sabato 6 marzo 2010

[“Serve molta buona volontà, troppa buona volontà, per considerare interpretativo questo decreto legge!”]


- Il testo del decreto-truffa: click qui


- La “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”:

Legge 23 agosto 1988, n. 400

Art. 15
Decreti-legge

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita’ e di urgenza che ne giustificano l’adozione, nonché dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge e’ pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. 6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


- La Costituzione della Repubblica Italiana:

Art. 72.

4. […]

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

[...]




- Le reazioni dei costituzionalisti:

- Decreto salva lista: una frode o una soluzione ragionevole?
http://blog.rainews24.it/2010/03/06/decreto-salva-lista-una-frode-o-una-soluzione-ragionevole/

- Per costituzionalisti dl a forte rischio
http://www.aprileonline.info/notizia.php?id=14330

- Per gli esperti è a rischio di inconstituzionalità
http://www.unita.it/news/italia/95882/ecco_il_testo_del_decreto_per_gli_esperti_a_rischio_di_inconstituzionalit

- Rileggere documento CEI "Educare alla legalita" (1991)
http://www.asca.it/news-REGIONALI__CECCANTI__RILEGGERE_DOCUMENTO_CEI__EDUCARE_ALLA_LEGALITA_-899792-ORA-.html

Il costituzionalista Zanon: «Caso di interpretazione autentica»

Il "decreto salva liste": dialogo con il costituzionalista Massimo Siclari
http://www.mpnews.it/index.php?section=articoli&category=30&id=5347/attualit%C3%A0/Il-%22decreto-salva-liste%22:-dialogo-con-il-costituzionalista-Massimo-Siclari

1 commento:

Unknown ha detto...

È difficile credere che un presidente della Repubblica possa aver firmato (o addirittura suggerito) il decreto legge con il quale il governo ha stravolto qualsiasi applicazione democratica del diritto, ma più incredibile ancora è leggere le risposte che Giorgio Napolitano, nel blog del Quirinale, ha dato a un paio di cittadini che gli avevano scritto, uno a favore e uno contro il dl. "L'esclusione del Pdl – scrive Napolitano - non era sostenibile. Norme e diritti dei cittadini sono ugualmente preziosi". E chi mai aveva leso i diritti dei cittadini? Forse qualcuno vietava loro di andare a votare? Che mai può importare alla Legge, al Diritto, se i sostenitori del Pdl, per responsabilità dei loro stessi vertici, non avevano una lista di loro gradimento cui dare il suffragio? A ogni tornata elettorale ci sono centinaia di migliaia di cittadini che non si riconoscono in lista alcuna: si astengono o votano scheda bianca, non minacciano il golpe. Il decreto firmato (o addirittura suggerito) da Napolitano è stato semplicemente un atto di favore nei confronti del Pdl, grave se compiuto dal governo espressione di quel partito, gravissimo se avallato da chi deve essere, per definizione, super partes. Ma peggio ancora fa Napolitano nella conclusione del suo intervento, quando afferma: "Un effettivo senso di responsabilità dovrebbe consigliare a tutti i soggetti politici e istituzionali di non rivolgersi al Capo dello Stato con aspettative e pretese improprie, e a chi governa di rispettarne costantemente le funzioni e i poteri.” Ebbene, forse non se ne è accorto, o forse spera che i cittadini non se ne accorgano, ma a rivolgersi con pretese improprie al capo dello Stato è stato il governo, mentre l’opposizione altro non si aspettava e non pretendeva se non il rispetto della Costituzione e delle leggi elettorali. Si è così verificato uno scandaloso e pericolosissimo bis del Lodo Alfano, che evidentemente al presidente della Repubblica, che pure lo firmò per poi trovarsi clamorosamente smentito dalla Corte costituzionale, non ha insegnato niente.

Ma è pure patetico, in questo gioco delle parti, il tentativo dei vertici del Pd di scaricare tutta la responsabilità sul Capocomico e sul suo governo esimendo da ogni responsabilità il presidente della Repubblica, e naturalmente peggio di tutti ha fatto il solito D’Alema affermando che “Napolitano non poteva non firmare” perché si trattava solo di “una forma interpretativa”. In primo luogo, come già per il Lodo Alfano, è stata evidente una partecipazione attiva della presidenza dello Stato alla stesura del testo, quando la Costituzione attribuisce al Quirinale solo il compito di approvare o respingere il testo che gli venga sottoposto. In secondo luogo questo decreto legge è ben più che interpretativo, il sospetto di incostituzionalità è altissimo, e se la Corte costituzionale bocciasse per la seconda volta un testo approvato dal presidente della Repubblica, questi verrebbe privato di ogni credibilità e costretto a considerare, per dignità, la possibilità di dimettersi, causando così una crisi dalle conseguenze incalcolabili.

www.francomimmi.splinder.com