Cominciamo dalle leggi, senza curarci delle scemenze degli idioti e dei reazionari, interessati a coltivare l’ignoranza del pubblico oltre che la propria, i quali, quando a loro fa comodo, dicono che delle leggi devono parlare sempre e dovunque solo gli specialisti (soprattutto se prezzolati da loro per manipolarle). Invece, poiché le leggi sono fatte da nostri rappresentanti e regolano (e in buona parte determinano) la nostra vita, tutti noi cittadini siamo autorizzati a parlarne in tutte le sedi del dibattito pubblico. Soprattutto quando il loro uso distorto ci danneggia gravemente. (Che uno specialista parli per noi è prescritto solo nei tribunali).
Il paragrafo 5.4 del Documento d’Inquadramento dice che “i programmi integrati non sono ammessi nelle aree individuate come B e C dal PRG vigente” e che “non sono ammessi nelle aree destinate dal PRG vigente ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico” (aree standard).
A cosa serve il Piano dei Servizi?
“la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi” (Art. 46, comma 1, lettera a. della citata legge regionale)
“qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica” (ibidem).
Cosa è avvenuto, a questo proposito, con il P.I.I. di Via M.te Sabotino? Per capirlo dobbiamo leggere un passaggio della Convenzione sottoscritta tra il Comune e la SAN INVEST S.r.l. (art. 9, comma 2, terzo paragrafo):
"Ai sensi dell’art. 90, comma 4 della L.R. 12/2005 [v. nota n. 3] e del Documento d’Inquadramento del Comune di Limbiate si dà atto che il soddisfacimento dello standard qualitativo richiesto dal Programma Integrato di Intervento produce una diminuzione di standard del P.R.G. vigente pari a mq. 7.767,00 e pertanto il valore a mq. stimato dalla perizia sopra citata di un’area destinata a standard risulta pari a Euro 60,25/mq. La società SAN INVEST S.R.L., come sopra rappresentata, versa, quale monetizzazione che ha valore di standard di qualità, l’importo di Euro 467.961,75 al COMUNE DI LIMBIATE che dichiara di avere già ricevuto come risulta dalla quietanza della Tesoriera Comunale in data 10 giugno 2008 reversale n. 3184".
Dopo aver letto questo obbrobrio, anche chi non è un giurista, semplicemente servendosi del normale, umano raziocinio non può non rilevare, innanzitutto, la totale illogicità della parte evidenziata in blu. Come è possibile che “il soddisfacimento” dello standard qualitativo richiesto dal P.I.I. produca una diminuzione di standard del P.R.G.? Semmai sarà vero (come è vero) che il P.I.I. verrà attuato su aree che erano destinate a standard dal P.R.G., e quindi è necessaria una compensazione, la quale invece viene “monetizzata”. Tuttavia questa “monetizzazione” non viene in alcun modo giustificata e, quindi, anche per questo motivo, il paragrafo in questione si richiama del tutto incongruamente all’art. 90, comma 4 della L.R. 12/2005 [v. nota n. 3].
Ma l’incongruità è evidente anche rispetto alla parte successiva evidenziata in rosso, introdotta da un “e pertanto” del tutto abusivo. In realtà, per i cristiani, la “presa d’atto” che il “Programma Integrato di Intervento produce una diminuzione di standard” potrebbe essere solo parte di una premessa causale giustificativa del ricorso alla monetizzazione prevista dal comma citato, ma a condizione che il comune dimostrasse “specificamente [sott. mia; ndr] che tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico”. Ma dalla “presa d’atto” non conseguirebbe affatto che “il valore a mq. stimato dalla perizia sopra citata di un’area destinata a standard risulta pari a Euro 60,25/mq”!
Ma è chiaro: deprivazione morale e deprivazione culturale accoppiate non possono che produrre simili mostriciattoli. Si trattava di mistificare in qualche modo un’operazione che ha causato un grave danno alla cassa pubblica, ma un’intera schiera tra “politici”, “dirigenti”, “tecnici”, “consulenti”, “valutatori”, ecc. non è riuscita a produrre altro che un compitino che nella scuola dell’obbligo sarebbe solo un pastrocchio linguistico, ma come atto di un Comune è un oltraggio alla legge, oltre che alla logica e alla lingua italiana.
Si ha l’impressione, soprattutto se si pensa ai danni che discorsi così raffazzonati provocano alle casse pubbliche (anche se sono fatti rogare dai notai), che chi per scriverli intasca molte migliaia di euro (nostri) sia in realtà solo un... peracottaro.
E tuttavia, quello che è stato fatto, ancora una volta [v. Una delibera-fantasma e un danno erariale vero nel P.I.I. di via M.te Sabotino], è una patente violazione dell’art. 46, comma 1, lettera a. della già citata Legge Regionale n. 12/2005:
- monetizzazione secondo la stima del Comune: (240 € x 7.767 mq) = 1.864.080,00 €;
- differenza: -1.396.118,25 €.
Del risparmio “regalato” al privato, gli ossimori ambulanti, i procacciatori d’affari e le locuste che divorano le ricchezze pubbliche risponderanno a varie magistrature e ai cittadini di Limbiate.
[1] “I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, anche esternamente all’ambito interessato”.
[2] I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
[3] “E’ consentita la monetizzazione della dotazione di cui al comma 1 soltanto nel caso in cui il comune dimostri specificamente che tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici e di interesse pubblico ritenuta necessaria dal comune deve essere assicurata in aree interne al perimetro del programma o comunque prossime a quest’ultimo, obbligatoriamente laddove siano previste funzioni commerciali o attività terziarie aperte al pubblico”.
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