nella metropolitana c’è solo un sottoproletario che per sbarcare il lunario maneggia tre sole carte, e per coprire i suoi trucchi si serve di un’abilità esclusivamente manuale. Costui, inoltre, è aiutato solo dall’iterazione ossessiva di pochissime parole per stordire un po’ chi vuole farsi abbindolare, da un paio di compari che fanno finte puntate vincenti per convincere i gonzi a tentare il gioco, e da un altro paio che stazionano nei pressi, con la funzione di “palo”, per avvertire in tempo dell’arrivo della polizia.


Il gioco delle tre carte in versione sofisticata

Altre versioni del gioco delle tre carte sono assai più sofisticate, ma ne conservano, tuttavia, la sostanza originaria. Ovviamente, quando il gioco è praticato in una di queste versioni non ci si colloca a Cadorna FN nell’ora di punta, bensì in uffici pubblici e studi professionali discreti, comodi e ovattati, dove non servono né i compari che fanno puntate finte, né i “pali” per avvertire dell’arrivo della polizia, perché questa quasi mai arriva. Né, per tenere il banco, ci si affida ad abilità esclusivamente manuali e al concorso di alcuni sottoproletari. Servono piuttosto giocatori che siano in possesso di titoli accademici e che svolgano professioni che godono di grande apprezzamento sociale. Non si usano tre carte da gioco da spostare velocissimamente su un tavolinetto, ma ci si serve di carte più grandi che riempiono diversi faldoni e sono piene di termini presi da due o tre linguaggi settoriali, di grafici, di disegni, di decine e decine di segni e simboli uno più criptico dell’altro. A differenza del vecchio gioco delle tre carte, in questo gioco si fa largo uso (e abuso) di norme, leggi, regolamenti uno più lungo, complicato e astruso dell’altro.

Nel gioco delle tre carte nelle stazioni della metropolitana perde solo chi è tanto sciocco da parteciparvi. In certe versioni sofisticate del gioco, invece, i perdenti sono moltissimi, anche un’intera collettività di cittadini, i quali perdono anche se non hanno partecipato al gioco, e spesso nemmeno sanno di aver perso, e quanto, perché tutto è coperto dal segreto almeno di fatto delle procedure dell’”apparato” amministrativo pubblico, magari guidato da uno che è stato tangentista e poi reo confesso e condannato, come il dottor Gennaro Cambria, Segretario Generale del Comune di Limbiate [1]. Se poi fra i cittadini perdenti qualcuno comincia ad avere qualche sospetto, tutto l’altro apparato, quello politico, si mobilita per fargli credere che no, al contrario!, ha ottenuto meravigliosi “benefici” sotto forma di mattonelle auto-bloccanti e cordoli prefabbricati! Glielo assicurano, per esempio, alcuni piazzisti dallo stile aiazzonico-berlusconiano travestiti da assessori e da sindaci [v. http://it.youtube.com/watch?v=M8YZmBFqnIU], che si appoggiano all’autorità delle funzioni e dei titoli di funzionari e consulenti che proclamano, anche per iscritto, che certe speculazioni edilizie migliorano la vita dei cittadini e accrescono il patrimonio comunale di nuove superfici “a standard” (di aree, cioè, destinate a funzioni pubbliche).

In questa opera di persuasione si è distinto anche il “Nucleo di Consulenza per la valutazione dei Programmi Integrati d’Intervento” composto dall’avvocato Pietro Carlo Sironi, dall’architetto Antonio Ricciardi (non è mio parente e nemmeno lo conosco!) e dall’architetto Franco Zinna (a quel tempo responsabile del Settore Tecnico del Comune di Limbiate), che al prezzo di (non si sa quante ma sicuramente molte) migliaia di euro ha espresso la sua “valutazione” del P.I.I. di Via Monte Sabotino in ben 9 righe (formule di circostanza comprese), con le quali ha affermato:

a) “si ritiene che l’intervento consente di migliorare l’utilizzo delle aree a standard previste dal P.R.G., di riqualificare importanti tratti di viabilità primaria, nonché di acquisire nuove superfici a standard al patrimonio comunale”;

b) “si sottolinea l’aspetto di permeabilità futura verso il Parco delle Groane mediante la previsione di attraversamenti ciclo-pedonali in sicurezza”.

Ora, che non si possa “migliorare l’utilizzo delle aree a standard ecc.” se esse vengono totalmente coperte da costruzioni private; che per “riqualificare importanti tratti di viabilità primaria”, attualmente in ottimo stato, non è necessario fare un P.I.I. su un’area destinata dal P.R.G. a verde pubblico attrezzato; che “l’aspetto di permeabilità futura verso il Parco delle Groane mediante la previsione di attraversamenti ciclo-pedonali in sicurezza” è una “previsione” che il progetto del P.I.I. non giustifica affatto, ed è quindi una balla grande come il Duomo di Milano, poiché non è giustificata nemmeno da due tronconi di strada cieca che da strade urbane portano ad autorimesse private – tutte queste sono obiezioni facili e immediate.

Sembra meno facile, invece, rendersi conto e dimostrare che l’”acquisizione” di “nuove superfici a standard al patrimonio comunale” è una balla ancora più grande, e che questa balla nasconde un consistente danno erariale. Infatti, se si va a verificare quale sarebbe l’estensione delle “nuove superfici a standard“ che avrebbero aumentato il “patrimonio comunale” ci si imbatte in alcune addizioni e sottrazioni (volutamente) confuse, che tuttavia possono essere seguite con più calma di quanto si possa seguire il gioco delle tre carte nelle stazioni della metropolitana – e alla fine il trucco salta fuori.


Partiamo dall’art. 90, comma 1, della Legge Regione Lombardia n. 12/2005 che stabilisce:

“I programmi integrati di intervento garantiscono, a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, valutata in base all’analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono sull’insieme delle attrezzature esistenti nel territorio comunale, in coerenza con quanto sancito dall’articolo 9, comma 4”.

Se il Comune è dotato del piano dei servizi, è in relazione alle previsioni di tale strumento che si deve valutare l’incidenza dei carichi di utenza. Se questo strumento manca, come nel Comune di Limbiate, e se si incide, come avviene nella fattispecie, su aree destinate a standard, il criterio da seguire resta quello di cui all’art. 6, comma 3, della l. r. n. 9/99:

“Qualora il programma integrato abbia ad oggetto aree in tutto o in parte destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e ne preveda una differente utilizzazione, esso deve assicurare il recupero contestuale della dotazione di spazi pubblici in tal modo venuta meno”.

Lo stesso criterio è espresso dal “Documento di inquadramento”, ai sensi del quale, per le aree a standard in cui potrà essere prevista la collocazione di un P.I.I., occorre assicurare

“oltre alla quota minima determinata in base alle disposizioni legislative vigenti, anche il recupero della dotazione di standard in tal modo venuta meno “ (punto 5.4 del “Documento”)

Orbene, il P.I.I. in questione prevede di insediare 230 nuovi abitanti in un’area la cui superficie era quasi per intero destinata a standard. Quest’area, quindi, dovrebbe essere recuperata (anche altrove), oppure non ceduta dall’operatore privato ma pagata (“monetizzata”) al comune secondo il valore di mercato. A questa superficie “da recuperare”, quanta superficie standard, indotta da questi 230 nuovi abitanti, dovrebbe essere aggiunta (vale a dire ceduta gratuitamente al comune o monetizzata)?

La "Relazione Tecnica" del progetto del P.I.I. della società Marzaiola S.r.l. (alla quale è poi subentrata la SAN INVEST S.r.l), firmata dall’architetto Andrea Milella, a questo proposito presenta alcuni conteggi alquanto funamboleschi, e inoltre disposti in un modo che non ne favorisce la comprensione.

Ma vediamo: nella tabella 1 di pagina 1, è riportato che l’azzonamento del P.R.G. vigente al momento dell’approvazione del P.I.I., per le attrezzature collettive indicava la superficie di mq 13.629 [2] (quindi da recuperare), mentre nel testo, a pagina 5, a proposito dello standard indotto, la relazione dice che

“la superficie minima di urbanizzazione calcolata utilizzando lo standard per abitante, determinato dal Comune in mq 34,16, è la seguente:

ab. 230 x mq 34,16 = mq 7.856,8 arrotondati a mq 7.857 [3].

Il fabbisogno complessivo del P.I.I. è quindi pari a

13.629 mq (standard pre-esistente) + 7.857 mq (standard indotto) = 21.486 mq

Questo fabbisogno di aree standard è soddisfatto per una parte con la cessione, e per la restante con la monetizzazione.

Per la cessione l’art. 8 punto 1 della “Convenzione” stabilisce che

“per il soddisfacimento dello standard richiesto dal Programma Integrato di intervento, si rende necessario il reperimento di aree per una superficie complessiva di mq 7.857”

e pertanto,

“la società SAN INVEST S.r.l. (…) si impegna a cedere gratuitamente al COMUNE DI LIMBIATE le aree della superficie complessiva di mq 5.105, ecc.”

destinate al soddisfacimento degli standard nell’ambito del perimetro che individua le aree interne.

Poiché nella convenzione non sono stabilite altre cessioni di aree da destinare a standard, la superficie residua (standard preesistente da recuperare + standard indotto) da monetizzare, è (sarebbe) pari a 16.381 mq (21.486 mq — 5.105 mq).

Nella “Convenzione” attuativa, però, la monetizzazione è calcolata per una superficie minore. Infatti, a quanto ammontano le monetizzazioni che vi sono stabilite? L’”Articolo 9 - Monetizzazione” della “Convenzione”, al punto 1 ne indica solo due:

- la monetizzazione della “restante quota di aree per urbanizzazione secondaria”, mq 2.752 (differenza fra mq 7.857 e mq 5.105);
- la monetizzazione dello “standard qualitativo richiesto dal Programma Integrato d’Intervento”, per una superficie di mq 7.767 [4].

Se facciamo la somma mq 2.752 + mq 7.767 otteniamo il

totale delle aree standard monetizzate: 10.519 mq < 16.381 mq.


Come far sparire più di mezzo ettaro di terreno...

Della restante parte di mq 5.862 (differenza fra 16.381 mq da monetizzare e 10.519 mq effettivamente monetizzati) nella “Convenzione” non vi è più traccia, né sotto forma di aree monetizzate, né sotto forma di aree cedute gratuitamente al Comune. Per ritrovarne una, seppure solo “virtuale”, dobbiamo ritornare ai calcoli funamboleschi della relazione tecnica, dove nella tabella 3 di pagina 2 troviamo una “variante proposta” di “area (con) destinazione pubblica” di mq 5.862, ottenuta sommando:

- mq 757 destinati a viabilità, che non potrebbero essere conteggiati negli standard!;
- mq 5.105 di superficie già calcolati come area da cedere per urbanizzazione secondaria.

Ed eccolo qui, il trucco: un’area “virtuale” di mq 5.862 viene sottratta dalla preesistente area destinata a standard di mq 13.629, per ottenere una presunta “riduzione di (soli) mq 7.767 della superficie con destinazione pubblica” da compensare “con la corresponsione della somma definita dalla Convenzione di attuazione del P.I.I.”.

Ma in questo modo, con una sorta di “gioco delle tre carte” da stazione della metropolitana,
i 5.105 mq che erano già stati sottratti una prima volta dallo standard indotto, sono stati sottratti di nuovo dallo standard pre-esistente!!!


...per far guadagnare un sacco di soldi ai palazzinari

Più che di prestidigitazione, si tratta di vera magia! Infatti: mentre la monetizzazione della “restante quota di aree per urbanizzazione secondaria” (2.752 mq) e dello “standard qualitativo richiesto dal Programma Integrato d’Intervento” (7.767 mq), è stata calcolata, seppure al ribasso, sulla base di perizie commissionate e preparate “ad hoc” che hanno stabilito del tutto abusivamente il valore di 60,25 €/mq, per la parte dell’area a standard pre-esistente e da monetizzare, semplicemente non è stato necessario nessun calcolo al ribasso da dover “giustificare” con perizie compiacenti, perché l’area è stata fatta… sparire. È bastato un giochetto aritmetico un po’ più abile ma della stessa natura di quello delle tre carte nelle stazioni della metropolitana, dove l’abilità manuale di chi tiene il banco consiste solo nel creare l’illusione che la carta vincente si trovi in una certa posizione, mentre immancabilmente si trova in un’altra. Qui la “carta” vincente, ovverosia un’area di 5.862 mq (più di mezzo ettaro!), che doveva essere ceduta o monetizzata, letteralmente è stata fatta sparire dal ”banco”.

L’imbroglio è mascherato con i calcoli funamboleschi delle tre tabelle contenute nella pagina 2 della “Relazione Tecnica”!

In questo caso, però, non si è trattato di alcune decine di euro perdute da un singolo gonzo di passaggio. Secondo il calcolo che sembrerebbe corretto alla luce dell’articolo 46, comma 1, lettera a. della Legge Regionale n. 12/2005
[5], vale a dire tenendo conto del valore venale delle aree edificabili stimato dal Comune di Limbiate come base per il calcolo dell’I.C.I (240 €/mq), con il funambolismo aritmetico di cui sopra alla cassa pubblica è stato causato un danno calcolabile nel modo seguente:

mq 5.862 x 240 € = 1.406.880 €.

Questo danno si aggiunge agli altri già indicati a suo tempo [v.
Chi è stato beneficiato da chi con il P.I.I. di Via Monte Sabotino]. Vale la pena di riepilogarli, ricordandosi anche di confrontare il prezzo della vendita del terreno comunale (105 €/mq) con quello di un’altra vendita, quella del terreno della Marzaiola S.r.l. avvenuta presso lo stesso notaio un’ora e venti minuti prima che il Comune di Limbiate e la SAN INVEST S.r.l (subentrata alla Marzaiola S.r.l) sottoscrivessero la Convenzione che, fra l’altro, ha stabilito questi danni. La Marzaiola S.r.l. (che aveva proposto e concordato il P.I.I. con il Comune) è uscita dall’affare vendendo alla SAN INVEST S.r.l un terreno di circa 8.497 mq., posto in buona parte al di sotto del piano stradale (fino a oltre 3 m.), solo parzialmente suscettibile di utilizzazione edificatoria, praticamente intercluso ma attiguo al terreno comunale - che invece è in piano, al livello delle strade circostanti e totalmente suscettibile di utilizzazione edificatoria - per la… modesta cifra di 5.800.000,00 €, ovvero per 682,59 €/mq!


Come realizzare sovrapprofitti senza investire un centesimo.
Riepilogo dei danni erariali provocati con il P.I.I. di Via Monte Sabotino


1) Vendita del terreno comunale:

- prezzo "convenuto": (105 € x 5.759,08 mq) = 604.703,40 €;
- prezzo secondo la stima a suo tempo approvata dal Comune:(240 € x 5.759,08 mq) = 1.382.179,20 €;
- risparmio regalato all'operatore privato: 777.475,80 €.

2) Monetizzazione delle aree per gli standard di urbanizzazione secondaria:

- monetizzazione "convenuta": (60,25 € x 2.752 mq) = 165.808,00 €;
- monetizzazione secondo la stima del Comune:(240 € x 2.752 mq) = 660.480,00 €;
- risparmio regalato all'operatore privato: 494.672,00 €.

3) Monetizzazione degli standard qualitativi:

- monetizzazione "convenuta": (60,25 € x 7.767 mq) = 467.961,75 €;
- monetizzazione secondo la stima del Comune:(240 € x 7.767 mq) = 1.864.080,00 €;
- risparmio regalato all'operatore privato: 1.396.118,25 €.

4) Costo dell'esproprio per opere di urbanizzazione secondaria

(ma in realtà solo primaria) accollato al Comune
(= risparmio regalato all'operatore privato) : 219.864,30 €.

5) Oneri di urbanizzazione primaria non versati: 141.910,00 €.

6) Oneri di urbanizzazione secondaria non versati:
493.580,00 €.


Totale dei regali all'operatore privato (e danno per la cassa pubblica) : 3.303.756,05 €.


Nella convenzione sono indicate una serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria “in eccesso”, che non sono scomputabili, per un valore presunto di 1.481.964,62 €. In ogni caso, all’operatore privato questi lavori costerebbero, nei fatti, la metà. Ma l’esame del computo metrico estimativo dimostra che si tratta quasi esclusivamente di opere di urbanizzazione primaria, e pertanto sarebbe scomputabile solo la parte di opere pari al valore degli OO.UU. 1 calcolati secondo la tabella comunale: 141.910 €. Pertanto, il danno erariale effettivo dovrebbe essere calcolato nel modo seguente:

3.303.756,05 € - 141.910,00 € = 3.161.846,05 €
,

che sommati a 1.406.880 € sottratti “virtualizzando” parte delle aree standard pre-esistenti darebbe come risultato un

danno per la cassa pubblica di 4.568.726,05 €.

Vale a dire che la SAN INVEST S.r.l, prima ancora di posare il primo mattone di una costruzione per la quale, secondo il “Piano finanziario” del P.I.I., sono previsti investimenti per 15.020.190 € e utili per 1.816.174,09 €, ha già realizzato un utile preventivo di 4.568.726,05 €!


Note:

[1] V. i seguenti articoli del “Corriere della sera”, da me reperiti e segnalati, alcuni mesi fa, ad alcuni consiglieri. L’invereconda Guida e Grande Timoniere del PD locale, Campisi, cementificatore fallito e connivente, li usò, senza citare chi aveva fatto la ricerca, per la sua solita grottesca autorappresentazione di “fustigatore” della politica limbiatese.

esproprio lumaca. davanti al giudice il comune di Pieve;
espropri a Pieve Emanuele, assolto Sardella;
arrestato Maurizio Ricotti signore delle grandi opere;
Pieve, ex sindaco " pentito " svela il giro mazzette;
il paese delle bustarelle;
piovono manette a Pieve;
Pieve raggiunge quota 36 arresti;
Pieve, fuga da Tangentopoli;
nuova bufera su Pieve. sequestrati i contratti di gas, mense e rifiuti;
folla di tangentomani;
Tangentopoli scende a patti;
Ex colonnello finisce in manette. anche la guardia di Finanza nella Tangentopoli di Legnano;
Dalle mazzette al traffico di scorie.

[2] Il dato è riportato, oltre che nella relazione tecnica, pag. 1, anche in molti altri documenti del P.I.I., fra i quali la convenzione attuativa, art. 8.

[3] Per il calcolo dello standard indotto dal P.I.I. si è fatto riferimento ai parametri del piano regolatore, piuttosto che ai minimi di legge, in quanto il documento di inquadramento espressamente prevede che ‘fino all’approvazione del Piano dei Servizi le aree da cedere o da asservire ad uso pubblico non possono essere quantifìcate in misura inferiore a quanto stabilito dal vigente PRG”.

[4] Il paragrafo che vi è dedicato come “giustificazione” è un autentico capolavoro d’incongruenza e di fumosità. “Ai sensi dell’art. 90, comma 4 della L.R. 12/2005 e del Documento d’Inquadramento del Comune di Limbiate si dà atto che il soddisfacimento dello standard qualitativo richiesto dal Programma Integrato di Intervento produce una diminuzione di standard del P.R.G. vigente pari a mq. 7.767,00 e pertanto il valore a mq. stimato dalla perizia sopra citata di un’area destinata a standard risulta pari a Euro 60,25/mq ". Innanzitutto il riferimento all’ art. 90, comma 4 della L.R. 12/2005, è alquanto incongruo, poiché, in realtà, oggetto di quell’articolo sono le condizioni per l’ammissibilità della (eventuale) monetizzazione; poi, il P.I.I. richiede in realtà un aumento di standard; infine, dalle “premesse” (chiamiamole così) che precedono non “risulta” affatto “il valore a mq. stimato dalla perizia sopra citata di un’area destinata a standard pari a Euro 60,25/mq”, poiché il calcolo del valore monetizzato degli standard deve seguire le prescrizioni dell’art. 46, comma 1, lettera a. della Legge Regionale n. 12/2005 (v. la nota n. 5).

[5] ”Qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione [sott. mia; ndr] e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree”.

[6] Per le fonti delle cifre:

- 105 € x 5.759,08 mq = 604.703,40 : l’ormai famigerata perizia della ditta Bensi;
- 240 €: è la stima del valore delle aree edificabili approvata dal Comune per il calcolo dell’ I.C.I. 2007 e 2008 (delibera C.C. n. 2 del 27/02/2007; delibera C.C. n. 17 del 02/04/2008);
- 60,25 € x 2.752 mq = 165.808,00 : atto notarile “Convenzione…P.I.I.… Via Monte Sabotino" del 10/06/2008, art. 9;
- 60,25 € x 7.767 mq = 467.961,75 €: ibidem;
- 219.864,30 €: ibidem, art. 4;
- 141.910,00 €: ibidem, art. 11, e tabella comunale OO.UU. primaria;
- 493.580,00 €: ibidem, art. 11, e tabella comunale OO.UU. secondaria;
- 1.481.964,62 €: ibidem, art. 11.


venerdì 26 settembre 2008

1.396.118,25 euro regalati ai palazzinari, come se fossero pere cotte (sempre con il P.I.I. di via M.te Sabotino)

Salvatore Ricciardi


Il Programma Integrato d’Intervento di via M.te Sabotino è illegittimo perché viola diverse leggi e norme, fra le quali anche il Documento d’Inquadramento approvato con delibera consiliare del 29 novembre 2002 n. 84, che, fino all’approvazione del documento di piano, costituisce il quadro di riferimento dei PP.II.II. Ma è illegittimo anche perché viola la logica più elementare e le convenzioni d’uso della lingua italiana condivise dai… cristiani.


Cominciamo dalle leggi, senza curarci delle scemenze degli idioti e dei reazionari, interessati a coltivare l’ignoranza del pubblico oltre che la propria, i quali, quando a loro fa comodo, dicono che delle leggi devono parlare sempre e dovunque solo gli specialisti (soprattutto se prezzolati da loro per manipolarle). Invece, poiché le leggi sono fatte da nostri rappresentanti e regolano (e in buona parte determinano) la nostra vita, tutti noi cittadini siamo autorizzati a parlarne in tutte le sedi del dibattito pubblico. Soprattutto quando il loro uso distorto ci danneggia gravemente. (Che uno specialista parli per noi è prescritto solo nei tribunali).

Il paragrafo 5.4 del Documento d’Inquadramento dice che “i programmi integrati non sono ammessi nelle aree individuate come B e C dal PRG vigente” e che “non sono ammessi nelle aree destinate dal PRG vigente ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico” (aree standard).

Per l’appunto, il terreno del P.I.I. di via M.te Sabotino è costituito per la parte maggiore da aree standard, e per la parte minore da aree B e C.

A queste disposizioni sarebbero consentite deroghe, ma le condizioni necessarie in questo caso non esistono. In particolare non è stato approvato il Piano dei Servizi, che risulta solo elaborato ma non approvato (v. la delibera della Giunta Comunale n. 132 del 8 giugno 2005, che è una semplice “presa d’atto dello stato di attuazione del Piano dei Servizi”, allora come oggi ancora non approvato).

A cosa serve il Piano dei Servizi?

Lo apprendiamo leggendo il comma 3 dell’art. 9 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005:

“Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al comma 2 [v. nota 1], valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all’articolo 8 [v. nota 2], le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione”.

In relazione a quanto previsto dal Piano dei Servizi la Convenzione per l’attuazione del piano deve prevedere

“la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi” (Art. 46, comma 1, lettera a. della citata legge regionale)

e

“qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica” (ibidem).

Cosa è avvenuto, a questo proposito, con il P.I.I. di Via M.te Sabotino? Per capirlo dobbiamo leggere un passaggio della Convenzione sottoscritta tra il Comune e la SAN INVEST S.r.l. (art. 9, comma 2, terzo paragrafo):

"Ai sensi dell’art. 90, comma 4 della L.R. 12/2005 [v. nota n. 3] e del Documento d’Inquadramento del Comune di Limbiate si dà atto che il soddisfacimento dello standard qualitativo richiesto dal Programma Integrato di Intervento produce una diminuzione di standard del P.R.G. vigente pari a mq. 7.767,00 e pertanto il valore a mq. stimato dalla perizia sopra citata di un’area destinata a standard risulta pari a Euro 60,25/mq. La società SAN INVEST S.R.L., come sopra rappresentata, versa, quale monetizzazione che ha valore di standard di qualità, l’importo di Euro 467.961,75 al COMUNE DI LIMBIATE che dichiara di avere già ricevuto come risulta dalla quietanza della Tesoriera Comunale in data 10 giugno 2008 reversale n. 3184".

Dopo aver letto questo obbrobrio, anche chi non è un giurista, semplicemente servendosi del normale, umano raziocinio non può non rilevare, innanzitutto, la totale illogicità della parte evidenziata in blu. Come è possibile che “il soddisfacimento” dello standard qualitativo richiesto dal P.I.I. produca una diminuzione di standard del P.R.G.? Semmai sarà vero (come è vero) che il P.I.I. verrà attuato su aree che erano destinate a standard dal P.R.G., e quindi è necessaria una compensazione, la quale invece viene “monetizzata”. Tuttavia questa “monetizzazione” non viene in alcun modo giustificata e, quindi, anche per questo motivo, il paragrafo in questione si richiama del tutto incongruamente all’art. 90, comma 4 della L.R. 12/2005 [v. nota n. 3].

Ma l’incongruità è evidente anche rispetto alla parte successiva evidenziata in rosso, introdotta da un “e pertanto” del tutto abusivo. In realtà, per i cristiani, la “presa d’atto” che il “Programma Integrato di Intervento produce una diminuzione di standard” potrebbe essere solo parte di una premessa causale giustificativa del ricorso alla monetizzazione prevista dal comma citato, ma a condizione che il comune dimostrasse “specificamente [sott. mia; ndr] che tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico”. Ma dalla “presa d’atto” non conseguirebbe affatto che “il valore a mq. stimato dalla perizia sopra citata di un’area destinata a standard risulta pari a Euro 60,25/mq”!

Per quanto riguarda le leggi, per rendersi conto dell’uso distorto e perverso che ne fanno gli Azzeccagarbugli al servizio di certi ossimori viventi e procacciatori d’affari, un adulto non specialista deve avere la pazienza d’informarsi un po'. Ma per quanto riguarda la logica e la lingua italiana, anche uno scolaro della scuola media dell’obbligo si accorge che, a proposito di queste due abilità eminentemente civiche e democratiche (oltre che cristiane) [4], chi ha scritto il paragrafo citato ha seri problemi. Sfido chiunque a dimostrare, per esempio, che, se ci atteniamo al testo, esiste un qualche, seppur vago, rapporto di logica consequenzialità tra la parte evidenziata in blu e quella evidenziata in rosso.


Ma è chiaro: deprivazione morale e deprivazione culturale accoppiate non possono che produrre simili mostriciattoli. Si trattava di mistificare in qualche modo un’operazione che ha causato un grave danno alla cassa pubblica, ma un’intera schiera tra “politici”, “dirigenti”, “tecnici”, “consulenti”, “valutatori”, ecc. non è riuscita a produrre altro che un compitino che nella scuola dell’obbligo sarebbe solo un pastrocchio linguistico, ma come atto di un Comune è un oltraggio alla legge, oltre che alla logica e alla lingua italiana.

Si ha l’impressione, soprattutto se si pensa ai danni che discorsi così raffazzonati provocano alle casse pubbliche (anche se sono fatti rogare dai notai), che chi per scriverli intasca molte migliaia di euro (nostri) sia in realtà solo un... peracottaro.

E tuttavia, quello che è stato fatto, ancora una volta [v. Una delibera-fantasma e un danno erariale vero nel P.I.I. di via M.te Sabotino], è una patente violazione dell’art. 46, comma 1, lettera a. della già citata Legge Regionale n. 12/2005:

”qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione [sott. mia; ndr] e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree”.

Mentre per dimostrare che la monetizzzione è la soluzione più opportuna non si spende neanche una parola, ci si riferisce, invece, ancora una volta, e incongruamente, ad una perizia redatta secondo le modalità abusive richiamate nel post che ho appena citato, per gabellare che la monetizzazione deve essere calcolata a 60,25 €/mq!

Anche in questo caso, per rendersi conto di quanti soldi nei fatti sono stati sottratti alla cassa pubblica, dobbiamo ricordare che un calcolo specifico dell'”utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione”, se fosse stato fatto con onestà, avrebbe stabilito che il valore del terreno incide sui ricavi dell’"operatore" all’incirca nella misura di 240 €/mq (valore accertato dal Comune per il calcolo dell’I.C.I. sulle aree edificabili). Invece, concordando la modica cifra di 467.961,75 € le locuste che devastano Limbiate da sette anni hanno garantito al privato un "risparmio" che si può calcolare così:

- monetizzazione "convenuta": (60,25 € x 7.767 mq) = 467.961,75 €;
- monetizzazione secondo la stima del Comune: (240 € x 7.767 mq) = 1.864.080,00 €;
- differenza: -1.396.118,25 €.


Del risparmio “regalato” al privato, gli ossimori ambulanti, i procacciatori d’affari e le locuste che divorano le ricchezze pubbliche risponderanno a varie magistrature e ai cittadini di Limbiate.

Note

[1] “I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, anche esternamente all’ambito interessato”.

[2] I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

[3] “E’ consentita la monetizzazione della dotazione di cui al comma 1 soltanto nel caso in cui il comune dimostri specificamente che tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici e di interesse pubblico ritenuta necessaria dal comune deve essere assicurata in aree interne al perimetro del programma o comunque prossime a quest’ultimo, obbligatoriamente laddove siano previste funzioni commerciali o attività terziarie aperte al pubblico”.
[4] Molti anni fa, Enzo Melandri intitolava Logica, introduzione alla democrazia, la sua Introduzione alla prima traduzione italiana di quello che probabilmente è il più diffuso (a livello mondiale) manuale universitario di logica, quello di Irving Copi, Introduzione alla logica, il Mulino, Bologna 1964, la cui prima parte è intitolata Linguaggio.
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giovedì 25 settembre 2008

Una delibera-fantasma e un danno erariale vero nel P.I.I. di via M.te Sabotino


Salvatore Ricciardi


Per sviluppare il discorso che segue sono necessarie alcune sommarie premesse:

a) l’attuazione di un Programma Integrato d’Intervento come quello di via M.te Sabotino “crea” la necessità di soddisfare gli standard urbanistici primari [1] e secondari [2];

b) le aree per gli standard urbanistici devono essere cedute al Comune a titolo gratuito o in servitù perpetua;

c) qualora la cessione “non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento” (Legge Regionale n. 12/2005, art. 46, comma 1.a), è possibile non cedere le aree e “monetizzare” (cioè pagare) affinché il Comune acquisisca altre aree da destinare agli “standard”.

È evidente il vantaggio che “l’operatore” privato ottiene con la monetizzazione: sulle aree non cedute può edificare. È per questo motivo che la legge regionale citata stabilisce: “i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree”.

Il criterio-guida principale per la monetizzazione è quindi la considerazione dell’“utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione”, vale a dire che si deve calcolare quanta utilità economica l’”operatore” ottiene edificando su aree che non cede. Quindi, secondo logica e secondo giustizia, la somma da corrispondere non può essere inferiore al valore di mercato delle aree non cedute.

L’altro criterio vincolante ma subordinato (“comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree”) è posto per garantire che, anche nel caso in cui il valore di altre aree da acquisire superi il valore medio di mercato, la somma da corrispondere al Comune sia tale da consentirne l’acquisizione senza determinare un danno erariale.

(E quindi, il Comune potrebbe anche, felicemente, avere la possibilità di acquisire un’area per poco o niente, ma dovrebbe comunque farsi versare “una somma commisurata all'utilità economica conseguita [dall’operatore privato] per effetto della mancata cessione”. La plusvalenza dovrebbe essere incamerata dall’erario [la cassa pubblica]).



Cosa è avvenuto nel caso del famigerato P.I.I. di via M.te Sabotino?

La cessione di aree per il soddisfacimento dello standard di urbanizzazione richiesto dal P.I.I. è stata sostituita in parte (2.752 mq su 7.857) da “monetizzazione”.

Come è stata calcolata questa monetizzazione? È stato fatto un calcolo specifico dell’”'utilità economica conseguita [dall’operatore privato] per effetto della mancata cessione”? No.

Una felice combinazione… astrale ha fatto sì che:

a) ci fosse nei pressi un’area inutilizzata della Provincia di Milano;


b) fosse già pronta (guarda che caso!) una perizia che aveva stimato il valore di alcuni terreni da espropriare, MA ALL’ESTERNO DEL P.I.I. Gli autori sono gli stessi che hanno “periziato” il terreno che il Comune ha venduto per 105 €/mq. Il metodo di calcolo utilizzato è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007, che in sostanza ha obbligato il Parlamento ad approvare una norma che stabilisce che l’indennità per l’esproprio di un’area edificabile deve essere pari al suo valore di mercato (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2 comma 89) – ma è un particolare… trascurabile;


c) quindi la monetizzazione non è stata “commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione”, perché è stata calcolata nel modo seguente: mq 2.752 x 60,25 € = 165.808 €, per l’appunto secondo “il valore a mq stimato dalla perizia … di un’area destinata a standard” (cito dalla convenzione, art. 9);


d) il Comune di Limbiate si è prestato, nei fatti, a fare il sensale di terreni: invece di far acquistare l’area direttamente all’”operatore", si è impegnato ad acquistare il terreno dalla Provincia con i soldi del privato, ma per la modica cifra di 150.000 €.

L’intermediazione del Comune quanto ha fruttato al privato ? Un calcolo specifico dell'”utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione” avrebbe stabilito, se fosse stato fatto con onestà, che il valore del terreno incide sui ricavi dell’operatore all’incirca nella misura di 240 €/mq (valore accertato dal Comune per il calcolo dell’I.C.I. sulle aree edificabili). Invece, concordando la modica cifra di 165.808 € il Comune ha garantito al privato un risparmio che potremmo calcolare così:

- monetizzazione concordata: (60,25 € x 2.752 mq) = 165.808,00 €;
- monetizzazione secondo la stima del Comune: (240 € x 2.752 mq) = 660.480,00 €;
- differenza: - 494.672,00 €.

Il risparmio “regalato” al privato, vale a dire il mancato introito per il Comune, è un danno erariale.


Ma chi ha stabilito che il prezzo del terreno della Provincia era 150.000 €?

L’articolo 9, secondo paragrafo, della Convenzione sottoscritta dal Comune e dalla SAN INVEST S.r.l. indica il “valore di 150.000 € complessivi come definito dalla Delibera di Giunta Provinciale” (il valore/mq corrispondente è 57,03 €).

Ma della “Delibera di Giunta Provinciale” non viene indicato né il numero, né la data.

Questa delibera non è elencata e non si trova fra gli allegati del P.I.I.

Ho allora visionato sul sito web della Provincia di Milano tutte le delibere della Giunta e tutte quelle del Consiglio Provinciale dal 2004 ad oggi. Non vi è nessuna traccia di una delibera che abbia “definito” un “valore di 150.000 € complessivi” per un terreno di 2.630 mq da cedere al Comune di Limbiate.

Ho quindi chiesto al vice Presidente vicario del Consiglio Provinciale, Luigi Greco, di far cercare questa delibera: non è stata reperita.

Questa mattina ho parlato con il Direttore Centrale Patrimonio e Servizi Generali della Provincia, architetto Valerio Gallinella: proprio non ha memoria di una simile delibera, ma farà ulteriori, approfondite ricerche, i cui risultati, con squisita cortesia, ha spontaneamente promesso di comunicarmi.

Sorge però un sospetto: si tratta forse di una delibera-fantasma? Oppure esiste realmente? Se così fosse: perché il Comune di Limbiate non ne ha indicato il numero e la data? Perché non l’ha inserita fra gli allegati del P.I.I.?

[Dovrebbe essere superfluo, ma ad ogni modo lo ripeto: quanto sopra (escluse le ultimissime ricerche) l'ho già esposto il 25/08/2008 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano]


Note

1 strade residenziali; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione; spazi di verde attrezzato.


2 asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; mercati di quartiere; delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.


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mercoledì 3 settembre 2008

Le parti dell'esposto sul P.I.I. di Via Monte Sabotino


Il testo dell’esposto sul Programma Integrato d'Intervento di Via Monte Sabotino è suddiviso nelle seguenti parti:

1. a) vendita di un terreno di proprietà del Comune di Limbiate a un prezzo notevolmente inferiore ai valori correnti di mercato;

b) perizia di stima formulata in modo da ridurre il reale valore di mercato del terreno;

c) calcolo della stima con risultato errato;

d) perizie “corrette” e giurate alcuni mesi dopo la loro adozione e approvazione nel P.I.I.

2. a) monetizzazione degli “standard” di urbanizzazione secondaria in misura notevolmente inferiore alla reale utilità economica che l’operatore privato ha conseguito per effetto della mancata cessione;

b) monetizzazione degli “standard” qualitativi in misura notevolmente inferiore alla reale utilità economica che l’operatore privato ha conseguito per effetto della mancata cessione.

3. Calcolo di indennità di esproprio con una procedura dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

4. Scomputo abusivo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

5. “Piano finanziario” dalla dubbia veridicità.

6. Elusione dell'obbligo della procedura di gara per i lavori di urbanizzazione secondaria.

7. Alcune fideiussioni non prestate al momento della sottoscrizione della Convenzione.

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Gli allegati costituiscono la documentazione di ciò che è esposto nel testo, nel quale, a sostegno di ciò che viene riferito, ogni volta viene indicato un punto preciso di un documento .

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