[…]
Osservano (…) che le vigenti deroghe a tale principio [art. 3, comma 1 Cost., secondo il quale tutti i cittadini «sono eguali davanti alla legge»; ndr] in favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel c.d. lodo Alfano la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come fondamento e limite dell'immunità «funzionale», bensì come mero pretesto per sospendere l’ordinario corso della giustizia con riferimento a reati «comuni».
[…]
…date le inesatte notizie diffuse (...), i sottoscritti ritengono opportuno ricordare che l’immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell’ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente.
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