domenica 29 dicembre 2013

Con una mano davanti e l’altra di dietro. Il P.R. della Villa Medolago dichiarato illegittimo per riapprovarlo con la stessa volumetria












Il primo elemento da tenere in considerazione per comprendere il vero scopo dell’operazione propagandistico-speculativa dell’annullamento “in autotutela” del P.R. della Villa Medolago è che viene portata avanti, in perfetto accordo, da tutta la coalizione del centrosinistra ed è condivisa anche dal centro-destra che cinque anni fa approvò, in modo del tutto illegittimo, quello pseudo piano di recupero. (Tutta la vicenda è stata minuziosamente narrata nel mio post Quando la paura (di un ricorso al T.A.R.) fa novanta...).

Il secondo elemento da considerare è questo: è falso quanto è stato affermato più volte dal consigliere comunale grant e gross, ma pussé ciula che baloss, che alcuni abitanti delle vetuste e piccolissime abitazioni addossate alla villa stavano subendo la minaccia di essere cacciati dalle loro case, e che per difendersi sarebbero stati costretti a compiere, entro il mese di dicembre 2013, presso il T.A.R. di Milano, atti il cui costo non erano in grado di sostenere. In realtà, si tratta di una sola famiglia che ha presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato; un altro ricorrente, invece, quattro anni fa ha perso la sua causa presso il TAR di Milano (per leggere la sentenza: click 201000188) e, nonostante il Comitato delle Pacciade, del quale fa o faceva parte, esponesse in quel periodo un pingue conto in banca, non è stato aiutato a presentare appello al Consiglio di Stato. Si può vedere quale sia lo stato del ricorso superstite, trasposto al TAR di Milano (click Tar Lombardia sede di Milano, "Ricerca Ricorsi", 2009, n. 1868, oppure: http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/DettaglioRicorso.asp?val=200901868).

Chiariamo subito che dopo l’ultima istanza del 24/11/2011 (domanda di fissazione dell’udienza, peraltro mai avvenuta), presentata obbligatoriamente per mantenere “in vita” il ricorso, nessun obbligo di presentare una qualsivoglia istanza ha attualmente la ricorrente che, infatti, a fronte della mancata fissazione dell’udienza, non ha più presentato alcuna istanza per manifestare di avere interesse a mandare avanti il ricorso.

Ma qual è la ragione di tanto "disinteresse"? La ragione, evidenziata dalla lunga teoria di istanze e di stop and go del ricorso, è che in realtà la ricorrente, la cui casetta (come quella dell’altro ricorrente) non fa parte del P.R. (e pertanto, con questo P.R. non è esposta affatto al rischio di essere sloggiata) non ha mai avuto veramente la volontà di arrivare alla sentenza, poiché il suo vero scopo non è di ottenere che il TAR o chicchessia dichiari l’illegittimità del P.R. In altri termini, la ricorrente ha presentato il ricorso solo per mettere i bastoni tra le ruote alla Frua De Angeli Holding al fine di spuntare, con le trattative che sono andate avanti per un po’, un prezzo più alto del reale valore di mercato per la cessione della sua casetta. La holding, trovatasi nell’impasse i cui termini ho spiegato nel post richiamato sopra, ne è venuta fuori rinunciando ad utilizzare per il suo progetto la superficie di alcune case - superficie che avrebbe consentito la costruzione di ben 9.300 mc - ed accrescendo ancor più, rispetto alla prima versione del piano, la volumetria “reperita” nel sottosuolo (!), ma accentuandone, in questo modo, gli aspetti illegittimi. Frua De Angeli Holding certamente preferirebbe risolvere la controversia con un accordo stragiudiziale, che gli darebbe la possibilità di costruire su tutta l'area, ma evidentemente le pretese della ricorrente sono eccessive, e quindi le trattative non sono mai arrivate alla conclusione. Anzi, è probabile che ormai siano cessate da tempo.

È questa la ragione della riscoperta e divulgazione, cinque anni dopo!, da parte del Comitato delle Pacciade di un elemento del tutto secondario, fra quelli che concorrono a determinare l’illegittimità del P.R.: la famigerata fotografia falsificata per mostrare un mai esistito terzo piano da ricostruire in un’ala secondaria della villa. È una fotografia delle cui stranezze solo io a suo tempo mi accorsi, e le segnalai agli avvocati che a loro volta le segnalarono nel ricorso al Capo dello Stato. Tuttavia, il terzo piano inventato, se altera scarsamente l’aspetto di un’ala della villa (e si potrebbe spiegare così la distrazione della Sovrintendenza ai beni architettonici, che avrà confrontato superficialmente la documentazione presentata con quella già in suo possesso), per quanto riguarda la volumetria non aumenta, o aumenta di poco, quella dei locali della villa vera e propria. Quello della fotografia falsificata è stato solo un modesto espediente per creare un clima di attenzione attorno all’iniziativa del Comitato delle Pacciade e dell’Asinistra (caratterizzata dalle falsificazioni che solitamente denotano il loro agire) e per collocare in un alone di più grande simpatia la decisione della giunta, che solo strumentalmente vuole sanzionare le illegalità del P.R.

L’obiettivo vero della giunta di centrosinistra non è quello di sanzionare l’illegittimità di un P.R. presentato in modo truffaldino e approvato con una procedura illegittima da un organo che non era legittimato a farlo, cioè la giunta di centro-destra: se l’obiettivo fosse questo, il momento migliore per annullare il P.R. sarebbe nell’imminenza della scadenza del P.R.G. vigente (30 giugno 2014), quando ormai non vi sarebbe più il tempo per riapprovare un altro Piano di Recupero con tutte le caratteristiche di legittimità richieste.

L’obiettivo vero della giunta (che spiega anche l’appoggio del centro-destra che quel P.R. volle approvare a costo di palesi violazioni della legge) è il seguente: creare, quando ancora mancano sei mesi alla scadenza del P.R.G. che prevede il P.R. della Villa Medolago, le condizioni per farlo ripresentare seguendo la procedura legittima. Annullato il P.R. vigente, uno nuovo potrebbe essere presentato da parte di Frua De Angeli Holding o di un altro soggetto che acquistasse il complesso edilizio della villa e tutte le modestissime abitazioni delle tre corti adiacenti. Tutta questa superficie consentirebbe di costruire se non 23.000 mc (questa è la volumetria del P.R. ancora vigente) almeno 21.500 mc., senza aver più la necessità di inventare inammissibili volumetrie sotterranee "da recuperare". E questo sarebbe possibile anche se il proponente disponesse, per averlo già acquistato, solo del 50,1% delle superfici catastali (e molto probabilmente Frua De Angeli Holding attualmente è in questa condizione), o perché potrebbe in un modo o nell'altro acquisire la proprietà dell'intera area. In altri termini, il proponente potrebbe legittimamente servirsi, se necessario, anche dello strumento dell’esproprio (previsto dalla legge) che gli darebbe la possibilità di far sloggiare gli altri proprietari. Questi, infatti, se non volessero o non potessero partecipare pro-quota al consorzio per attuare il P.R., impedirebbero la realizzazione di un'opera pubblica (caratteristica che, una volta approvato, viene assunta da un P.R. di iniziativa privata previsto dal P.R.G.): da qui la possibilità, prevista dalla legge, dello sgombero coattivo.

Questa iniziativa della giunta, caldeggiata sconsideratamente dal Comitato delle Pacciade e dall’Asinistra, forse invoglierà un proponente qualsiasi a dare un po’ di soldi in più a chi ancora mette il bastone tra le ruote del P.R. affinché lasci libero il campo, ma certamente lo metterà nelle condizioni di poter ripresentare il P.R. con la procedura legittima, cioè lo metterà nella condizione di tenere il coltello dalla parte del manico; vale a dire che, una volta che fosse cessato il pericolo di una sentenza di annullamento del TAR (la decadenza del P.R.  provocherebbe in ogni caso la decadenza del ricorso), il proponente sarà messo in condizione di non dover soddisfare in eccesso le pretese di pochissimi proprietari di modesti alloggi, o di farlo solo a sua discrezione. L'indennzizzo in caso di esproprio, infatti, è previsto dalla legge solo nella misura del valore venale dell'abitazione, detratti gli oneri di urbanizzazione .

Chi ha mascherato le sue venalissime anche se legittime pretese con le motivazioni della “difesa dei beni architettonici”, del “patrimonio culturale”, dell’”ambito urbano a maggior caratterizzazione ambientale”, in realtà (solo) con un nuovo P.R. potrebbe correre il rischio di essere sloggiato coattivamente. E potrebbe restare con una mano davanti e con l’altra di dietro.

Ma, se ciò avvenisse, ben gli starebbe, poiché avrebbe fatto meglio a portare avanti il suo ricorso con coerenza.

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