lunedì 25 giugno 2012

Bilancio previsionale: ricominciare da capo o caricare a testa bassa?





Il Bilancio previsionale del Comune non è semplicemente un documento contabile nel quale sono determinate le risorse che si prevede di introitare e di utilizzare per raggiungere gli obiettivi programmati nel periodo di riferimento (la competenza finanziaria dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Nel Bilancio, il sindaco e la giunta esplicitano (o dovrebbero esplicitare) la strategia con la quale, previa analisi delle risorse e dei limiti del Comune, definiscono gli obiettivi futuri da perseguire nell’ambito delle molteplici attività dell’ente locale, e individuano le priorità e le modalità operative per conseguirle. Tuttavia, proprio per queste caratteristiche di strumento fondamentale per mettere in atto la pianificazione strategica del Comune, il Bilancio previsionale non è un atto della Giunta che il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare. La legge, infatti, garantisce all’organo consiliare la prerogativa di partecipare direttamente alla definizione della programmazione delle attività dell’ente e degli obiettivi da conseguire, individuando le risorse di entrata e i relativi interventi di spesa.
Sulla base di questi principi il T.U.O.E.L. (D.lgs 267/2000) stabilisce che ciò che viene presentato al Consiglio Comunale è uno schema di bilancio predisposto dalla giunta comunale” che i consiglieri possono “emendare” presentando emendamenti scritti, che devono rispettare i vincoli tenendo conto dei quali il Bilancio deve essere redatto; in particolare gli emendamenti “non possono determinare squilibri di bilancio” (art. 174 T.U.O.E.L.).
Ma il testo unico va oltre, e allarga ai cittadini, organizzati o no, la partecipazione alla discussione del Bilancio. Infatti, il comma 7 dell’art. 162, Principi del bilancio, così recita:

“ Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8 [che rinvia agli statuti degli EE.LL.], la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti”.

Lo Statuto del Comune di Limbiate, nel definire al Titolo III, Capo I, gli “Istituti della partecipazione” indica innanzitutto le “Libere forme associative”, con le seguenti parole (art. 53, comma 1):

“Il Comune valorizza le libere forme associative, comprese le aggregazioni non formalmente istituite che tuttavia perseguono scopi e svolgono attività che potrebbero inerire le scelte dell’amministrazione e promuove strumenti ed organismi di partecipazione popolare su base territoriale finalizzate alla determinazione delle decisioni dell’Ente”.

E il comma 3 precisa:

“Il Comune promuove la raccolta di proposte e suggerimenti delle libere forme associative sulle diverse materie di propria competenza e ne valorizza i contributi”

Il comma 7, infine, precisa la natura dei compiti assegnati alle associazioni e agli organi decentrati:

Le associazioni svolgono funzione consultiva del Comune e degli organi decentrati anche attraverso l’istituzione delle consulte”.

La legge, quindi, dispone che all’elaborazione del Bilancio previsionale, fino alla forma definitiva che viene messa ai voti, partecipino in modo articolato e dialettico diversi soggetti, i cui apporti sono vagliati e accettati, o respinti, dal Consiglio Comunale.  In questo processo all’organo di revisione non è assegnata affatto la funzione di controllo sulla legittimità delle proposte di emendamento, funzione che ha inventato il tronfio presidente del Consiglio comunale la sera del 20 giugno, per giustificare la bocciatura di alcuni emendamenti presentati dall’opposizione senza nemmeno metterli in discussione. Il T.U.O.E.L., invece, all’art. 239, comma 1 definisce i compiti dei revisori dei conti in questo modo:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione”.

Vale a dire che, assegnata all’organo di revisione una funzione collaborativa, questa non si può  certo esplicare con un giudizio inappellabile di legittimità; al contrario, l’organo di revisione deve esprimere obbligatoriamente pareri nei quali il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ecc., ha la funzione di mettere l’organo consiliare nella condizione di apportare alle proposte in discussione tutte le modifiche necessarie per discutere e votare su previsioni di bilancio (che siano contenute nella bozza della Giunta, oppure negli emendamenti) che abbiano tutte le caratteristiche di  “congruità, di coerenza e di attendibilità contabile” richieste dalla legge. L’organo di revisione non può limitarsi a prendere atto che una previsione di bilancio non ha tutte le caratteristiche appena rammentate; nel suo parere deve suggerire anche “le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni”. E tuttavia, l'organo consiliare non è obbligato ad adottare le misure proposte dell'organo di revisione, poiché può anche decidere di non adottarle sulla base di adeguate motivazioni.
Pertanto, nessun emendamento al Bilancio previsionale, anche qualora l’organo di revisione abbia espresso un parere sfavorevole, può essere escluso dall’esame e dalla discussione del Consiglio Comunale, poiché chi lo ha presentato, tenendo conto dei suggerimenti che i revisori dei conti devono fare, può apportarvi le correzioni necessarie per fargli assumere le caratteristiche di "congruità, di coerenza e di attendibilità contabile atte ad assicurare l'attendibilità" della sua proposta, oppure può accogliere emendamenti al suo emendamento proposti nel corso della discussione in aula.  

Nel Consiglio Comunale del 20 giugno la maggioranza di centrosinistra ha commesso un abuso gravissimo, poiché per rifiutare di prendere in esame alcuni emendamenti ha preteso di attribuire un carattere vincolante ai pareri sfavorevoli dell’organo di revisione, senza esplicitarli compiutamente e senza esplicitare, quindi,  quali “misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni” fossero state suggerite.
Ma con la presentazione del Bilancio previsionale 2012 non è stato ignorato e violato solo l’art. 239, comma 1 del T.U.O.E.L. È stato ignorato anche  l’art. 12, comma 1 dello Statuto del Comune, poiché non risulta che “il responsabile dei servizi finanziari” abbia inviato, come impone l’articolo, “entro 15 giorni dall’avvenuto deposito di cui al precedente art. 10, un estratto dello schema di bilancio annuale corredato della relazione del collegio dei revisori agli organismi di partecipazione aventi sede nel comune", ovvero alle associazioni (costituite o non costituite formalmente), che, sulla base dell’art. 53, comma 1, sono attualmente gli unici istituti di partecipazione esistenti; e men che meno risulta che questo “responsabile”, "in presenza di emendamenti significativi allo schema di bilancio", abbia provveduto ad integrare  la comunicazione di cui al comma 1 entro tre giorni dalla loro presentazione.
Pertanto, vista la figuraccia che la maggioranza di centrosinistra ha fatto il 20 giugno; visto il pericolo che, anche tenendo conto delle osservazioni e delle considerazioni che ho formulato sopra, sia presentato un ricorso per annullare quanto è stato votato in quella seduta; e visto che il termine per l’approvazione del Bilancio previsionale 2012 è stato prorogato al 31 di agosto, sarebbe opportuno che nel Consiglio Comunale del 27 giugno si deliberasse: a) di annullare quanto approvato (abusivamente) il giorno 20; b) di ricominciare dall’inizio l’iter della discussione e della approvazione del bilancio, questa volta rispettando le prescrizioni di legge, sia per quanto riguarda l’informazione agli istituti della partecipazione, sia per quanto riguarda la formulazione di pareri effettivamente collaborativi da parte dell’organo di revisione, sia per quanto riguarda, infine, l’esame e la discussione in aula degli emendamenti presentati.
Il centrosinistra aspetterà che questa delibera sia proposta dal centro-destra, per respingerla con slancio taurino, oppure nella maggioranza c’è qualcuno che non se la sente di condividere il modo belluino di stare nel Consiglio Comunale che una settimana fa ha mostrato (ancora una  volta) il segretario del PD, e avrà il coraggio di presentare questa delibera?

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